Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14165 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22558-2013 proposto da:

VIERO SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, P LE CLODIO 14, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FEDERICO VIERO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO IMPER SRL, in persona del suo Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI GIUSTINIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO

BEN LITI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1298/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

dell’11/04/2013, depositata il 03/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che Viero s.r.l., con atto notificato il 15 ottobre 2013, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 3 giugno 2013, con il quale la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da essa società ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che, provvedendo sulla sua domanda di ammissione tardiva al passivo del fallimento Imper s.r.l., aveva ammesso, in prededuzione, il credito di restituzione parziale del prezzo versato alla procedura per l’acquisto in sede fallimentare di un compendio immobiliare in (OMISSIS) (comprendente due palazzine, un portico ed un cortile), limitatamente alla diminuzione di valore conseguente alla esistenza di una servitù di passaggio non dichiarata nel decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato, rigettando nel resto la domanda, basata sulla diversità, per quantità e qualità, dei beni acquistati rispetto a quelli realmente esistenti;

che l’intimata Curatela resiste con controricorso;

considerato che nella sentenza impugnata la Corte di merito ha in sintesi osservato: a)che, quanto alle lamentate condizioni di deterioramento degli interni della palazzina ristrutturata (sporcizia diffusa, muri sporchi, impianti da revisionare, infissi da ripristinare), non rileva -da un lato- verificare se la presentazione dell’immobile nei termini compendiati nella relazione tecnica alla quale l’ordinanza di vendita aveva fatto riferimento abbia o non indotto la società acquirente in errore, dal momento che quest’ultima non ha proposto domanda di annullamento della ordinanza anzidetta per vizio del consenso; dall’altro, i suddetti deterioramenti (e la necessità di esborsi per il ripristino dell’immobile) attengono a vizi della cosa che ne diminuiscono il valore, ma non possono comportare la radicale diversità di genere del bene consegnato rispetto a quello acquistato nè comprometterne la destinazione all’uso abitativo previsto, unica ipotesi questa nella quale non sono dalla giurisprudenza considerate operanti, nella vendita forzata, le deroghe previste dall’art. 2922 c.c. agli obblighi gravanti per legge in capo al venditore; b)che deve escludersi la ricorrenza di tale fattispecie di consegna di aliud pro alio anche con riguardo alla palazzina da ristrutturare completamente (ma non completamente crollata), atteso che la tesi della società acquirente secondo la quale si sarebbe trattato in realtà di un’area non edificabile aveva trovato smentita sia nella indagine documentata nella consulenza tecnica d’ufficio sia nella circostanza pacifica che la temporanea inedificabilità, dovuta ad un mutamento del piano regolatore successivo al decreto di trasferimento, era stata comunque superata, tanto che era stato poi rilasciato il permesso di costruire secondo il piano di recupero presentato dalla Viero e da questa quindi posto in esecuzione;

che la ricorrente, sollevata preliminarmente eccezione di incostituzionalità dell’art. 2922 c.c. per violazione degli artt. 3 e24 Cost., si duole, in primo luogo, della violazione dello stesso art. 2922 c.c. degli artt. 1490, 1491 e 1497 c.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare come gli onerosi interventi da eseguire nella palazzina ristrutturata comportassero la inidoneità del bene ad essere destinato all’uso abitativo previsto, ed avere quindi erroneamente esteso la categoria dei vizi della cosa venduta alle fattispecie più gravi, che qui ricorrerebbero, della consegna di aliud pro alio o della mancanza di qualità, da considerare entrambe comprese nella garanzia dovuta anche in caso di vendita forzata; lamenta inoltre, con riferimento alla palazzina da ristrutturare, il vizio di motivazione per avere la Corte di merito omesso di considerare ai fini della decisione lo stato del bene immobile esistente al momento della consegna, ed avere invece dato rilevanza a vicende successive;

ritenuto che, quanto alla incostituzionalità dell’art. 2922 c.c., la tesi della ricorrente -secondo la quale le limitazioni, ivi previste, delle garanzie di legge produrrebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra acquirenti a seconda che il bene sia oggetto o meno di vendita forzata e limiterebbero ingiustificatamente il diritto di tutela giurisdizionale di chi acquista il bene in sede di vendita forzata- non pare tener conto alcuno delle peculiarità della vendita forzata che (come di recente riaffermato da Cass. Sez. 3 n. 7708/14) possiede una “doppia natura”, affine alla vendita solo per gli effetti ed invece propria del processo per la struttura: si tratta cioè di un atto che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente l’interesse pubblico (connesso a ogni processo giurisdizionale) e l’interesse privato (dei creditori concorrenti e dell’aggiudicatario), sì che il contemperamento tra questi molteplici interessi che, in sede di regolamentazione degli effetti di tale atto, il disposto dell’art. 2922 c.c. tende a realizzare appare non privo di giustificazione, come tale riservato ad una legittima scelta del Legislatore;

che, quanto alla dedotta violazione di tale disposto, non pare che la sentenza impugnata si sia discostata, nell’interpretazione della norma stessa, dall’orientamento largamente condiviso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass.n.11018/94;

n.10015/98; n.7294/03; n.4085/05), secondo cui l’esclusione, ivi prescritta, della garanzia per i vizi della cosa nella vendita forzata si riferisce alle fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c., e non riguarda quindi l’ipotesi di consegna di aliud pro alio che (secondo la lata accezione considerata da tale giurisprudenza) è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita (ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale) sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto: ipotesi che la Corte di merito -con valutazione in fatto insindacabile in questa sede- ha ritenuto entrambe non ricorrenti nella specie;

che infondata appare anche la critica nei riguardi della motivazione relativa all’accertamento delle condizioni della palazzina da ristrutturare, che la sentenza impugnata ha compiuto -senza ricevere specifiche censure- in primo luogo con riferimento alla situazione al momento della vendita (precisando come la persistenza delle strutture murarie valesse a rendere, in quel momento, possibile la ristrutturazione), rilevando altresì come i sopravvenuti impedimenti amministrativi fossero stati poi superati tanto da consentire alla odierna ricorrente l’uso edificatorio tenuto presente nell’offerta;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta anche la memoria depositata da ultimo da parte ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che non risultano superate dalla replica contenuta nella memoria.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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