Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14163 del 05/06/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14163 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 25432/08 proposto da:
Iovene Concetta, Agnese Antonio, Agnese Ciro, Agnese
Giovan Giuseppe, Agnese Pasquale, elettivamente
domiciliati in Roma, Via Nicolò Porpora n. 9, presso lo
Studio dell’Avv. Tullio Elefante, che li rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
–
ricorrenti
–
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;
ope
Data pubblicazione: 05/06/2013
- controricorrente contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato avverso la sentenza n. 155/48/07 della Commissione
ottobre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17 aprile 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Tullio Elefante, per i ricorrenti;
udito l’Avv. dello Stato Alessandro De Stefano, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto
,
Con l’impugnata sentenza n. 155/48/07, depositata ( 118
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma
della decisione n. 403/44/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, respingeva il ricorso
proposto dai contribuenti Iovene Concetta, Agnese
Antonio, Agnese Ciro, Agnese Giovan Giuseppe, Agnese
Pasquale, eredi Agnese Vincenzo, avverso l’avviso di
rettifica e liquidazione n. 2911/97-584/89 emesso a
recupero di imposta complementare di successione a
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Tributaria Regionale della Campania, depositata Z118
seguito di rideterminazione del valore di taluni
immobili compresi in compendio ereditario.
Ritenuto preliminarmente che il giudicato formatosi su
di un precedente avviso, avviso quest’ultimo che aveva
liquidato l’imposta principale “sul valore degli
immobili dichiarato dagli eredi”, avesse “diversa
seguito di stima tecnica redatta dall’Agenzia del
Territorio”, la CTR statuiva che non potevasi perciò
“invocare il principio del ne bis in idem”; nel merito,
la CTR statuiva che l’avviso
sub iudice,
“corredato
della stima tecnica redatta dall’Agenzia del
Territorio”,
aveva “determinato il valore degli
immobili esaminandone oggettivamente tutte le
componenti, sia negative che positive” e che, per tale
ragione, l’appello dell’Ufficio doveva “essere
accolto”.
Contro
la
sentenza
della
CTR,
i
contribuenti
proponevano ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non
si costituiva.
Diritto
l. A’
sensi dell’art. 57, comma l, d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300, legge istitutiva delle Agenzie delle
Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
perduto la legittimazione a stare in giudizio con
decorrenza dal l gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010;
3
natura” rispetto a quello all’esame, invece emesso “a
Cass. n.
9004 del 2007). Consegue, pertanto,
la
declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto
riguarda il solo ridetto Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
2. Col primo motivo di ricorso, i contribuenti
censuravano la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione
dell’art. 2909 c.c., deducendo, in particolare, che il
giudicato formatosi sull’anteriore avviso aveva reso
definitiva la “congruità dei valori dichiarati” dagli
eredi; e che, perciò, la CTR aveva erroneamente escluso
la rilevanza del giudicato “argomentando sulla base
della differente natura dell’avviso di liquidazione
rispetto all’avviso di rettifica”; questo perché, con
riferimento all’avviso
sub iudice,
dovevasi, in
effetti, “compiere nuovamente il medesimo accertamento
valutativo già compiuto nel giudizio definito”.
L’illustrazione del motivo, terminava col quesito: “se
risulti illegittimo per violazione del principio posto
dall’art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento
contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato
ad ogni effetto tra le parti, l’avviso di rettifica dei
valori dichiarati in una denuncia di successione emesso
dall’Agenzia delle Entrate successivamente al passaggio
in giudicato della sentenza che, annullando l’avviso di
liquidazione rettificativo della medesima denuncia,
dichiari la congruità dei valori denunciati dai
contribuenti”.
Il motivo è inammissibile, giacché, in violazione
,
dell’art.
366,
dell’art. 366
coglie la
ratio
comma
bis
1,
n.
4,
c.p.c.,
oltreché
c.p.c., il quesito, non solo non
ratio decidendi
dell’impugnata decisione,
consistente nell’escludere ogni possibilità di
giudicato trattandosi di due differenti accertamenti
d’imposta, poiché soltanto il secondo, per la CTR, era
dell’Ufficio; ma è altresì inammissibile, perché il
quesito si presenta astratto, praticamente tautologico,
laddove si limita a riproporre la regola del giudicato
sostanziale fuori del contesto delimitato dalla
pronuncia della CTR, finendo così per non individuare
la regula iuris che la Corte dovrebbe esser chiamata a
restituire in luogo di quella diversa e contra ius che
sarebbe stata invece adottata dalla CTR (Cass. sez. III
n. 17882 del 2012; Cass. sez. I n. 11653 del 2012).
3. Col secondo motivo di ricorso, i contribuenti
censuravano la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma
1, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia circa l’eccezione
di
decadenza
dell’Amministrazione
dal
potere
impositivo, sollevata in primo grado dai ridetti
contribuenti a’ sensi dell’art. 27, comma 3, d.lgs. 31
ottobre 1990, n. 346 e riproposta in appello. Il
quesito era: “se, nel giudizio di impugnazione di un
avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di
successione, incorra nel vizio di omessa pronuncia la
CTR che non esamini l’eccezione di decadenza dal potere
impositivo
delle
dell’Agenzia
Entrate,
allorché
l’avviso stesso risulti notificato oltre il termine,
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fondato sull’autonoma attribuzione dei valori da parte
ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R.
9106
N. 131 TA. ALL. 4. N. 5
MATF,RIA
sancito dall’art. 27, comma 3, d.lgs. 346/90, di due
–
anni dal pagamento dell’imposta principale sull’ultima
delle due dichiarazioni di successione presentate dai
contribuenti”.
Il motivo è fondato, in effetti la CTR non ha statuito
sullo specifico punto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto
contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso,
accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa
l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione
Tributaria Regionale della Campania, altra sezione, che
nel decidere la controversia dovrà uniformarsi a quanto
sopra statuito, oltreché regolare le spese di ogni fase
e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 17 aprile 2013
4. Assorbito il terzo motivo.