Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14167 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MODISSIMA – MAXI ABBIGLIAMENTO DI CIOPIRRI ROSSANA E C. SAS, in

persona del socio-accomandante e rappresentante C.R.,

C.R., quale socio-accomandante, P.E., PR.

E. e P.F., tutti soci accomandatari, rappresentati e

difesi, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. PRO Pietro,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Oderisi da Gubbio n. 18 presso

lo studio dell’Avv. Giuseppe Rubino;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 589/40/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 40, in data 28/09/2007, depositata il

12 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5956/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 589/40/2007, pronunziata dalla CTR di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, il 28.09.2007 e DEPOSITATA il 12 dicembre 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, ai fini IVA per l’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31.

2 – Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è a ritenersi inammissibile, in guanto non proposto contro la giusta parte. Trattasi, invero, di impugnazione formulata dopo l’entrata in vigore della riforma ordinamentale e, d’altronde, nel giudizio di appello è stata parte l’Agenzia delle Entrate.

Va, altresì, rilevato che, ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 02.03.2006, si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 40 del 2006 al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

Nel caso, la formulazione del motivo non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che il mezzo non si conclude con la formulazione del prescritto quesito.

3 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, proponendosi un declaratoria di inammissibilità, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e la memoria 09 aprile 2010, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene che il ricorso debba essere rigettato per inammissibilità dei motivi, in quanto formulati in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., e del consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato nella trascritta relazione;

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, per inammissibilità dei motivi.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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