Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14166 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 11749-2015 proposto da:
TENUTA CARLINA INTERNATIONAL SAS DI P.A. & C., in
persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato DANILO
TONON, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA CR FIRENZE SPA, in persona, del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 82, presso lo
studio dell’avvocato ANTONELLA IANNOTTA, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce alla memoria;
– resistente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Sergio Del
Core che ha chiesto che vada dichiarata la inammissibilità
dell’istanza; avverso la sentenza n. 70/2013 del TRIBUNALE di SIENA,
depositata il 06/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La società Tenuta Carlina International s.a.s., ha proposto regolamento di competenza avverso la ordinanza, emessa il 6 marzo 2015 e comunicata il successivo 1 aprile, con la quale il Tribunale di Siena, in relazione al procedimento n. 70/13 instaurato da Banca CR Firenze s.p.a. per dichiarazione di fallimento della odierna ricorrente, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma.
Al ricorso resiste con memoria Banca CR Firenze s.p.a. – che ha anche depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c. – instando per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di regolamento.
In tal senso ha concluso anche il Procuratore Generale.
Il Collegio ritiene tali conclusioni meritevoli di accoglimento, considerando: a) che nella ordinanza impugnata il Tribunale di Siena ha pienamente condiviso la tesi, prospettata dalla odierna società ricorrente in sede prefallimentare a sostegno della sollevata eccezione di incompetenza, secondo la quale al trasferimento della sede legale da (OMISSIS), pur anteriore di oltre un anno al deposito della istanza di fallimento, corrispondeva già (in base ai dati di riscontro ivi indicati) l’effettiva ubicazione in (OMISSIS) del centro dell’attività direttiva ed amministrativa della impresa; b) che, nel ricorso per regolamento, la società ricorrente non ha evidenziato alcun errore, in fatto e in diritto, inficiante il provvedimento declinatorio, del quale ha solo paventato l’astratta possibilità che esso sia incorretto; c) che tale evenienza potrà semmai essere rilevata dal tribunale investito della procedura, unico legittimato a richiedere d’ufficio il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c..
declaratoria di inammissibilità si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo regolamento, in Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016