Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14166 del 07/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24799/2012 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Branca e

Alessandro Marotta, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II, n. 18, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIRIGNANO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta

Muccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza di

San Salvatore in Campo, n. 33, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2154/12

depositata in data 15 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo il

rigetto di entrambi i ricorsi;

uditi gli Avv. Carlo Branca per il ricorrente e Nicolina Giuseppina

Muccio per il controricorrente e ricorrente incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli ha condannato il Comune di Sirignano a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti l’importo di Euro 1.436.259,74 a titolo di indennità di espropriazione, quello di Euro 143.259,74 a titolo di maggiorazione del T.U. n. 327 del 2001, ex art. 37, comma 2 e quello di Euro 49.870,12 a titolo di occupazione legittima, previa detrazione degli importi già versati in favore di C.A. in relazione all’espropriazione subita dal complesso immobiliare di proprietà di quest’ultimo sito nel Comune di Sirignano e censito al fg. (OMISSIS), particelle (OMISSIS).

2. Il giudice di appello, giudicando sulle opposizioni proposte dalle parti, ha rilevato che gli esiti peritali avevano evidenziato che il complesso immobiliare versava in condizioni fatiscenti e che il terreno circostante era caratterizzato da vincoli di inedificabilità; non ha condiviso il metodo di stima sintetico adottato dal collegio peritale, basato sulle quotazioni dell’Agenzia del Territorio, sostituendolo piuttosto con un metodo analitico elaborato dal nominato consulente tecnico. La ctu aveva rilevato come l’immobile, trattandosi di un palazzo settecentesco, non aveva una quotazione ufficiale basata sui valori analoghi di mercato e che il parametro utilizzabile si identificava nel valore di trasformazione, ottenuto dalla differenza tra il valore del bene trasformato e il costo di trasformazione; sul punto la Corte di merito ha tuttavia ritenuto di elevare i costi di trasformazione rispetto a quanto stimato dal ctu, in considerazione della particolare delicatezza dell’opera di restauro dell’immobile, considerato il suo pregio artistico e storico; ha poi condiviso la stima operata dal ctu in relazione al terreno; ha infine determinato il valore degli altri cespiti che insistono su piazza (OMISSIS), optando per un valore intermedio tra i minimi e i massimi riportati dall’Osservatorio dei valori immobiliari, in assenza di qualsivoglia riscontro sullo stato di conservazione e sul pregio dei predetti beni; ha poi ritenuto applicabile la maggiorazione ex lege n. 327 del 2001, stante il divario tra la somma offerta in via provvisoria e quella effettivamente riconosciuta, pari a quasi il doppio dell’importo.

3. Avverso tale sentenza C.A. ricorre con un motivo, resistito dal COMUNE DI SIRIGNANO con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo, resistito dal C. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale del C. lamenta “Violazione e falsa applicazione dei criteri indennitari relativi all’espropriazione di aree non edificabili e dei principi espressi al riguardo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181/211 e dalla Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e all’art. 360 c.p.c., n. 3. Error in iudicando” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non avere applicato al terreno circostante l’immobile il valore di mercato, ma solo quello agricolo, obliterando la circostanza che il suddetto terreno avrebbe potuto avere una diversa e ben più proficua utilizzazione rispetto a quella agricola sebbene non destinabile ad edificazione, come era stato puntualmente dedotto con la comparsa conclusionale.

2. Il ricorso incidentale del COMUNE DI SIRIGNANO è intitolato “Circa la violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c., in riferimento all’art. 111 Cost. e art. 360c.p.c., n. 4” e lamenta la nullità della sentenza impugnata per aver omesso di motivare il disposto rigetto dell’istanza di sostituzione del consulente tecnico nominato dalla Corte territoriale, in quanto versante in situazione di incompatibilità per avere redatto su varie riviste di settore articoli di dottrina sui criteri di stima nell’espropriazione insieme al consulente di parte del Comune di Sirignano.

3. Entrambi i ricorsi vanno respinti.

4. Il ricorso del C. è inammissibile, atteso che si sostanzia nella prospettazione della preferenza per le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, rispetto a quelle cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dalla Corte di appello, senza tuttavia dedurre alcun elemento di fatto o di diritto idoneo a dimostrare l’erroneità della statuizione impugnata; invero l’affermazione contenuta a pag. 12 del ricorso secondo cui, nonostante il terreno fosse coltivato a noccioleto, la Corte territoriale avrebbe obliterato “la circostanza che il suddetto terreno avrebbe potuto avere una diversa e ben più proficua utilizzazione rispetto a quella agricola” non è suffragata da alcuna specificazione idonea a dimostrarne la fondatezza in base a elementi di fatto e/o di diritto, dimostrandosi pertanto apodittica e come tale inidonea a inficiare le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, dovendo ricordarsi che solo a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio scatta per il giudice l’obbligo di motivare la sua persistente adesione alle valutazioni peritali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4797 del 01/03/2007); nè può apprezzarsi il rinvio contenuto a pag. 13 del ricorso a una non meglio identificata deduzione contenuta in un’altrettanto genericamente definita “comparsa conclusionale” depositata innanzi “ai giudici di merito”, che nella sua laconicità viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4. Parimenti da respingere è la parte della doglianza che lamenta che la Corte di appello abbia determinato il valore del terreno agricolo applicando il valore agricolo medio, dichiarato incostituzionale; tale deduzione è documentalmente smentita dalla lettura di pag. 12 della sentenza di appello, ove la Corte territoriale esordisce sul punto dichiarandosi ben consapevole della avvenuta declaratoria di incostituzionalità del valore agricolo medio e di procedere pertanto a determinare il valore secondo la stima del ctu, evidentemente di mercato, posta l’espressa esclusione del valore agricolo medio.

5. Il ricorso del Comune di Sirignano è inammissibile laddove eccepisce la nullità della consulenza posto che, quand’anche l’evento dedotto a suffragio dell’eccezione fosse qualificabile come causa di astensione del consulente tecnico d’ufficio, la parte interessata avrebbe dovuto proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall’art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016 Sez. L, Sentenza n. 12822 del 06/06/2014; Sez. L, Sentenza n. 3364 del 08/03/2001; Sez. 1, Sentenza n. 18132 del 19/12/2002). Nel merito va rilevato che la doglianza inerente la pretesa erroneità della consulenza espletata, per aver disatteso i quesiti ricevuti, è inammissibile, posto che la Corte territoriale ha motivato la correttezza dell’elaborato (pag. 8) non rilevando minimamente la questione dedotta nel motivo in esame, che va pertanto giudicata del tutto nuova in questa sede e comunque assorbita dalla insindacabile motivazione di merito.

6. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensarne tra le parti delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA