Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14161 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2960-2015 proposto da:

C.S., C.B., G.M., L.T.

M., L.A., soci amministratori della società

cooperativa “University” dichiarata fallita, elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato GIOVANNI CANNAROZZO, giust procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GAETANO DONINZETTI 7, INT. 5, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROSARIO DELL’OGLIO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO UNIVERSITY SCARL, CU.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1939/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

4/11/2014, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.S., + ALTRI OMESSI proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1939/14, depositata il 28.11.2014, con la quale era stato rigettato il reclamo da essi proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della University Società Cooperativa a r.l. emessa dal Tribunale di Palermo, su ricorso dei soci della società stessa, il 28 gennaio 2013. Resistevano con controricorso i soci istanti, mentre l’intimata Curatela non svolgeva difese.

Nelle more, perveniva presso questa Corte l’atto, sottoscritto il 27 marzo 2015 e notificato il successivo 1 aprile ai resistenti, con il quale i ricorrenti dichiaravano di rinunciare al ricorso. In esito alla odierna udienza, nella quale nessuno dei difensori delle parti costituite è comparso, rileva il Collegio che l’atto di rinuncia risulta regolarmente formato, notificato e prodotto, sì che deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., compensando tra le parti le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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