Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14166 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14166 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 13708-2008 proposto da:
DOGRE SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GERMANICO 109,
SEBASTIO

presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNA,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato SEBASTIO ATTILIO giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

SGM GESTIONE MULTIPLA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo

Data pubblicazione: 05/06/2013

studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE,

che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente nonchè contro

COMUNE DI LECCE;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LECCE,

intimato

82/2007

della

depositata

il

02/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato TINELLI che
ha chiesto la cessazione della materia del
contendere;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
la cessazione della materia del contendere.

Svolgimento del processo
Con avviso di accertamento notificato il 16.11.2004, la
Dogre s.r.1., concessionaria del servizio di accertamento
e di riscossione della Tosap per il comune di Lecce,
richiedeva alla SGM – Società gestione multipla s.p.a. il
pagamento del tributo per l’anno 2003, oltre sanzioni e

interessi di mora.
L’accertamento si basava sul fatto che era stato affidato
alla SGM – società mista a prevalente partecipazione
pubblica – il servizio di gestione dei parcheggi urbani
comunali a sosta tariffata (cd. zona blu), giusta
convenzione generale col comune di Lecce.
La SGM impugnava l’avviso contestandone i presupposti, i
metodi impiegati nel calcolo del tributo e le sanzioni.
L’adita commissione tributaria provinciale di Lecce
respingeva il ricorso, ma la decisione, in esito ad
appello della società contribuente, era riformata dalla
commissione tributaria regionale della Puglia sul
presupposto che l’area interessata dall’accertamento,
ancorché con limitazioni di utilizzo da parte della
collettività, non potevasi affermare sottratta all’uso
pubblico per fatto del concessionario del servizio di
sosta tariffata, avendo la regolamentazione della zona blu
semplicemente corrisposto all’esigenza di consentire,
secondo le valutazioni dell’ente proprietario e sulla base
dell’art. 7 del c.d.s., le condizioni di utilizzo del
sistema viario urbano.

1

Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso
per cassazione la Dogre s.r.1., articolando cinque motivi.
L’intimata ha replicato con controricorso.
Le parti hanno infine depositato una memoria a firme
congiunte dei difensori.
Motivi della decisione

A

mezzo della memoria suddetta le parti hanno

I.

riferito di considerare la materia del contendere cessata
a seguito del pagamento, da parte della società, di una
somma pari al 10 % della pretesa azionata.
Tale pagamento, sempre in base alla comune allegazione, è
stato conseguente all’adesione dell’ente creditore a un’
istanza formulata dal SGM in data 9.6.2009, per la
definizione agevolata dei tributi locali e delle sanzioni
amministrative non tributarie si sensi del regolamento del
comune di Lecce n. 15 del 2.3.2009; regolamento
asseritamente attuativo dell’art. 13 della 1. n. 289 del
2002.
II. – Questa corte ha già avuto modo di evidenziare che
una forma di condono del tipo di quella qui dedotta è
illegittima, giacché la delibera comunale che la sostiene,
per quanto dichiaratamente emessa “in esecuzione dell’art.
13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, di tale
previsione non rispetta né la

ratio,

né il correlato

ambito oggettivo.
La norma primaria invero legittimava gli enti locali a
stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l’adozione degli atti destinati a disciplinare

2

i tributi propri, “la riduzione dell’ammontare delle
imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la
riduzione dei relativi interessi e sanzioni”, per le
ipotesi in cui i contribuenti avessero adempiuto “ad
obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
inadempiuti”; e consentiva il ricorso a simili

agevolazioni anche per i casi in cui fossero “già in corso
procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in
sede giurisdizionale”.
Sempre a riguardo di tali elementi la stessa norma
stabiliva, quale effetto della richiesta del contribuente
di avvalersi delle predette agevolazioni, “la sospensione,
su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in
qualunque stato e grado (..), sino al termine stabilito
dalla regione o dall’ente locale”.
Per cui in definitiva l’art. 13 attribuiva agli enti
locali, avuto riguardo alla loro competenza organizzativa
(art. 119 Cost. e 52 del d. lgs. n. 447/1997), una potestà
oggettivamente limitata all’attuazione dello specifico
condono ivi previsto. Non legittimava, invece,
l’assunzione di condoni in genere,

pro futuro,

quanto a

obblighi tributari e a liti pendenti. Invero la suddetta
potestà dovevasi ritenere direttamente correlata alla
fonte primaria, conformemente al principio desumibile
dalla compresenza della riserva (relativa) di legge in
materia di prestazioni obbligatorie (art. 23 e 117 Cost.)
e del principio di competenza; il quale riconosce all’ente
locale una sfera di proprie attribuzioni normative (art.

3

119 Cost.) solo quanto ai tributi da esso istituiti, da
esercitare in forma esclusiva ancorché nel contesto
dell’omogeneità di funzionamento del sistema tributario.
Mentre, in tal senso, la disciplina del tributo in esame
(la Tosap), su cui ha inciso l’art. 13 della 1. n.
289/2002, appartiene alla competenza legislativa esclusiva

statale, ai sensi dell’art. 117, 2° co., lett. e), Cost.,
in quanto trattasi di tributo istituito con legge dello
Stato (v., con riferimento alla omologa situazione
dell’Ici, e quindi per utili riferimenti sul concetto, C.
cost. n. 298-09; C. cost. n. 75-06).
L’invocata delibera del comune di Lecce n. 15/2009, per
quanto emerge dal contenuto allegato alla memoria, traduce
quindi un istituto non coerente con la

ratio

della

richiamata norma della 1. n. 289/2002, atteso che questa,
simmetricamente alla disciplina generale adottata a mezzo
delle restanti previsioni, legittimava gli enti locali a
stabilire, per i tributi il cui gettito fosse loro
destinato (e solo in tal senso “propri” nella particolare
accezione impiegata al riguardo dall’art. 13, 3° co.), un
solo condono nei limiti delle obbligazioni inadempiute e
dei procedimenti pendenti alla data (1.1.2003) di entrata
in vigore della legge stessa (v. conf. Sez. 5^ n. 1078712; 11974-12; n. 12679-12; n. 12688-12; ma v. anche C.
conti, sez. reg. Puglia, 14.1.2010).
III. – Nel caso di specie, debbono escludersi i
presupposti sopra evidenziati, trattandosi (e tanto è
dirimente) di tributo sì relativo all’anno 2002, ma il cui

4

BSENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 2.6.’.‘„i9″5
N. 131 TAB.
– N. 5
MMERIA TRIBUTARIA

contenzioso deriva da avviso di accertamento notificato
nell’anno 2004.
IV. – Nondimeno osserva il collegio che, in base all’atto
congiuntamente depositato in giudizio, recante da parte
della stessa ricorrente una formale richiesta di

deve apprezzarsi una specificamente dedotta condizione di
sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per
cassazione (art. 100 c.p.c.). E tanto rileva al fine di
addivenire a una coerente pronuncia di inammissibilità.
V. – Per le sopra evidenziate ragioni debbono considerarsi
esistenti giusti motivi di compensazione delle spese
processuali.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa
le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

declaratoria di cessazione della materia del contendere,

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