Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14163 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19565/2007 proposto da:

G.P., in proprio e nella qualità di procuratore

speciale di C.M., G.A., GO.AN.,

tutti nella qualità di eredi di G.G., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso lo studio

dell’avvocato BEI ANNA (STUDIO ROSATI), rappresentati e difesi

dall’avvocato MELE Bruno, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ARIN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio

dell’avvocato MASSANO Mario, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato INGANGI ALESSANDRA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2124/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2007 R.G.N. 9/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda proposta dagli eredi di G.G., nei confronti dell’Arin per ottenere le differenze della pensione aziendale asseritamente spettanti al loro dante causa, sostenendo i ricorrenti che doveva essere inclusa, nella suddetta pensione, sia la maggiore retribuzione prevista per la superiore qualifica attribuita con la sentenza del Pretore di Napoli, sia la indennità di incentivazione.

La Corte territoriale accoglieva l’eccezione di prescrizione, giacchè il dante causa era cessato dal servizio nel 1990 ed aveva proposto ricorso solo il 10 aprile 2003, mentre non poteva assumere valore interruttivo della prescrizione la domanda avanzata dal G. nel 1993 per ottenere il superiore inquadramento e le conseguenti differenze retributive, giacchè in quel ricorso non si faceva alcun riferimento al diritto al maggiore importo della pensione aziendale spettante.

Avverso detta sentenza gli eredi G. ricorrono con due motivi.

Resiste l’Arin con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo si denunzia difetto di motivazione.

Sostengono gli eredi G. che con il ricorso per la superiore qualifica si sarebbe messo in discussione tutto il rapporto e comunque non poteva azionare la causa pensionistica prima di avere avuto la superiore qualifica.

Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2934, 2943 e 2945 cod. civ. in quanto vi sarebbe nesso di pregiudizialità tra la controversia concernente il diritto alla superire qualifica e quindi alle superiori retribuzioni e la attuale controversia sul trattamento pensionistico.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, con il ricorso per ottenere la superiore qualifica è stato posto in discussione il rapporto di lavoro, non già il connesso rapporto concernente la pensione aziendale.

Peraltro in quel giudizio nulla impediva al G. di chiedere, oltre alle differenze retributive, anche quelle pensionistiche, posto che al momento di proposizione della causa era già pensionato.

Parimenti infondato è il secondo motivo, giacchè la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che precludono l’esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo.

E’ stato infatti affermato (tra le tante Cass. n. 21495 del 07/11/2005) che “L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941, prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 dei citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”. In quel caso, relativo a fatto illecito connesso a responsabilità di un notaio per redazione di un atto costitutivo di ipoteca nullo, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha precisato che il conseguente danno si era verificato con la redazione della scrittura, sicchè da questo momento, e non da quello successivo dell’accertamento della nullità di essa, decorreva il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono le soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 32,00 esborsi e in duemila Euro per onorati, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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