Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14161 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 24/05/2021), n.14161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 16827 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.V.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, n. 83/02/2012, depositata in data 11 maggio

2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 febbraio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo

Donati Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 83/02/2012, depositata in data 11 maggio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di R.V. avverso la sentenza n. 18/02/2009 della Commissione tributaria provinciale di Terni che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS), con il quale, per l’anno di imposta 2004, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, esercente attività di commercio al dettaglio di carni, maggiori ricavi ai fini Irpef, Irap e Iva;

– la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) la ricostruzione in appello da parte dell’Ufficio – secondo cui la verifica fiscale non era dipesa dall’applicazione degli studi di settore ma dal tempo trascorso senza controlli dell’attività imprenditoriale del contribuente e secondo cui la contabilità formalmente regolare non era di ostacolo alla rettifica dei redditi di impresa, allorquando l’esistenza di attività non dichiarate risultasse da presunzioni gravi, precise e concordanti – non era sufficiente per mutare l’orientamento dei giudici di primo grado; 2) le dichiarazioni del contribuente non potevano essere disattese sic et simpliciter in forza di una diversa percentuale di ricarico, senza che l’Ufficio avesse espresso, al riguardo, adeguate valutazioni sulla congruità dei ricavi dichiarati e sulla coerenza degli indicatori economici utilizzati; 3) la decisione dei giudici di primo grado era corretta e nessun altro elemento era stato fornito dall’Ufficio per modificarla;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; è rimasto intimato R.V.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dall’art. 1-bis del d.I. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 61, per avere la CTR operato un mero rinvio alla sentenza di primo grado senza riportarne i relativi passaggi motivazionali nè tantomeno il contenuto dell’atto di appello dell’Ufficio, con ciò rendendo impossibile l’individuazione del thema decidendum del giudizio;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, senza considerare che la pretesa impositiva si fondava non soltanto sul mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore ma anche su molteplici elementi presuntivi, evidenziati nel p.v.c.;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento sul presupposto del fondamento della pretesa impositiva sul mero scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dallo studio di settore, senza valutare i molteplici elementi presuntivi dei maggiori ricavi emergenti dal p.v.c.;

– il primo motivo è fondato;

– va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass. 22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018);

– peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017). Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013); nel caso di specie, è palese che la sentenza della CTR, senza riportare, nelle parti rilevanti, il contenuto della sentenza di primo grado nè tantomeno le doglianze mosse in appello dall’Ufficio, si è limitata a confermare la decisione della CTP affermando che “in buona sostanza le dichiarazioni del contribuente non possono essere disattese sic et simpliciter sulla base della semplice applicazione di una diversa percentuale di ricarico”; pertanto, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, come reso evidente dal contenuto della stessa, “non solo non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione)” (Cass. n. 777 del 2011), ma le considerazioni svolte “non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente” e di certo non “può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di “motivazione apparente” innanzi delineata” (Cass. S.U. citate);

– l’accoglimento del primo motivo rende inutile la trattazione degli altri con assorbimento degli stessi;

– in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA