Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14161 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14161 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 16356/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Torggkeller S.n.c. di Atz Franz & C., elettivamente
domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5,
presso lo Studio del’Avv. Luigi Manzi, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 05/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 8/02/07 della Commissione
Tributaria di Secondo Grado di Bolzano, depositata il
31 luglio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessandro de Stefano, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Salvatore Di Mattia, per delega, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 8/02/07, depositata il 31
luglio 2007, la Commissione Tributaria di Secondo Grado
di Bolzano, in riforma della decisione n. 39/02/06
della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano,
annullava l’avviso di liquidazione n. 2006/10641 col
quale l’Ufficio aveva revocato alla contribuente
Torgglkeller S.n.c. l’agevolazione del pagamento in
misura fissa dell’imposta di registro, agevolazione
prevista dall’art. 33, comma 3, 1. 23 dicembre 2000, n.
388 per l’acquisto di immobili compresi “in aree
soggette a piani urbanistici particolareggiati_ a

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udienza del 17 aprile 2013, dal Consigliere Dott.

condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area
avvenga entro cinque anni dal trasferimento”.
A giudizio della Commissione Tributaria di Secondo
Grado di Bolzano, la condizione di “utilizzazione
edificatoria dell’area” non implicava necessariamente
una costruzione

ex novo

o la totale demolizione e

realizzata anche a seguito di una “incisiva e
consistente ristrutturazione edilizia”, come in effetti
era avvenuto nella concreta fattispecie all’esame,
laddove la contribuente aveva provveduto alla
“demolizione e ricostruzione del tetto, demolizione e
ricostruzione di tramezze, rifacimento di gran parte
dei solai, rifacimento dell’impianto idraulico, di
quello termico e di quello elettrico, delle scale
interne, dei serramenti interni ed esterni ed altro
ancora”.
Contro la sentenza della Commissione Tributaria di
Secondo Grado di Bolzano, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione con un unico mezzo.
La contribuente resisteva con controricorso,
avvalendosi altresì della facoltà di depositare
memoria.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c. per
violazione dell’art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000,
deducendo, a riguardo, che la lettera della norma, che
subordinava il riconoscimento dell’agevolazione

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ricostruzione del fabbricato, ma era da ritenersi

”all’utilizzazione edificatoria dell’area”, fosse di
stretta interpretazione, perciò non estendibile a opere
di ristrutturazione, seppur consistenti, giacché,
altrimenti, lo scopo del beneficio, ch’era quello di
incoraggiare l’edificazione delle aree in parola
riducendone il costo d’acquisto, sarebbe venuto meno;
oltreché, osservava l’Agenzia delle Entrate,
un’interpretazione più lata avrebbe dato luogo a facili
forme di evasione dell’imposta di registro, per la
difficoltà di limitare il concetto, introdotto dal
giudice

a quo,

di “consistente ristrutturazione”. Il

quesito era quindi il seguente: ” se ai fini
dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 33,
comma 3, 1. 388/2000 per l’acquisto di un fabbricato,
sia errata la sentenza del giudice tributario che abbia
qualificato come “utilizzazione edificatoria dell’area”
l’intervento edificatorio realizzato dall’acquirente
consistente nella demolizione e ricostruzione di
tramezze, rifacimento di gran parte dei solai,
rifacimento dell’impianto idraulico, di quello termico
e di quello elettrico, delle scale interne, dei
serramenti interni ed esterni, tale da configurare una
ristrutturazione edilizia, il cui costo abbia peraltro
superato ampiamente il prezzo di acquisto
dell’immobile; se invece l’art. 33, comma 3 cit. debba
essere interpretato nel senso di far rientrare nel
concetto di “utilizzazione edificatoria dell’area” solo
quegli interventi di demolizione integrale e
ricostruzione di un nuovo fabbricato, o se non di

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.

demolizione integrale, che abbia almeno intaccato i
muri perimetrali”.
Il motivo è fondato.
Serve rilevare che la lettera della legge è nel senso
che l’agevolazione in discorso spetta unicamente in
relazione alla utilizzazione edificatoria dell’area. La

quando trattasi invece di compravendita di edificio sul
quale il proprietario successivamente esegua opere di
manutenzione di carattere straordinario, come ad es.
sono il rifacimento di tetto, pavimenti e impianti,
ecc. Opere, quindi, che non comportano una nuova
utilizzazione dell’area, come per es. sarebbe in
ipotesi di demolizione e ricostruzione di immobile.
Giacché, all’evidenza, l’intenzione legislativa è stata
quella di abbattere i costi di nuova costruzione, non
di incentivare la manutenzione di immobili già
esistenti. Ciò che, peraltro, conferma la regola per
cui le norme contenenti agevolazioni, facendo eccezione
a quelle generali, a’ sensi dell’art. 14 preleggi i non
possono applicarsi oltre i casi ivi espressamente
previsti (Cass. sez. trib. n. 11969 del 2012; Cass.
sez. trib. n. 2824 del 2012).
2 Non essendo necessario l’accertamento di ulteriori
fatti, a’ sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. questa
Corte deve decidere il merito della controversia col
rigetto del ricorso introduttivo della lite fiscale.
3. Nella novità della lite, debbono farsi consistere i
giusti motivi che inducono questa Corte a compensare

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lettera della legge, quindi, non riconosce il beneficio

IttENTE DA REGISTXAZIOIsiE
AI SENSI DEL D.P.R. 2l4.1 i911*
N. 131 `Rh, ALI. 3. – N.3
MATERIA TRIBUTAVA
integralmente le spese processuali di ogni fase e
grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa 1′ impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso
del contribuente avverso 1′ avviso di liquidazione n.

fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 17 aprile 2013

2006/10641; compensa integralmente le spese di ogni

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