Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14161 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4/2013 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, largo Toniolo n. 6, presso l’avvocato Morera

Umberto, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle

Milizie n. 9, presso l’avvocato Rienzi Carlo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Ursini Giuseppe, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3605/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito, per la ricorrente, l’avvocato MORERA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avvocato URSINI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti di V.F., spiegando quattro motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 8 novembre 2012, n. 3605.

Parzialmente riformando quella emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli il 4 ottobre 2006, la pronuncia della Corte territoriale ha ravvisato nel comportamento tenuto dalla Banca, in relazione a tre operazioni di investimento in obbligazioni dello Stato argentino effettuate nei giorni (OMISSIS), la violazione dei doveri di informazione passiva e di informazione attiva che la normativa del TUF e del Regolamento Consob n. 11522/1998, vigente all’epoca, pone in capo agli intermediari.

Escluso che la violazione di tali doveri comporti nullità o annullabilità dei relativi contratti e constatato altresì che la domanda di risoluzione dei medesimi è stata formulata solo in grado di appello, la Corte ha rilevato come il comportamento tenuto dalla Banca abbia comunque delineato un’ipotesi di responsabilità contrattuale della medesima. E ha così condannato la Banca inadempiente al risarcimenti dei danni che sono derivati all’investitrice.

Nei confronti del ricorso, che è stato posto in essere dalla Banca, resiste V.F., che ha depositato apposito ricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi della norma dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso, che sono stati formulati dal Monte dei Paschi, denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo lamenta, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (il rating delle Obbligazioni)”.

Il secondo motivo censura, poi, “in relazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (il profilo di rischio della signora V., nei diversi elementi che lo delineavano)”.

Il terzo motivo a sua volta afferma, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, falsa applicazione di norma dei diritto, in relazione all’art. 2043 c.c. e art. 23, comma 6 TUF”.

Il quarto motivo dichiara, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (le cedole pagate, il valore residuo dei titoli, la perdita asseritamente subita)”.

Il quinto motivo infine assume, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (il nesso eziologico).

2.- Il primo motivo in sostanza rimprovera alla sentenza della Corte territoriale di non avere tenuto conto di quanto, nel torno di tempo in cui sono state compiute le operazioni di investimento qui in rilievo, dichiaravano le principali agenzie di rating correnti sul mercato. Secondo l’avviso del ricorrente, all’epoca queste agenzie stavano diffondendo giudizi di “non speculatività” delle obbligazioni dello Stato argentino.

Il motivo è inammissibile.

In realtà, la sentenza della Corte di Appello non ha per nulla trascurato il punto del c.d. rating, diffondendosi anzi nel rilevare che “già negli anni 1997-1999 – e quindi molto prima del default avvenuto nel dicembre 2001 – le principali agenzie internazionali di rating (specializzate nel fornire valutazioni sulla rischiosità dei titoli e sulla solvibilità degli emittenti) consideravano le obbligazioni argentine di problematico rimborso”.

In definitiva, ciò che il motivo viene a contestare non è un fatto, quanto piuttosto la valutazione di un fatto; lo stesso appare quindi richiedere una nuova formulazione del giudizio di fatto. E’ da evidenziare, d’altro canto, come sia principio acquisito della giurisprudenza di questa Corte che il “fatto” rilevante ai fini della norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è solo il “fatto” storico “vero e proprio”, non già un punto o una questione ovvero una valutazione formulati dalla sentenza (cfr. Cass., 8 settembre 2016, n. 17761).

3.- Il secondo motivo di ricorso viene a prendere in considerazione il punto dell’informazione c.d. passiva. Assume in particolare il ricorrente che la Banca, “lungi dal disinteressarsi del profilo di investimento e della situazione finanziaria della signora V., lo fece tempestivamente e diligentemente” invece, valutando una serie di elementi oggettivi, che sono rimasti peraltro trascurati dall’esame della Corte.

Il motivo è inammissibile.

Ai fini della ammissibilità del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” – testuale o extratestuale – da cui lo stesso risulti esistente e acquisito al processo, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” nel concreto.

Il che non può dirsi avvenga nel caso in esame, posto che il motivo si limita a enunciare delle circostanze del tutto generiche (“il portafoglio… si componeva anche di azioni e di fondi azionari,… di obbligazioni corporate,… molti altri titoli”), quando non propriamente induttive (come ad esempio riferite al “portafoglio dei fratelli dell’attrice”). Del resto, si tratta di circostanze di cui sovente non risulta nemmeno documentata l’avvenuta introduzione nei precedenti gradi del presente giudizio.

A parte questo, il motivo non considera che la valutazione formulata sul punto dalla Corte territoriale si richiama anche, e in termini distinti, alla rilevazione che – se le informazioni sul cliente debbono essere assunte prima dell’effettuazione dell’investimento – nel caso di specie la Banca ha per contro prodotto traccia documentale della profilatura, che ha operato della cliente V.F., solo a mezzo di un documento confezionato “dopo oltre due anni dall’acquisto (2001)” di cui all’investimento in rilievo.

4.- Il terzo motivo e il quinto motivo possono essere fatti oggetti di un esame congiunto, in ragione della loro complementarietà. Entrambi riguardano, infatti, il tema del nesso di causalità tra gli inadempimenti rimproverati alla Banca e il danno subito da V.F.: il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 (lo svolgimento del quinto motivo mostrando che l’indicazione del n. 5, in luogo appunto del n. 3, è frutto di un mero errore materiale); il quinto motivo, sotto il profilo del vizio di cui al n. 5 della richiamata norma.

Sotto il primo profilo, in particolare, il ricorso imputa alla Corte territoriale di avere “di fatto disapplicato la regola probatoria insita nell’art. 2043 cod. civ. e poi specificata nell’art. 23, comma 6, TUF”: “nella sentenza impugnata… nulla si è verificato o detto circa la (prova dell’) esistenza o meno di un nesso di causalità”.

Sotto il secondo profilo, poi, il ricorso assume che l'”esistenza di un nesso eziologico diretto e immediato”, di cui alla disposizione dell’art. 1223 c.c., “risultava obiettivamente inverosimile alla luce di circostanze ben rappresentate…, ma che invece sono rimaste del tutto ignorate, anche a questo riguardo, dalla sentenza impugnata”.

5.- Il terzo e il quinto motivo, appena sopra descritti, si manifestano in parte inammissibili e in parte infondati.

6.- In proposito va prima di tutto rilevata l’erroneità del richiamo che il ricorso rivolge alla norma dell’art. 2043 c.c.: in effetti, la sentenza della Corte territoriale è esplicita nell’individuare, nella fattispecie in esame, una responsabilità contrattuale della Banca. Ugualmente fuori contesto appare, poi, il richiamo alla norma dell’art. 23, comma 6, TUF, posto che questa disposizione concerne il diverso tema dell’ onere della prova dell’adempimento degli obblighi gravanti sull’intermediario nell’ambito del rapporto contrattuale dato dai servizi di investimento. Il riferimento normativo del tema in esame si radica piuttosto nella parte finale della norma dell’art. 1223 c.c., che pure si trova richiamata dal ricorso (anche se a riguardo del vizio di omesso esame di fatto decisivo).

Ciò posto, va altresì rilevato come non sia corretta e condivisibile la censura per cui la Corte territoriale avrebbe senz’altro pretermesso, nella sua motivazione, il punto del nesso di causalità: e questo al di là della constatazione che il motivo svolto dal ricorrente sembra evocare, ben più che quello di violazione di legge, il vizio di omessa motivazione specifica, in quanto tale inammissibile perchè non consentito dalla norma dell’art. 360 c.p.c., vigente già all’epoca del ricorso.

Non puntualizzato nel luogo specifico in cui la sentenza discorre del danno, l’esame del nesso di causalità emerge netto, peraltro, nell’arco motivazionale svolto dalla Corte territoriale. In effetti, la stessa non manca in specie di evidenziare che “all’epoca della sottoscrizione degli ordini…, sussistevano per l’operatore qualificato, quale era la MPS, elementi di giudizio reperibili sul mercato per ritenere che l’operazione di acquisto delle obbligazioni fosse comunque rischiosa. Ne consegue che la stessa avrebbe dovuto fornire un’informazione adeguata in concreto, in considerazione del profilo conservativo della cliente e del fatto che non fosse un’investitrice professionale, prima di procedere all’operazione, atteso che è presumibile ritenere che se la predetta avesse avuto un’adeguata conoscenza del rischio non avrebbe effettuato l’investimento”.

La motivazione così svolta si manifesta, d’altro canto, senz’altro ragionevole ed adeguata. La stessa corrisponde, in effetti, a un orientamento sviluppato da questa Corte in materia. Cfr., in particolare la pronuncia di Cass., 3 giugno 2016, n. 11466, la quale nel riscontrare il significativo spessore della normativa di legge e regolamento che, in funzione di tutela del risparmio degli investitori, pone sugli intermediari determinanti obblighi di informazione passiva ed attiva – ha rilevato che “non v’è dubbio che anche soltanto la sottolineatura della mancanza di rating” sia “un elemento che, se adeguatamente comunicato e valorizzato avrebbe potuto già da solo, almeno secondo parametri di normalità, porre” l’investitore “sull’avviso e, se non altro, suscitare in lui un fondato dubbio in ordine alla sicura percorribilità dell’affare. E tanto basta alla sussistenza del nesso di causalità”.

7.- Venendo ora alle “circostanze ignorate” dalla Corte territoriale in punto di nesso di causalità, a cui il ricorso si affida per fondare il vizio di omesso esame di fatto decisivo, è da rilevare come si tratti non di tanto di fatti, quanto piuttosto delle valutazioni via via espresse dal ricorrente circa i dati di base della controversia.

Questa parte della censura viene quindi a richiedere la formulazione di un nuovo giudizio di fatto in ordine al nesso di causalità. Del resto, le evenienze ivi riassunte ripercorrono propriamente quelli già poste a base del primo motivo e del secondo motivo di ricorso.

8.- Il quarto motivo di ricorso attiene alla misura del danno liquidato dalla sentenza della Corte territoriale.

Lo stesso rileva in particolare che, nel trascorrere del tempo, V.F. ha in realtà riscosso delle cedole in relazione ai titoli di cui agli investimenti e contesta alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto dei montanti rappresentati da queste cedole. Assume inoltre che, nell’attuale, i titoli di cui alle obbligazione argentine hanno conservato un valore di mercato, a cui pure occorre dare peso.

9.- Il controricorso presentato da V.F. riconosce espressamente di avere riscosso, in relazione agli investimenti che sono in discorso, le cedole dal tempo dell’acquisto a tutto il 2001 compreso. Che, d’altro canto, è quanto assume anche il motivo di ricorso in esame.

In questa parte, il motivo risulta dunque fondato e va accolto, dato che l’avvenuta riscossione delle cedole viene corrispondentemente a ridurre la misura del danno patito da V.F..

Il motivo risulta invece inammissibile con riferimento al punto del valore attuale dei titoli. In effetti, il ricorso difetta al riguardo di autosufficienza, non riportando i documenti su cui pur intenderebbe fondarsi.

10.- In conclusione, va accolto il quarto motivo nei termini e limiti appena sopra indicati, inammissibili il primo e il secondo motivo, in parte inammissibili e in parte infondati il terzo e quinto motivo. Con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio sempre alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Nel decidere la controversia la Corte di Appello, così investita, si atterrà ai principi e indicazioni di cui in motivazione.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta nel resto il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo così accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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