Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14169 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Corso d’Italia
29, presso lo studio dell’avv. Luciano Vinci, dal quale è
rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
unitamente all’avv. Giuseppe Albisinni che indica per le
comunicazioni relative al processo il fax n. 0835/846567 e la
p.e.c. albisinni0248.cert.avvmatera.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
Telecom Italia s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via
Cosseria 2, presso lo studio degli avv.ti Alfredo e Giuseppe
Placidi, rappresentata e difesa, giusta mandato speciale a margine
del controricorso, dall’avv. Alberto Crisi che dichiara di voler
ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.
albertocrisi.avvocatinapoli.legalmail.it e al fax n. 081/409971;
– controricorrente –
avverso la ordinanza del Tribunale di Lagonegro, emessa il 7 aprile
2014 e depositata il 9 aprile 2014, n. R.G. 1202/2013.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza del 7/9 aprile 2014, ha dichiarato la propria incompetenza per valore a decidere sull’opposizione ex art. 615, comma 2, proposta da Telecom Italia s.p.a. avverso il pignoramento presso terzi notificato dal R. rilevando la competenza per valore del Giudice di pace davanti al quale la causa doveva essere riassunta nel termine di tre mesi anche per la pronuncia sulle spese.
2. Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, R.A. che deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, da parte del Tribunale che ha rimesso erroneamente al giudice di pace anche la decisione sulle spese del procedimento svoltosi davanti a sè con ciò violando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sè, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice” (ex multis, Cass. nn. 22541, 22542, 22543, 22544 e 22545 del 2006).
3. Telecom Italia s.p.a. si difende con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità e improponibilità del ricorso in quanto l’omessa pronuncia sulle spese doveva essere fatta valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e non degli artt. 91 e 92. Inoltre, secondo la controricorrente se è vero, come affermato dal ricorrente, che la ordinanza impugnata ha valore di sentenza, la stessa andava impugnata con i mezzi ordinari innanzi alla Corte di appello di Potenza e non certo innanzi alla Corte di Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che:
4. L’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, è fondata. In una fattispecie del tutto analoga alla presente (Cass. civ. sez. 6-3 ordinanza n. 23727 del 19 novembre 2015) si ritenuto che l’ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l’appello e non con ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile (cfr. anche Cass. civ., sez. 3, n. 21697 del 20 ottobre 2011).
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.200 curo di cui 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016