Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14167 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 08/07/2020), n.14167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29480-2018 proposto da:

Comune Capaccio, rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Grimaldi

con studio in Capaccio (SA) via Vittorio Emanuele n. 1;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2525/2018 del Tribunale di Salerno;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

Fatto

RILEVATO

Che:

– il Comune di Capaccio chiede sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis c.p.c., la cassazione della sentenza d’appello con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato la sua impugnazione proposta avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione di Saverio Marrone al verbale di accertamento della violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, per mancato deposito del materiale fotografico comprovante il proseguimento della marcia nonostante il semaforo rosso;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato M.S.;

– a sostegno della fondatezza della contestazione elevata il

Comune aveva dedotto di avere tempestivamente depositato tale documentazione in primo grado;

– tuttavia, il tribunale aveva ritenuto la circostanza sfornita di prova poichè l’appellante si era limitato a depositare in copia la documentazione fotografica, il che non dimostrava l’avvenuto tempestivo deposito della stessa in primo grado;

-inoltre il tribunale evidenziava come dal verbale dell’unica udienza espletata non emergesse la conferma dell’asserito deposito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– ai finì della delibazione dei tre motivi di ricorso, tutti sostanzialmente incentrati sulla produzione documentale, appare necessario disporre l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio del primo grado, instaurato avanti al Giudice di pace di Capaccio (SA) e concluso con la sentenza n. 406/2011 r.g. e del secondo grado iscritto con il n. 20003161/2011 r.g. e concluso con la sentenza 2525/2018 pubblicata il 4/7/2018.

P.Q.M.

La Corte manda alla Cancelleria di acquisire i fascicoli d’ufficio del giudizio di primo grado, instaurato avanti al Giudice di pace di Capaccio (SA) e concluso con la sentenza n. 406/2011 r.g. e di quello del secondo grado, iscritto avanti al Tribunale di Salerno con il n. 20003161/2011 r.g. e concluso con la sentenza 2525/2018 pubblicata il 4/7/2018.Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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