Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14169 del 08/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 08/07/2020), n.14169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26790-2018 proposto da:
CAMERA di COMMERCIO di FROSINONE, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI
9, presso lo studio dell’avvocato COREA ULISSE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARINI FRANCESCO SAVERIO;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato VACCARELLA
ROMANO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 907/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
GIANNACCARI ROSSANA.
Fatto
RILEVATO
Che:
il giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’Avv. S.G. nei confronti della Camera di Commercio di Frosinone per il pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva svolta in alcune procedure esecutive immobiliari, giusto contratto di patrocinio conferitogli con delibera di Giunta Comunale e conseguentemente procura generale alle liti per atto Notaio P. del 2.11.1998;
è impugnata dalla Camera di Commercio di Frosinone la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato valido il contratto di patrocinio intercorso tra la Camera di Commercio e l’Avv. S.G., ritenendo che il requisito della forma risultava soddisfatto dal rilascio all’Avv. S., a mezzo di atto pubblico, della procura generale alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c., essendo in essa fissato l’ambito delle controversie per le quali operava la procura stessa;
– con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della mancata applicazione della normativa in materia di evidenza pubblica, con particolare riferimento alle direttive Europee (2004/18/CEE e 2004/17/CE) ed alla normativa nazionale (D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 3; D.Lgs. n. 406 del 1991; L. n. 109 del 1994; D.Lgs. n. 157 del 1995, D.Lgs. n. 158 del 1995; D.Lgs. n. 163 del 2006; D.Lgs. n. 50 del 2016) in materia di contratti pubblici;
la ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità del contratto perchè in violazione della normativa nazionale ed Europea in materia di contratti pubblici, dal momento che l’incarico era stato conferito dall’ente pubblico in assenza della gara di procedura ad evidenza pubblica.
Diritto
RITENUTO
Che:
attesa la connessione con altri procedimenti pendenti tra le medesime parti ed aventi evidenti profili di connessione – si tratta di controversie tutte scaturenti dal medesimo contratto di patrocinio, e che presentano la necessità di risolvere identiche questioni di diritto – si impone la rimessione della causa alla pubblica udienza, al fine di favorire la possibile trattazione unitaria;
deve essere sottoposta alle parti la questione, rilevabile d’ufficio, in ordine all’esistenza di numerosi precedenti tra le medesime parti, relative a controversie scaturenti dal medesimo rapporto, che hanno determinato il passaggio in giudicato di alcune delle domande proposte dal S. per il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali rese in adempimento del contratto oggetto di causa, dell’eventuale esistenza di un giudicato esterno, quanto meno di carattere implicito, circa il riconoscimento della validità del contratto di patrocinio medesimo, che costituisce il presupposto necessario per addivenire all’accoglimento delle domande di condanna precedentemente proposte e sulle quali è intervenuto il giudicato;
P.Q.M
Rimette la causa alla pubblica udienza, invitando le parti a prendere
posizione sulla questione rilevata d’ufficio, di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile -2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020