Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14169 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19914/2009 proposto da:

MAPI SRL in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 244, presso lo studio

dell’avvocato SPADA Massimo, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI ROMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22215/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 15.10.08,

depositata l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- La MAPI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata in data 15-10-2008, che – pronunciando sull’opposizione all’esecuzione proposta dall’odierna ricorrente nei confronti della BANCA DI ROMA s.p.a. – ha accolto parzialmente l’opposizione, dichiarando che la BANCA DI ROMA aveva diritto di agire nei confronti della MAPI per la somma complessiva di Euro 320.747,31 1.1. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., si legge:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto dall’art. 6 del cit. D.Lgs., in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3.1.1. Orbene il primo e il secondo motivo – denuncianti congiuntamente violazione di legge e vizio di motivazione – non si concludono e neppure contengono un quesito di diritto, in corrispondenza della violazione di legge denunciata.

Ai fini dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma codicistica (Cass. civ., Sez. 2^, 20/06/2008, n. 16941).

3.1.2. Inoltre gli stessi motivi (e ugualmente è a dirsi per il terzo motivo, denunciante vizio di motivazione) non si concludono e neppure contengono la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., in relazione al vizio motivazionale congiuntamente dedotto, dal momento che questa, secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisività del vizio”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa propri.

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto per le spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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