Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14161 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25801-2018 proposto da:

P.S., C.G., CA.MA.,

A.R., N.F., S.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIAMPIERO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

L.T.G., L.T.M.T., L.T.L.,

L.T.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.F., Ca.Ro. e S.F. vennero condannati, con sentenza penale irrevocabile emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta, Sezione minorenni, per il reato di violenza sessuale ai danni di L.T.M.T., minorenne all’epoca dei fatti.

A seguito di tale sentenza, la vittima L.T.M.T. e i suoi genitori e familiari L.T.G., T.F., L.T.L. e L.T.V. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Gela, gli autori del reato ed i rispettivi genitori, P.S., C.G., Ca.Ma., N.F., S.S. e A.R. per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti.

Si costituirono in giudizio i genitori convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò gli autori del reato al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro 120.000, ponendo anche l’obbligo di pagamento di ulteriori Euro 10.000 a carico di ciascuna coppia di genitori.

2. La sentenza è stata impugnata dai genitori suindicati e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 gennaio 2018, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha dichiarato che il debito di Euro 10.000 posto a carico di ciascuna coppia di genitori era da intendere come ricompreso nella somma globale di Euro 120.000 che era stata riconosciuta alla vittima, risolvendosi altrimenti in un’ulteriore e non giustificata ragione di risarcimento del danno.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta propongono ricorso P.S., C.G., Ca.Ma., N.F., S.S. e A.R. con unico atto affidato a quattro motivi.

L.T.G. e T.F., L.T.M.T., L.T.L. e L.T.V. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2048 c.c., e dell’art. 163 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che l’originario atto di citazione sarebbe nullo, non avendo i danneggiati richiamato la causa petendi della domanda e non sussistendo l’indicazione dell’art. 2048 cit., come fonte di responsabilità.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha fornito un’esauriente risposta sul punto, osservando che gli attori avevano specificato di aver agito nei confronti degli autori del reato ai sensi dell’art. 2043 c.c., e nei confronti dei genitori degli stessi ai sensi dell’art. 2048 cit., riportando in premessa la vicenda penale e la relativa sentenza irrevocabile. Per cui era da ritenere esclusa la nullità dell’atto di citazione per incertezza del petitum.

A fronte di tale motivazione, che i ricorrenti dimostrano di non tenere in adeguata considerazione, la doglianza si presenta generica e ripetitiva, tale da non consentire di comprendere le ragioni per le quali la sentenza impugnata dovrebbe essere errata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la circostanza che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello per genericità, motivo riguardante l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in tal modo non esaminando la censura.

2.1. Il motivo non è fondato, posto che la Corte d’appello ha spiegato che la questione del presunto difetto di legittimazione passiva era stata esaminata dal Tribunale e che il motivo di appello non conteneva alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza del Tribunale; ne consegue che la doglianza odierna, non confutando in nulla la motivazione della sentenza impugnata, è priva di fondamento, posto che non spiega le ragioni per le quali l’inammissibilità non sussisteva.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2048, e dell’art. 2947 c.c., in ordine alla prescrizione.

Sostengono i ricorrenti che l’estensione della prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna non potrebbe riflettersi sulla responsabilità dei genitori; la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare che nel te/mine di cinque anni non fosse intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione.

3.1. Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio deadendi della sentenza impugnata.

La Corte nissena, infatti, ha specificato che doveva trovare applicazione, nella specie, non l’art. 2947 c.c., comma 1, ma comma 3; la prescrizione non era quindi decorsa, perchè l’azione civile era stata proposta a distanza di meno di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. Di tali argomentazioni il motivo in esame non tiene conto in alcun modo.

4. Con il quarto motivo di ricorso si censura che la Corte di merito abbia dichiarato inammissibile il nono motivo di appello in ordine alla liquidazione delle spese, per assoluta genericità.

4.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata non ha esaminato nel merito la censura, limitandosi a rilevarne la genericità. Ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto spiegare perchè tale decisione sarebbe errata, cioè avrebbero dovuto illustrare il motivo di appello e le ragioni per le quali esso non poteva essere considerato generico.

La censura in esame, però, non è posta in questi termini, ma si limita a contestare presunti errori del Tribunale e a lamentare in astratto la eccessività della liquidazione delle spese compiuta in primo grado.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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