Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14164 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4657/2007 proposto da:

S.S., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARTAGLIA NICOLO’ 5, presso lo studio dell’avvocato BANDINI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO Giovanni, giusta delega in

atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 01/02/2006 R.G.N. 769//05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Salerno confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda proposta da S.S. contro l’Inps, di condanna alla riliquidazione la pensione di vecchiaia erogata dal Fondo elettrici presso l’Inps.

Il contrasto tra le parti si appuntava sull’interpretazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), laddove veniva disposto che la pensione, erogata con il metodo retributivo, non poteva essere superiore ad un certo tetto, tetto che era stabilito nella misura dell’importo più favorevole tra due diversi importi: il primo a) era determinato nell’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; il secondo b) era determinato nell’88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a). In particolare il contrasto tra le parti si incentrava sul sistema di computo del tetto previsto nella lett. a) sopra riportata, ed era dovuto al diverso sistema di retribuzione imponibile vigente presso l’AGO e quello vigente presso il Fondo Elettrici, giacchè presso l’AGO la retribuzione imponibile e quella pensionabile era onnicomprensiva, comprendeva cioè tutte le somme erogate dal datore di lavoro, mentre la seconda, alla stregua della L. n. 53 del 1963, confermata dalla successiva L. n. 1079 del 1971, si riferiva solo ad alcune voci della retribuzione. La Corte territoriale accoglieva la tesi dell’Inps, nel senso che il richiamo, fatto nel suddetto art. 3, comma 2 lett. a), alla retribuzione pensionabile secondo le regole AGO, si dovrebbe intendere come riferito alle sole voci per le quali erano stati versati i contributi, secondo la legislazione, che, presso il Fondo elettrici, escludeva appunto la onnicomprensività della retribuzione ai fini contributivi e pensionistici.

Avverso detta sentenza il S. propone ricorso con un unico motivo articolato in due profili di censura.

L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, contestando la argomentazione della sentenza impugnata per cui l’accoglimento della sua tesi comporterebbe il pagamento di pensioni calcolate sulla base di retribuzioni maggiori di quelle per le quali, durante il periodo di riferimento, sono stati versati i contributi, rilevando in contrario che la disposizione indicata non ha affatto imposto la corresponsione di un trattamento più favorevole, ma ha, al contrario, stabilito una soglia “massima” che non è consentito superare.

Il ricorso merita accoglimento.

Non è invero qui in questione il calcolo della pensione, essendo evidente che essa va calcolata secondo le disposizioni del Fondo Elettrici e quindi includendovi solo le voci sulle quali è stata pagata la contribuzione. Oggetto della causa è invece la determinazione del “tetto”, ossia della misura massima che la pensione così calcolata non può in ogni caso superare.

E’ stato già affermato da questa Corte (Cass. n. 1444 del 23/01/2008 seguita da numerose altre conformi) che “Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l’INPS, il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) – stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e b) l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a), dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell’AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.

Le linee motivazionali sono le seguenti:

1. Il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il Fondo stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle lett. a) e b); il primo tetto, che è quello che interessa la causa, è rappresentato dall’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso rassicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigenti per l’AGO. Ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l’importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo discende dall’esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l’AGO. 2. Secondo la tesi dell’Inps, per calcolare il tetto di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, lett. a), art. 3, comma 2, non si dovrebbe prendere come base la retribuzione imponibile vigente presso l’Inps, che è onnicomprensiva ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 12, ma quella ben più ristretta vigente presso il Fondo elettrici di cui alla L. n. 53 del 1963, art. 1, confermata dalla successiva L. n. 1079 del 1971.

La tesi non è fondata giacchè il tenore letterale della disposizione non autorizza tale limitazione, dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Potenza che deciderà la causa attenendosi al principio sopra enunciato e provvederà anche per le spese del presente processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Potenza.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA