Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14162 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16129-2013 proposto da:

B.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIA AGOSTINELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BARCONI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6803/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 21/02/2012, depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con atto spedito per notifica il 18 giugno 2013, B.S. ha proposto ricorso per revocazione, a norma dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza n. 6803/13 di questa Corte, depositata il 4 maggio 2012, con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n.539/2010;

che l’intimato T.E. non ha svolto difese;

considerato che con la sentenza della quale si chiede la revocazione questa Corte ha, fra l’altro, affermato che la estinzione, a decorrere dal 1.1.2004, nel corso del giudizio di merito, della P.C.Planet s.a.s. (per cancellazione dal Registro imprese intervenuta nel 1998), in rappresentanza della quale il T. aveva agito giudiziariamente, non aveva interferito nè inciso sulla vicenda processuale, nè nel momento in cui si era realizzata nè successivamente, non essendo stata dichiarata – quale evento interruttivo – dal procuratore costituito in giudizio per la società stessa, unico soggetto legittimato a rendere tale dichiarazione;

che l’errore di fatto revocatorio consisterebbe, secondo quanto appare prospettato in ricorso, nel non avere la Corte constatato che un primo ricorso per cassazione era stato proposto dalla PC Planet in data 5 maggio 2005, quando ormai la società stessa era estinta ed aveva quindi perduto la sua capacità di essere parte di un giudizio da introdurre: sostiene infatti il ricorrente che, se ciò avesse constatato, la Corte avrebbe dovuto ritenere inammissibile il primo ricorso per cassazione (accolto da questa Corte con sentenza n. 3319/07 di cassazione con rinvio) e conseguentemente considerare tamquam non esset nati gli atti processuali successivi;

ritenuto che, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa ex art. 395 c.p.c., n. 4 solo quando la decisione risulta chiaramente fondata sulla supposizione di un fatto, non controverso in giudizio, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o viceversa; che inoltre esula da tale nozione di errore revocatorio, cioè di errore nell’assunzione del fatto, non solo l’errore nell’applicazione delle norme giuridiche ma in generale l’errore di giudizio;

ritenuto che nella specie il ricorso per revocazione non appare evidenziare errori di fatto, sussumibili nella nozione sopra delineata;

che, invero, dalla sentenza della quale si chiede la revocazione pare emergere chiaramente come la Corte abbia avuto piena consapevolezza della intervenuta estinzione della PC Planet in corso di giudizio, avendo dato atto (cfr. pag. 5) della relativa questione posta dalla difesa dell’odierno ricorrente ed avendo puntualmente ad essa dato risposta con le considerazioni in diritto sopra riassunte, della cui erroneità in effetti il ricorrente si duole, evidenziandone la difformità rispetto all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 6070/13; che, indipendentemente dalla fondatezza o non di tali censure in diritto (che peraltro hanno ricevuto smentita nella successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 15295/14), esse si pongono comunque al di fuori della prospettazione di un errore di fatto revocatorio;

ritiene pertanto che, ove tali argomenti fossero condivisi, il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 380 bis c.p.c., per ivi essere dichiarato inammissibile.

2. In esito all’odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria depositata da parte ricorrente, condivide le considerazioni espresse nella relazione, che peraltro il ricorrente ha nella memoria non utilmente contestato sotto il profilo dell’erronea valutazione in diritto.

La declaratoria della inammissibilità del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto difese in questa sede processuale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà inoltre atto atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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