Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14164 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 24/05/2021), n.14164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 14956 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti

dall’avv.to Pasquale Piccolo, domiciliata presso la cancelleria

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

V.V. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del controricorso dall’avv.to Angelo Pisani, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Mazzucchiello, in

Roma, Via Catone n. 15;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 418/33/2013, depositata in data 3

dicembre 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 febbraio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo

Donati Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 418/33/2013, depositata in data 3 dicembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di V.V. avverso la sentenza n. 404/7/2011 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso gli estratti di ruolo datati (OMISSIS) nei quali erano indicati diverse cartelle esattoriali, relative ad Irpef, Irap, Iva, per gli anni 1998-2005;

– la CTR – confermando l’annullamento di alcune delle cartelle già disposto con sentenza di primo grado – in punto di diritto, ha osservato che la concessionaria non aveva fornito piena prova della notifica delle cartelle, avendo prodotto in giudizio soltanto le relate di notifica e/o le ricevute di ritorno delle raccomandate senza la copia delle cartelle esattoriali notificate che aveva l’obbligo di conservare ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26;

– avverso la sentenza della CTR, Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso, la contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la CTR, nel rigettare l’appello della concessionaria, ritenuto, in sostanza, ammissibile il ricorso avverso gli estratti di ruolo – riguardanti diverse cartelle esattoriali debitamente notificate alla contribuente come da relate esibite in giudizio – ancorchè si trattasse di atti interni all’Amministrazione, non autonomamente impugnabili ex art. 19 cit.;

– il primo motivo- che involge due sub censure – è, in parte inammissibile, in parte infondato;

– il motivo è inammissibile, nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in quanto trattasi di vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 3 dicembre 2013 (v. nello stesso senso, Cass. 30948 del 2018);

– quanto alla denuncia di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, questa Corte ha chiarito che “In tema di contenzioso tributario, solo la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa”, e “la ratio della previsione secondo cui al contribuente non va – di regola – notificato l’estratto di ruolo, bensì la cartella di pagamento nella quale il ruolo viene trasfuso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, risiede proprio nell’esigenza di rendere ostensibili al medesimo le ragioni ed i presupposti che hanno dato origine alla pretesa fiscale azionata dall’Amministrazione finanziaria” (cfr. Class., Sez. 5, Sentenza n. 7874 del 17/04/2015, Rv. 635301) con la conseguenza che l’acquisizione da parte del contribuente di una copia dell’estratto di ruolo riportante l’indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di quanto poi trasfuso nella relativa cartella di pagamento, avente il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi, non può assurgere a prova della piena conoscenza dell’atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, potendo legittimare al più l’impugnazione, peraltro facoltativa, del solo estratto di ruolo;

– d’altro canto le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 2015, hanno puntualizzato che l’estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013). Con la ricordata pronuncia del Supremo consesso e con varie pronunce successive delle Sezioni semplici (Cass. n. 11439 del 2016; Cass. n. 20611 del 2016) è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente là dove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. In tal caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi “l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n. 19704/2015); ovviamente l’impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività dell’impugnazione dell’estratto, per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27799 del 31/10/2018, Rv. 651082; da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019);

– invero, l’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, della cartella per un vizio di notifica e, quindi, solo in funzione recuperatoria (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019);

– deve, quindi, ritenersi consentito al contribuente impugnare, attraverso l’estratto di ruolo, la cartella di pagamento deducendone la nullità per difetto di notificazione con le relative conseguenze in punto di tempestivo esercizio del potere impositivo (cfr. Cass., Sez. U., cit., pag. 11, ove si afferma espressamente che è “indiscutibile la possibilità per il contribuente di far valere l’invalidità della notifica di una cartella della quale (a causa di detta invalidità) sia venuto a conoscenza oltre i previsti termini di impugnazione”);

– impugnazione, invece, non ammessa quelle volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente notificata, giacchè in tal caso si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella nel caso in cui al medesimo fosse nota la sua esistenza ed il suo contenuto per effetto di regolare notificazione, soltanto in tal caso potendosi qualificare l’azione proposta come di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo (arg. da Cass. n. 22946 del 2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21289 del 05/10/2020);

– nella specie, la CTR, conformandosi ai suddetti principi, ha ritenuto ammissibile (e tempestivamente proposta D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, profilo sul quale non risulta proposto uno specifico motivo di ricorso per cassazione) l’impugnazione degli estratti di ruolo, attraverso la quale, era stata dedotta la nullità delle cartelle di pagamento ivi indicate per difetto di notifica, annullando alcune delle cartelle per mancata prova dell’avvenuta regolare notifica delle stesse;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la CTR, nel confermare l’annullamento di alcune delle cartelle riportate nell’estratto di ruolo, ritenuto erroneamente che, ai fini della prova della regolarità della notifica delle dette cartelle esattoriali fosse necessaria la produzione in giudizio da parte della concessionaria della copia delle cartelle notificate, unitamente alle relate e/o alle ricevute di ritorno delle raccomandate;

– il motivo – che si articola in due sub motivi- è fondato con riguardo alla dedotta violazione di legge per le ragioni di seguito indicate;

– nella specie la CTR ha confermato l’annullamento di alcune delle cartelle riportate negli estratti di ruolo impugnati sul presupposto che la regolarità della notifica delle dette cartelle non fosse stata provata dalla società concessionaria, stante la mancata produzione della copia delle cartelle esattoriali unitamente alle relate di notifica/avvisi di ricevimento;

– invero, nell’operare tale giudizio sulla invalidità della notifica delle cartelle esattoriali – riportate negli estratti – in quanto non depositate le copie delle medesime unitamente alle relate e/o alle ricevute di ritorno delle raccomandate, la CTR ha mal governato i principi in materia secondo cui “in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888 del 2015, nonchè Cass. n. 24235 del 2015, già citata); “In tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.(così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016; Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 12883 del 26/06/2020);

– l’accoglimento della sub censura del secondo motivo relativa alla violazione di legge rende inutile l’analisi dell’altra sub censura relativa all’assunto difetto motivazionale;

– in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, respinto il primo; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo come accolto- e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, respinge il primo; cassa la sentenza impugnata – in relazione al motivo come accolto – e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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