Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14164 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14164
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19269/2013 proposto da:
A.B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA EDOARDO SCARFOGLIO N. 34, presso lo studio
dell’avvocato DANIELE RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato
NICOLA CUZZOCREA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO IL PORTICO SRL, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI N. 63, presso lo studio
dell’avvocato DAMIANO COMITO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FABRIZIO GEMELLI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1223/2012 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA del
17/07/2012, depositata il 18/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCAIDAFERRI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
A.B.S. proponeva ricorso per cassazione a norma dell’art. 348 ter c.p.c., avverso la sentenza di primo grado n. 1223/2012 pubblicata il 18.7.2012 e da lui appellata (gravame dichiarato inammissibile dalla locale Corte distrettuale), con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva revocato L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, la compravendita riguardante una unità immobiliare in (OMISSIS), avvenuta tra la società “il Portico s.r.l.”, poi fallita, e l’odierno ricorrente, condannando altresì il medesimo alla restituzione in favore della Curatela del fallimento del valore (determinato in Euro 76.072,55 oltre interessi legali) dell’immobile in questione, che nel frattempo aveva alienato.
L’intimata Curatela resisteva con controricorso.
Depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione integrale delle spese, con atto pervenuto il 5 aprile 2016, sottoscritto dalla parte ricorrente e dal suo difensore nonchè, per adesione, dal Curatore del fallimento Il Portico srl e dal suo difensore.
Poichè dunque tale atto di rinuncia risulta regolarmente formato e tempestivamente prodotto, deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., compensando tra le parti le spese di questo giudizio.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016