Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14161 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2960-2015 proposto da:
C.S., C.B., G.M., L.T.
M., L.A., soci amministratori della società
cooperativa “University” dichiarata fallita, elettivamente
domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato GIOVANNI CANNAROZZO, giust procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.S., + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA GAETANO DONINZETTI 7, INT. 5, presso lo studio
dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ROSARIO DELL’OGLIO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO UNIVERSITY SCARL, CU.GI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1939/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
4/11/2014, depositata il 28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
C.S., + ALTRI OMESSI proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1939/14, depositata il 28.11.2014, con la quale era stato rigettato il reclamo da essi proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della University Società Cooperativa a r.l. emessa dal Tribunale di Palermo, su ricorso dei soci della società stessa, il 28 gennaio 2013. Resistevano con controricorso i soci istanti, mentre l’intimata Curatela non svolgeva difese.
Nelle more, perveniva presso questa Corte l’atto, sottoscritto il 27 marzo 2015 e notificato il successivo 1 aprile ai resistenti, con il quale i ricorrenti dichiaravano di rinunciare al ricorso. In esito alla odierna udienza, nella quale nessuno dei difensori delle parti costituite è comparso, rileva il Collegio che l’atto di rinuncia risulta regolarmente formato, notificato e prodotto, sì che deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., compensando tra le parti le spese di questo giudizio.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016