Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14169 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14169 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 14316-2008 proposto da:
SNAM RETE GAS SPA in persona dell’Amministratore
Delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 911, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che
lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro
PROVINCIA DI NAPOLI in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAllALE
CLODIO N. 22, presso lo studio dell’avvocato MILETO
BRUNELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI

Data pubblicazione: 05/06/2013

FALCO ALDO giusta delega a margine;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 02/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SALVINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del 1 0 motivo del ricorso assorbiti
gli altri.

udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott.

14316-08

Svolgimento del processo
Snam Rete Gas s.p.a. propose ricorso contro una cartella
di pagamento notificatale dalla provincia di Napoli,
recante la liquidazione della Tosap per l’anno 1998 in
relazione a occupazioni del sottosuolo (mediante

condutture e metanodotti) di strade provinciali.
Per quanto rileva eccepì:
(a) il difetto di legittimazione passiva in considerazione
del fatto che il metanodotto, oggetto di tassazione, era,
nell’anno 1998, di proprietà di Snam s.p.a. (oggi Eni
s.p.a.), cui essa Snam Rete Gas era subentrata nell’anno
2001, a seguito di conferimento di ramo aziendale;
(h) la non aderenza del criterio di determinazione
dell’imposta alla previsione di cui al d.lgs. n. 507 del
1993, artt. 46 e 47, 10 co.
Nel contraddittorio con l’ente locale, l’adita commissione
tributaria provinciale respinse il ricorso, in particolare
ritenendo:
(aa) che la legittimazione passiva di Snam Rete Gas era
conseguita all’acquisto del ramo aziendale comprendente
l’intera rete di metanodotto, e implicante il subentro
della conferitaria in tutti i rapporti attivi e passivi al
momento pendenti;
(bb) che, nell’insistenza di più occupazioni inferiori al
chilometro lineare, il criterio di determinazione della
tassa era corretto, non dovendo le singole frazioni essere
sommate fino al raggiungimento dell’unità di misura,

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sebbene dovendo la tassa esser determinata forfetariamente
con riferimento a ciascuna di esse.
La decisione, su appello della società, è stata confermata
dalla commissione tributaria regionale della Campania con
sentenza in data 2.4.2007.
Avverso la sentenza di secondo grado Snam Rete Gas ha

proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque
motivi.
La provincia di Napoli ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo, la società contribuente deduce la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 39 e 50 del
d. lgs. n. 507 del 1993.
Sostiene che, essendo essa subentrata a Snam s.p.a. (oggi
Eni s.p.a.) solo nell’anno 2001, a seguito di conferimento
di ramo aziendale, l’unico soggetto passivo della Tosap,
in relazione al 1998, dovevasi considerare la conferente
Snam. Difettava, in particolare, a tale riguardo, la
soggettività passiva individuata dall’art. 39 del d. lgs.
n. 507 del 1993, posto che questa spetta al titolare della
concessione o dell’autorizzazione o, in mancanza,
all’occupante di fatto, anche abusivo. E, pur ove vi
fossero state distinte pattuizioni all’atto del
conferimento del ramo aziendale, il principio di
indisponibilità dell’imposta avrebbe dovuto comportare che
la pretesa tributaria dovesse essere avanzata, dall’ente,
soltanto nei confronti del soggetto al quale la legge

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avesse riconosciuto riferibile il presupposto della
tassazione. Aggiunge la ricorrente, per gli effetti che ne
potevano derivare ai sensi dell’ art. 14 del d. lgs. n.
472 del 1997, che si era trattato, nel caso di specie, di
un debito riferibile ad annualità (1998) anteriore di più
di due anni a quella del conferimento (2001).

Osserva peraltro il collegio che tale ultimo profilo non
risulta coerentemente tradotto nel quesito di diritto che
chiude l’esposizione del motivo, il quale è limitato
all’interrogativo “se il combinato disposto degli artt.
39, coma 1, e 50, comma 1, del d. lgs. n. 507/1993
nell’individuare la soggettività passiva dell’imposta ai
fini della Tosap nel “titolare dell’atto di concessione o
di autorizzazione” precluda la possibilità di riconoscere
la soggettività passiva della tassa nei confronti di un
soggetto (Snam Rete Gas s.p.a.) diverso da quello a cui,
nell’annualità oggetto di accertamento (1998), risultava
riferibile il presupposto applicativo della tassa (Eni
s.p.a.) che sia subentrato nella titolarità della
concessione per l’occupazione, a seguito di atto di
conferimento, soltanto in una annualità successiva (2001)
a quella oggetto di accertamento”.
– Col secondo e col terzo motivo, la ricorrente deduce
la contraddittorietà e comunque l’insufficienza della
motivazione della sentenza sul fatto controverso
costituito dall’essere il debito tributario compreso nel
perimetro del conferimento.

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E questo perché la sentenza, benché avendo accertato che
la perizia allegata al deliberato assembleare non
conteneva la voce dei debiti per imposte, avrebbe poi
ritenuto che il debito relativo alla Tosap, per l’anno
1998, fosse compreso nel perimetro detto, sulla base del
più generico richiamo alla volontà di conferire tutte le

attività e le passività.
I primi tre motivi, tra loro connessi e
suscettibili di unitario esame, non sono fondati.
E’ rilievo preliminare, imposto dalle considerazioni della
ricorrente di cui al secondo e al terzo motivo, che il
vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile
una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha
condotto alla formazione del proprio convincimento.
A sua volta il vizio di contraddittoria motivazione
presuppone, invece, che le ragioni poste a fondamento
della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in
guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
l’individuazione

della

ratio

decidendi,

e

cioè

l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto
a base della decisione adottata (v. tra le tante, secondo
un orientamento consolidato nella giurisprudenza della
corte, Sez. 5^ n. 3951-11; Sez. 3^ n. 20322-05; Sez. L. n.
15693-04).

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Questi vizi non possono consistere nella difformità
dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal
giudice del merito rispetto a quanto preteso dalla parte,
spettando solo al detto giudice individuare le fonti del
proprio convincimento, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e finanche scegliere tra

le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dando la prevalenza
all’uno o all’altro mezzo (e salvi ovviamente i casi
tassativamente previsti dalla legge in cui un valore
legale è assegnato alla prova).
IV. – Nel caso di specie la commissione tributaria
regionale ha valutato una prova documentale complessa;
vale a dire non semplicemente costituita dalla perizia cui
l’attuale ricorrente allude – allegata al verbale di
assemblea relativo alla delibera adottata per il
conferimento del ramo d’azienda e non contenente la voce
dei debiti per la Tosap quanto piuttosto dal verbale
medesimo e da quanto in esso affermato.
Il verbale si dice aver fatto richiamo sia a una perizia
redatta ai fini della stima del conferimento (ai sensi
dell’art. 2343 c.c.), sia alla documentazione contabile di
supporto.
Sicché in tal guisa la commissione regionale ha accertato
che la conferitaria era subentrata “in tutti i rapporti
attivi e passivi e in tutti i debiti e i crediti” della
conferente esistenti al momento di efficacia del
conferimento “nei confronti di chiunque”; e ne ha tratto

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la conclusione che nessuna rilevanza era da attribuire
alla mancanza di una esplicita “voce”, nella perizia
detta, quanto ai debiti per la Tosap, essendo i dati di
quella “solo indicativi” rispetto al ben evidenziato
subentro – evinto dai “documenti di supporto” – in tutti i
rapporti pendenti “nei confronti di chiunque”.

IV. – Una simile motivazione è congrua ai fini della
valutazione che la fattispecie richiedeva, posto che
implica che al debito Tosap, per quanto non mentovato
espressamente nella perizia allegata alla delibera
assembleare, facessero riferimento nel più ampio
contesto di tutti i rapporti attivi e passivi nei
confronti di chiunque al momento pendenti – e il verbale e
i documenti contabili menzionati a titolo di supporto.
Né, del resto, il contrario è dedotto in seno al ricorso
per cassazione, almeno in prospettiva di autosufficienza.
Talché, nei riferiti termini, una incongruenza della
motivazione non può essere ritenuta; e, appunto in quanto
non incongrua, la motivazione si rivela insindacabile in
questa sede.
VI. – L’inferenza giuridica in ordine alla titolarità
passiva dell’obbligazione tributaria resiste allora alle
censure dell’impugnante.
La titolarità, invero, ben poteva derivare, quanto
all’annualità 1998, dalle regole della successione a
titolo particolare insita nell’acquisizione del ramo
aziendale; e quindi costituire espressione della
responsabilità gravante sul successore (la Snam Rete Gas)

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a seguito del trasferimento di tutte le pendenze – attive
e passive – e di tutti i debiti (e i crediti) conseguente
all’acquisizione di quel ramo aziendale cui il debito
ineriva; esattamente come dal giudice di merito
congruamente accertato in punto di fatto.
Il trasferimento di ramo d’azienda, anche mediante

particolare riconducibile al

genus

conferimento, configura una successione a titolo
della cessione

d’azienda (v. per tutte Sez. 1^ n. 792-10; Sez. 3^ n.
23936-07; Sez. 5^ n. 21229-06).

Per cui, accertata, in base alla sentenza, la avvenuta
successione, in quanto derivante dal conferimento del ramo
aziendale e dall’affermata inclusione, tra le
preesistenti obbligazioni a questo relative (art. 2560, 2°
co., c.c.), di tutti i debiti esistenti, ivi compreso
quello per la Tosap, diviene irrilevante discorrere degli
specifici presupposti di soggettività d’imposta di cui
agli eccepiti artt. 39, 1° co., e 50 del d. lgs. n. 507
del 1993.
La tesi della ricorrente trascura di considerare che il
debito de quo,

per quanto concernente una tassa, era pur

sempre, in base alla sentenza, un debito relativo
all’azienda ceduta. Per cui la concorrente responsabilità
della cessionaria verso la provincia di Napoli, quale
creditore sociale, derivava dall’elemento costitutivo
essenziale desunto dai documenti contabili (art. 2560, 2°
co., c.c.).

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VII. – Il discorso potrebbe qui terminare, attesi i già
visti limitati confini del quesito di diritto posto alla
corte.
Benché non necessario, può tuttavia aggiungersi, a titolo
di completezza e nell’ambito della funzione nomofilattica,
che la circostanza appena esposta toglie validità anche al

rilievo incentrato sulla regola di cui all’art. 14 del d.
lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla responsabilità
propriamente tributaria del cessionario d’azienda.
La concorrenza di norme attinenti alla responsabilità del
cessionario di azienda – l’ art. 2560 c.c., da un lato, e
l’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dall’altro
– dà luogo a discipline concorrenti, la cui specifica
applicazione dipende dall’apprezzamento dei diversi
presupposti di fatto, la prima essendo dettata per le
aziende commerciali, ai fini della responsabilità del
cessionario per tutti i debiti inerenti l’azienda,
compresi quelli tributari, che risultino dai libri
contabili obbligatori, senza limitazione alcuna di ordine
temporale; la seconda essendo riferita al cessionario di
qualunque tipo di azienda, anche non commerciale, ai fini
della responsabilità per i debiti relativi al pagamento
dell’imposta e delle sanzioni dovute per le violazioni
che, indipendentemente dalla loro registrazione nei libri
contabili, siano state commesse o contestate “nell’anno in
cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti”.
Nella possibile concorrenza di norme, spetta alla parte
invocare, nel processo tributario, quella che (in base al

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presupposto) essa ritiene applicabile alla fattispecie
concreta.
Nel caso di specie un riferimento alla situazione
legittimante la disciplina specifica della responsabilità
tributaria di cui all’art. 14 cit. non risulta mai prima
effettuato. Mentre la responsabilità della conferitaria è

stata chiaramente associata alla concorrente regola di
diritto comune, alla base della quale va individuata la
volontà del legislatore di non ostacolare la circolazione
dell’azienda salvo contemperare la tutela dei creditori
aziendali; di tutti i creditori (compresi, quindi, gli
enti pubblici in relazione ai tributi pendenti) laddove i
debiti, dalle scritture, risultino essere appunto
aziendali e riferibili al ramo ceduto.
Che poi ciò non potesse esplicare alcun effetto
liberatorio per la conferente (profilo ulteriore sul quale
la ricorrente insiste) è cosa evidente, in mancanza
dell’adesione dell’ente creditore; ma che non rileva
affatto, potendosene trarre la semplice conseguenza che
era rimessa al creditore la scelta – nello specifico
svolta mercé la notifica dell’avviso di accertamento a
Snam Rete Gas – in ordine al soggetto nei cui confronti
indirizzare la pretesa.
VIII. – Col quarto motivo, la società denuncia

la

violazione e la falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del
d. lgs. n. 507 del 1993, censurando la decisione impugnata
per aver aderito alla tesi della provincia di Napoli in
merito al criterio di determinazione del tributo.

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Il quarto motivo è fondato.
IX. – L’impugnata sentenza ha condiviso il metodo della
provincia nella determinazione della Tosap, adottato
arrotondando al Km o a multiplo di Km ogni singola
porzione di strada della medesima categoria effettivamente
occupata, sommando tra loro tutti i singoli arrotondamenti

e applicando su tale somma la tassa.
Il collegio, in proposito, non riscontrando valide
contrarie argomentazioni, ritiene di dover dare continuità
alla giurisprudenza, ampiamente consolidata e anche di
recente ribadita, secondo cui, invece, deve considerarsi
conforme a legge il criterio di determinazione della
Tosap, dovuta per le occupazioni di soprasuolo e di
sottosuolo relative a reti di erogazione di servizi
pubblici, che prevede che l’arrotondamento al chilometro
lineare sia effettuato una sola volta per ciascuna delle
categorie di strade, comunali o provinciali, previste
dall’art. 47, 2° co., del d.lgs. n. 507 del 1993 (cfr.,
tra le altre, Sez. 5^ n. 25479-08; n. 10955-07; n. 969805; n. 1974-05; n. 20386-04; n. 19176-04).
Per cui s’impone l’accoglimento del quarto motivo e
l’assorbimento del quinto, che al riguardo denuncia anche
un vizio di motivazione dell’impugnata sentenza riguardo
all’avvenuto assoggettamento, o meno, a tassazione, di
tutte le occupazioni effettive di suolo pubblico
realizzate dal gestore della rete di metanodotti, senza
sommatoria delle singole porzioni di strade occupate e
arrotondamento al chilometro del risultato lineare.

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MONTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 264119116
N. 131 TAB. ALL. H. – N. 5
MATERIA TRIBUTA11A,
X. – Il ricorso va quindi accolto per il profilo sopra
considerato. L’impugnata sentenza di conseguenza va
cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria
regionale, diversa sezione, la quale si atterrà al
principio di diritto sopra esposto.

giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo;
accoglie il quarto; dichiara assorbito il quinto; cassa
l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla commissione tributaria regionale della
Campania.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 17 aprile 2013.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del

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