Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14168 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Torino con ordinanza n. RG. 225/2015 depositata il 2/07/2015 nel

procedimento pendente tra:

NUOVA FAIT SRL;

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22 maggio 2015, dichiarava il fallimento della Nuova Fait s.r.l., che dal 9 febbraio 2015 risultava avere in (OMISSIS) la propria sede legale, ivi trasferita da (OMISSIS) ove nell’ottobre 2011 era stata trasferita da (OMISSIS);

che il Tribunale di Torino, avendo a sua volta dichiarato con sentenza del 25 giugno 2015 il fallimento della società stessa, con ordinanza depositata il 2 luglio 2015 ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza rilevando che dalle indagini di P.G. espletare – e riportate nel ricorso per fallimento depositato dal P.M. – si evincesse chiaramente come la sede legale effettiva della società fosse sempre rimasta ubicata all’interno del circondario del Tribunale di Torino, nonostante i trasferimenti solo formali di cui sopra;

che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Torino;

ritenuto che l’istanza di regolamento è fondata, tenendo presente che dagli atti risultano i seguenti dati, specificamente illustrati nella requisitoria del P.G.: a) i due indirizzi di (OMISSIS) ove è stata, a varie riprese, ubicata la sede legale corrispondono a studi professionali ove non vi era alcuna struttura di supporto condotta da personale della società in questione, bensì un mero recapito; b) in (OMISSIS), all’indirizzo indicato nel registro imprese, non vi è alcuna indicazione nè segno tangibile di presenza della società stessa; c) il socio unico della Nuova Fait (Piemme Immobiliare s.r.l.) ha sede in (OMISSIS), ed ivi è residente l’attuale amministratore unico ( A.), al pari del precedente Presidente del consiglio di amministrazione ( C.); d) la fatturazione databile ai mesi di ottobre-novembre 2014 indica la sede operativa in P.T. (ove è ubicato lo stabilimento produttivo della Nuova Fait oggetto di negozio di cessione per il quale è in corso procedimento penale DLgs. n. 74 del 2000, ex art. 11), ed il conto corrente della società sul quale accreditare gli importi delle fatture è aperto presso la C.R. di Asti, agenzia di (OMISSIS);

ritenuto che da tali dati (che non appaiono superabili dalla mera circostanza della avvenuta definizione, con rigetto, presso il Tribunale di Napoli di una procedura di accordo per ristrutturazione di debiti) emerga con sufficiente chiarezza che i suddetti trasferimenti della sede legale da (OMISSIS) a (OMISSIS) e poi ad (OMISSIS) sono stati solo formali, ad essi non avendo fatto seguito –

in relazione alle varie scansioni temporali corrispondenti con i trasferimenti – un effettivo mutamento del centro direzionale ed amministrativo della società; che pertanto, superata la presunzione di coincidenza tra sede legale risultante dal Registro imprese e sede effettiva, deve attribuirsi L. Fall., ex art. 9, comma 1, al Tribunale di Torino – nel cui circondario trovasi la sede principale dell’impresa – la competenza a dichiararne il fallimento, e cassarsi la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Napoli.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale rimette le parti cassando la sentenza dichiarativa emessa dal Tribunale di Napoli il 22 maggio 2015.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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