Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14163 del 12/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18582-2013 proposto da:

BANCA DELLE MARCHE SPA, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO COACCIOLI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO RIMAP SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO GUARDASCIONE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIER FRANCESCO VALDINA giusta

procura a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 3037/2012 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato

il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Antonio Coaccioli difensore della ricorrente che

si riporta al ricorso e alla memoria.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Banca delle Marche Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due articolati motivi, della sentenza del Tribunale di Perugia, resa pubblica il 21 giugno 2013, con la quale è stata parzialmente accolta l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca delle Marche spa, ammettendo il credito, da essa vantato a titolo di restituzione di somme mutuate, di 838.009,91 in chirografo, e rigettando l’opposizione per quanto attinente alla ammissione del credito stesso in via ipotecaria, stante la ritenuta inefficacia, L. Fall., ex art. 66, dell’atto di costituzione di ipoteca a garanzia del mutuo anzidetto;

che la curatela del fallimento della RIMAP ha proposto controricorso e impugnazione incidentale subordinata per un motivo, chiedendo che il ricorso principale sia dichiarato inammissibile o rigettato;

considerato che con il primo, articolato, motivo del ricorso principale si lamenta la violazione della L. Fall., art. 66 e dell’art. 2901 c.c., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la pronuncia del Tribunale di Perugia sarebbe carente di ogni considerazione, tanto in diritto quanto in fatto, con riguardo all’elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di recare, con l’atto di concessione di ipoteca, pregiudizio ai suoi creditori;

che con il secondo, articolato, motivo del ricorso principale si censurano, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (art. 2729 c.c. e L. Fall., art. 66 art. 2901 c.c.), e sotto quello del vizio di motivazione, le statuizioni del decreto circa la prova della consapevolezza da parte della banca creditrice dello stato d’insolvenza della società poi fallita;

che con il motivo a sostegno dell’impugnazione incidentale subordinata la curatela fallimentare ha lamentato la violazione di norme di diritto (artt. 1418, 1325, 1343, 1344 e 2741 c.c. e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 52) nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di mutuo dovuta al fatto che questo era rivolto ad uno scopo divergente da quello tipico del contratto di finanziamento e volto invece a realizzare una finalità contraria alla legge, cioè quella di alterare la par conditio creditorum;

ritenuto che il ricorso principale si mostra infondato poichè, quanto al primo articolato motivo di doglianza, il convincimento raggiunto dal giudice di merito circa la consapevolezza del pregiudizio anche in capo al debitore pare potersi chiaramente evincere dalle indicazioni puntualmente espresse nel provvedimento impugnato in ordine alle risultanze di molteplici documenti (ivi compresi i bilanci dell’ultimo triennio della società debitrice) relative alla esistenza di molteplici posizioni creditorie nei riguardi della RIMAP destinate ad essere insoddisfatte, delle quali evidentemente la società stessa non poteva che essere a conoscenza;

che anche il secondo, articolato, motivo del ricorso principale appare infondato, atteso che: a) la corte di merito appare aver rettamente basato la presunzione della conoscenza effettiva (non della mera conoscibilità) su un complesso di elementi, puntualmente indicati e unitariamente considerati: in tal caso peraltro la scelta dei singoli elementi e la valutazione della loro complessiva idoneità a dimostrare il thema probandum appartiene al merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della omessa motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. ex multis: Cass. n. 101/15; n. 8023/09; n. 1216/06); b) che, quanto a quest’ultimo profilo, è nota la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

ex multis Cass. S.U. n. 8053/14; Sez. 6-3 n.12928/14) secondo la quale, a seguito della riformulazione di detta norma disposta dalla legge n. 134/2012 (applicabile nella specie), è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè – purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -, e che consista nella totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; che la denuncia di cui al ricorso non pare evidenziare alcuna delle anomalie sopra indicate, risolvendosi, da un lato, in una prospettazione di tesi di merito, dall’altro nella deduzione dell’omesso esame di documenti (gli estratti del conto corrente intrattenuto dalla fallita presso la odierna ricorrente, onde trarne la circostanza di avvenuti pagamenti di creditori da parte della fallita), in sè non rilevante alla stregua della nuova formulazione della norma (oltre che non decisivo);

per questi motivi ritiene che il ricorso principale e quello incidentale possono essere trattati in camera di consiglio per ivi, ove il Collegio condivida le considerazioni che precedono, essere rigettato il ricorso principale, con conseguente assorbimento dell’incidentale condizionato.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, lette anche le memorie depositate da entrambe le parti, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che peraltro non hanno ricevuto effettiva replica nella memoria di parte ricorrente, limitatasi a riproporre le proprie tesi, ivi compresa quella – non più attuale alla stregua della nuova disposizione normativa – della illogicità ed incoerenza della motivazione del provvedimento impugnato. Il rigetto del ricorso principale – in esso assorbito il ricorso incidentale – si impone dunque, con la conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna la parte ricorrente principale al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 5.100,00 (di cui 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA