Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14167 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16639/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso l’Avv. Luigi Fiorillo, rappresentata e difesa dall’Avv. TOSI

Paolo per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in Roma via Tacito n.

50, presso lo studio dell’Avv. COSSU Bruno, che la rappresenta e

difende assieme all’Avv. Giuseppe Saverio Sorda per procura

rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2006 della Corte d’appello di Genova,

pronunziata nella causa n. 672 r.g. 2005, depositata in data 1.06.06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Anna Buttafoco per delega Tosi e l’Avv. Costanza Acciai

per delega Cossu;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Genova, M.R. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 29.7-30.9.97 per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre, ai sensi dell’art. 8 del ccnl Poste 26.11.94.

2.- Accolta la domanda e dichiarata la nullità del termine con condanna della convenuta a riammettere in servizio la dipendente ed a risarcire il danno, proponeva appello principale Poste Italiane s.p.a. ed incidentale la lavoratrice.

La Corte d’appello di Genova con sentenza depositata in data 1.06.06 rigettava l’impugnazione principale ed accoglieva l’incidentale in punto di spese del primo giudizio. Nel merito, per quanto qui interessa, il giudice rilevava che – pur nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le OO.SS. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – l’attuazione data al contratto non era conforme alla fattispecie specifica considerata, atteso che era stato accertato che la M. aveva avuto destinazione diversa dalla sostituzione di personale in ferie.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui M. rispondeva con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La soc. Poste Italiane deduce con il suo ricorso:

4.1.- violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c., e segg., per l’interpretazione data alla norma collettiva, dato che il giudice ha subordinato la legittimità del termine al collegamento eziologico tra assunzione ed esigenze di espletamento del servizio che fossero concretamente ricollegabili a specifici episodi di assenza per ferie del personale di ruolo;

4.2.- violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè carenza di motivazione per la reiezione dell’eccezione di risoluzione del contratto, in quanto il lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto e l’offerta della prestazione sarebbe indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullità del termine e darebbe corpo alla presunzione di estinzione del contratto per mutuo consenso.

5.- Preliminarmente debbono prendersi in esame le eccezioni proposte dalla M. nel controricorso per l’inammissibilità e nella memoria per l’improcedibilità del ricorso.

5.1.- Procedendo all’esame delle questioni in ordine di consequenzialità logica, deve innanzitutto rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione riguardante la mancata dimostrazione dei poteri del Direttore centrale delle risorse umane, che ha proposto il ricorso in rappresentanza di Poste Italiane s.p.a., atteso che la difesa di parte ricorrente ha effettuato il deposito, dandone contestualmente comunicazione alla controparte ex art. 372 c.p.c., della procura per notaio Antonio Ioli di Roma del 14.2.07 (rep. 25235, racc. 9149, reg.

16.2.07) con cui sono conferiti a detto funzionario i poteri rappresentativi direttamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante di Poste Italiane s.p.a.

5.2.- L’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata produzione del contratto collettivo ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, proposta con la memoria, non può essere considerata tardiva, limitandosi essa ad evidenziare una questione rilevabile di ufficio.

Al riguardo, prima ancora di prenderne in esame il contenuto, deve rilevarsi che nel ricorso non è indicato se e dove ed in che limiti (per estratto o per intero) il detto contratto sia stato prodotto nel giudizio di merito. Tale carenza costituisce violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 (testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile al caso di specie), i quali sanzionano con l’inammissibilità rispettivamente la mancata “esposizione sommaria dei fatti di causa” e l’omessa “specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Stante la pregiudizialità logica di tale riscontro, prima ancora di esaminare la questione di procedibilità, deve ritenersi inammissibile il primo motivo (n. 4.1.) che pone a base della violazione di legge e della carenza di motivazione il testo stesso della norma contrattuale collettiva.

6.- Quanto al secondo motivo (n. 4.2), non si prospettano i profili di inammissibilità denunziati, essendo delineati con chiarezza e proprietà sia il contenuto della censura dedotta, sia il quesito di diritto conseguente.

Il motivo è, tuttavia, infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. 17.12.04 n. 23554, 28.9.07 n. 20390, 10.11.08 n. 26935).

E’ stato, infatti, affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

Nel caso di specie il giudice di merito ha rilevato che la lavoratrice fu nuovamente assunta con contratto a termine per un periodo successivo (5.7-30.9.00) e che fin dal 14.9.02, a mezzo raccomandata aveva contestato la legittimità del termine apposto al contratto in contestazione, rivendicando la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato.

Lo stesso giudice, valutando tale condotta assieme ad altre circostanze di carattere generale che caratterizzano l’instaurazione dei contratti a termine alle dipendenze di Poste Italiane, ha concluso che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto a termine e l’avvio della controversia non può essere considerato indice della volontà di porre fine al rapporto.

Circa l’inesistenza del consenso dei dipendenti alla definitiva risoluzione del contratto dichiarato nullo esiste, dunque, una valutazione di merito che appare congruamente articolata, il che esclude da un lato la censurabilità in sede di legittimità della motivazione e, dall’altro, pone in evidenza l’inesistenza di altre circostanze (la cui prova era a carico del datore di lavoro) che possano qualificare nel senso di inerzia colpevole il comportamento dei lavoratori.

Il motivo è, pertanto, infondato.

7.- In definitiva, inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte a favore del difensore sottoscrittore del controricorso dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 21,00 per esborsi e di Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. con distrazione a favore dell’avv. Bruno Cossu.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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