Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14165 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27506-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DI

SAVOIA, 3, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDI AMEDEO MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SABATINO STEFANO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1352/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCISCO;MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La dottoressa C.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione in ematologia svolto dal 1981 al 1984.

A sostegno della domanda espose di non aver ricevuto alcun compenso per il periodo suddetto, che doveva invece esserle retribuito alla luce dei criteri di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, ovvero, in subordine, di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

2. La sentenza è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 febbraio 2018, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione di primo grado ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso la dottoressa C.A. con atto affidato ad un unico motivo. Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 5 T.U.E., delle direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37,39,41 e 46 del e dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 24 gennaio 2018.

La doglianza sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere, perchè l’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 non poteva fornire agli interessati la certezza che lo Stato italiano non avrebbe ulteriormente adempiuto; la prescrizione decennale, quindi, non potrebbe decorrere dal 27 ottobre 1999, anche perchè gli interventi legislativi successivi non avrebbero creato alcuna certezza necessaria al decorso del termine. Per cui, ad avviso della ricorrente, la prescrizione non avrebbe neppure cominciato a decorrere.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1).

La Corte d’appello si è uniformata alla costante giurisprudenza di questa Corte, inaugurata dalla sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, e poi costantemente ribadita, secondo cui a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11.

Da tale giurisprudenza la Corte non trova ragioni per discostarsi.

1.2. Rileva il Collegio, ad abundantiam, che il ricorso non indica neppure se vi sia stato un qualche atto interruttivo della prescrizione in epoca antecedente l’inizio della causa; così come non indica, ipotizzando che il primo atto interruttivo sia costituito dalla notifica dell’atto di citazione, in quale data sia avvenuta detta notifica, in tal modo integrando un’ulteriore ragione di inammissibilità.

2. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, à atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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