Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14160 del 11/07/2016
Cassazione civile sez. III, 11/07/2016, (ud. 15/04/2016, dep. 11/07/2016), n.14160
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17707/2013 proposto da:
TRENORD SRL, in persona dell’amministratore delegato e legale
rappresentante ing. L.L., TRENITALIA SPA, in persona
dell’institore avv. S.E., elettivamente domiciliate
in ROMA, VIA B. ORIANI 32, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA
CERVINI, rappresentate e difese dall’avvocato MARISA OLGA MERONI
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
C.S.A., + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA,
C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE
MOSCA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIERLUIGI PIROMALLI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.J.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 847/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 20/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato ACHILLE BORRELLI per delega;
udito l’Avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per il rinvio a N.R. in attesa della
decisione delle S.U. in subordine per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
Fatto
FATTO E DIRITTO
– visto il ricorso proposto da Trenitalia s.p.a. e Trenord nei confronti di B.B. ed altri;
– rilevato che uno dei motivi del ricorso è incentrato sulla applicabilità dell’art. 50 c.p.c., al giudizio di appello;
– rilevato che su tale questione esiste contrasto, rimesso alle SSUU da Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 24856 del 2015, e fissato a giugno 2016;
– ritenuto che appare pertanto opportuno attendere che sulla suddetta questione si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016