Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14161 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1733-2007 proposto da:

A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI già A.M.A.N., in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CASTIGLIONE

FRANCESCO e RANIERI LEONARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

e sul ricorso 1735-2007 proposto da:

A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI già A.M.A.N., in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CASTIGLIONE

FRANCESCO e RANIERI LEONARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARBERINI 3, presso lo studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2081/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2006 R.G.N. 9071/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato PARLATO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., ex dipendente AMAN (Azienda municipalizzata dell’acquedotto di Napoli) – cui è succeduta dapprima l’ARIN (Azienda risorse idriche di Napoli) e poi l’ARIN s.p.a. – assunto prima dell’1.1.63, ricorreva al giudice del lavoro per l’inclusione dell’indennità di incentivazione prevista dall’accordo sindacale 2.9.71 nella base di calcolo della pensione aziendale a carico dell’Azienda, con condanna della stessa al pagamento delle differenze maturate.

Accolta la domanda e proposta impugnazione dall’ARIN s.p.a., in contraddittorio con l’appellato, la Corte di appello di Napoli con la sentenza 19 aprile 2006 rigettava l’impugnazione.

L’ARIN in liquidazione chiede la cassazione della sentenza con due ricorsi ciascuno composta da due motivi.

Resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vengono proposti avverso la medesima sentenza e sono di identico tenore. Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione per avere ritenuto comparabile l’indennità di incentivazione per cui è causa all’indennità di presenza che, secondo la L. n. 379 del 1955, art. 12 viene inclusa nella pensione CPDEL per 280 giorni l’anno. La tesi sarebbe errata perchè quest’ultima avrebbe misura fissa, essendo parametrata a tutti i giorni lavorativi dell’anno, mentre così non sarebbe per la indennità di incentivazione, la quale viene erogata, secondo l’accordo del 2.9.71 solo per i giorni di effettiva presenza, e quindi non avrebbe carattere fisso e continuativo. Con il secondo motivo si denunzia violazione dei canoni ermeneutici rispetto al regolamento aziendale, avente natura contrattuale. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del senso letterale delle parole laddove si concorda che la pensione aziendale debba essere calcolata in stretta analogia degli elementi retributivi assoggettabili al sistema pensionistico CPDEL, comprendendo quindi tutti gli elementi che hanno la caratteristica di fissità, continuità ed irrevocabilità. I ricorsi sono infondati.

La giurisprudenza di legittimità, premesso che il carattere della continuatività di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso preso in considerazione, ritiene fornita di tale carattere l’indennità di incentivazione (o di presenza) in quanto essa, ancorchè erogata nelle sole giornate di effettiva presenza, è causalmente correlata all’ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 4.12.00 n. 15418, 24.7.01 n. 10031,25.7.01 n. 10172).

Conseguentemente, tenuto conto del contenuto della Delib. aziendale 29 settembre 1987, n. 404 (che esplicitamente richiamava “gli elementi retributivi assoggettabili al sistema pensionistico CPDEL”) la stessa giurisprudenza ha ritenuto che la suddetta indennità è computabile nel trattamento pensionistico in quanto ai sensi del D.L. n. 55 del 1983, art. 30, convertito nella L. n. 131 del 1983, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali “tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell’attività lavorativa” (alla giurisprudenza già citata adde Cass. 17.2.99 n. 1336 e 15.12.00 n. 15829). Tale iter argomentativo – ora messo in discussione dalla Società ricorrente – è stato successivamente condiviso da numerose successive pronunzie (da ultimo v. Cass., S.u., 6.5.08 n. 11036, Sez. L, Ordinanza n. 11337 del 2010) che hanno dato luogo ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare. Giova, peraltro, ribadire che l’emolumento in considerazione trova origine a livello non aziendale, ma di contrattazione collettiva nazionale (Cass. 3.10.07 n. 20734).

Inoltre, la disciplina dell’indennità in questione deve essere ricercata non solo negli artt. 64, 65 e 67 del regolamento organico del 1945, ma anche nella Delib. aziendale n. 404 del 1987.

Infatti, il regolamento aziendale ha natura di mero regolamento di impresa (e, quindi, di atto negoziale), che può essere modificato dalle determinazioni negoziali successive del datore di lavoro, senza che sia possibile attribuire al regolamento il ruolo di fonte sopraordinata (Cass. n. 11036 del 2008, cit.).

Essendoci giudice di merito attenuto a tali principi, i ricorsi devono essere rigettati.

Le spese del giudizio di Cassazione, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 31,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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