Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14162 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14162 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 18439/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

— ricorrente —
contro
Bernardelli Vanna, elettivamente domiciliata in Roma,
Via delle Tre Madonne n. 16, presso lo Studio dell’Avv.
Maria Tropiano, che la rappresenta e difende unitamente
all’Avv. Enrico Maccari, giusta delega conferita con
atto notarile;

Data pubblicazione: 05/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 109/63/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di
Brescia, depositata il 15 maggio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Enrico Maccari, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 109/63/07, depositata il 15
maggio 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, sez. staccata di Brescia, in riforma della
decisione n.

112/03/05 della Commissione Tributaria di

Mantova, annullava l’avviso di liquidazione n.
20001V000837000 col quale veniva revocato alla
contribuente Bernardelli Vanna il beneficio “prima
casa”, questo perché, secondo l’Ufficio, l’abitazione,
pur non oltrepassando i mq. 240, doveva comunque
ritenersi di lusso in relazione ad un magazzino di mq.
496, trasformato in galleria d’arte, che non poteva
esser considerato pertinenza e ch’era perciò
assoggettabile ad una maggior aliquota assieme
all’abitazione a’ sensi dell’art. 23 d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131.

2

udienza del 17 aprile 2013, dal Consigliere Dott.

Difatti per la CTR il diritto all’agevolazione andava
riconosciuto

in quanto

il magazzino

costituiva

pertinenza dell’abitazione non di lusso perché, così
testualmente e semplicemente il giudice

a quo,

“sussistono i requisiti di cui all’art. 817 c.c.”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate

motivo.
La

contribuente

resisteva

con

controricorso,

avvalendosi altresì della facoltà di depositare
memoria.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deducendo
omessa o insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo, questo indicato nella
destinazione a “pertinenza” del magazzino di mq. 496
trasformato in galleria d’arte, evidenziandosi, appunto
da parte dell’Agenzia delle Entrate, che, nonostante
l’Ufficio avesse contestato “la possibilità di
considerare pertinenza il magazzino di mq. 496, sia
nella motivazione dell’avviso di accertamento _sia
nell’atto di costituzione in primo grado”, la CTR si
era limitata a affermare, senza quindi alcuna minima o
adeguata motivazione, che “sussistono i requisiti di
cui all’art. 817 c.c.”.
Il motivo è fondato.
In effetti, la CTR non ha sufficientemente spiegato
l’affermazione di esistenza del fatto costitutivo del

3

proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico

rapporto di pertinenza dedotto in lite,

ESENTE DA REGISTRAZIOI«
AI SENSI DEL Dila. 26/4119114
N. 131 TAW ALL. W – N. 3
MATERIA TROWN01
questo

rappresentato dalla indispensabile esistenza di una
oggettiva subordinazione funzionale della galleria
d’arte rispetto all’abitazione (Cass. sez. 11 n. 9911
del 2006; Cass. sez. II n. 4599 del 2006). La
insufficiente motivazione circa l’esistenza del ridetto

funzionale, impone di cassare con rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, altra sezione, che nel decidere dovrà
uniformarsi a quanto sopra statuito, oltreché regolare
le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 17 aprile 2013

fatto decisivo e controverso della subordinazione

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