Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14163 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26363-2018 proposto da:

D.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

C.F., in proprio e nella qualità di procuratore generale

di C.R., quali eredi di S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio

dell’avvocato VALVO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PALUMBI FRANCESCA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1516/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. D.C.A. ottenne dal Tribunale di Ferrara l’emissione di un decreto ingiuntivo, per la somma di Euro 55.336,49, nei confronti di S.A., a titolo di prestazioni professionali svolte per la redazione delle schede testamentarie della medesima e del marito C.I. e della redazione di un atto di cessione gratuita di beni in favore di C.F., figlio dei medesimi.

Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione C.F., in qualità di procuratore generale della madre S.A., chiedendo la revoca del decreto.

Nel giudizio si costituì l’avv. D.C., chiedendo che l’opposizione venisse respinta.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e compensò le spese di giudizio.

2. Avverso questa sentenza ha proposto appello l’avv. D.C. e nel giudizio si è costituito C.F., in proprio e quale procuratore del fratello R., in luogo della defunta madre.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 27 giugno 2017, ha respinto l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

La Corte di merito ha osservato preliminarmente che sussisteva la legittimazione attiva di C.F., al quale la S. aveva conferito, con atto del 2 ottobre 1996, una procura che lo abilitava a compiere in nome della madre tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Allo stesso modo, C.F. era dotato dei poteri necessari a rappresentare anche il fratello R., come da procura generale notarile del 1 settembre 1997.

Nel merito, la Corte territoriale ha osservato che le prestazioni professionali rese dall’avv. D.C. erano consistite nella redazione di due schede testamentarie di identico contenuto e di un atto di cessione gratuita in corrispettivo di servizi resi, in favore del beneficiario C.F.. L’opera svolta in favore del padre Cristi Ivanoe era stata pacificamente retribuita, per cui rimaneva in discussione solo quella prestata in favore della S.; al riguardo, la Corte ha rilevato che l’attività professionale era stata unitaria e che non vi era alcuna prova della circostanza che l’avv. D.C. avesse proceduto allo svolgimento di una serie di pratiche relative ai beni della S.. Mancando la relativa prova, gravante sul professionista, l’opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere accolta.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna propone ricorso l’avv. D.C.A. con atto affidato a cinque motivi.

Resistono C.F. e R. Cristi con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c., in relazione al difetto di legittimazione di C.F..

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c. e dell’art. 1722 c.c., n. 4), lamentando error in procedendo.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.M. n. 585 del 1994 contenente la tariffa professionale allora vigente.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo in violazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c..

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza o del procedimento e violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver pronunciato extra petita e ultra petita.

6. Osserva il Collegio che i motivi, benchè contenenti censure diverse, possono essere trattati congiuntamente, essendo tutti inammissibili per una serie di concorrenti ragioni.

11 ricorso, infatti, è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), perchè contiene richiami ad atti di causa senza indicare in alcun modo se e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte. Esso, poi, contiene una lunga e generica esposizione di tutta la vicenda processuale, intervallata da considerazioni critiche le quali, però, non riescono ad individuare con la necessaria chiarezza e precisione quali siano le vere censure in diritto. Ed in rapporto alla motivazione della sentenza, il ricorso è generico, vago, non si misura con le argomentazioni effettivamente spese dalla Corte d’appello, risultando quindi un insieme non distinguibile di osservazioni e critiche che non scalfiscono la solidità della motivazione della sentenza impugnata.

7. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

l,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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