Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14160 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.B., rappresentato e difeso dall’avv. MAZZOTTA

Serafino ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Igor

Turco in Viale delle Milizie n. 22;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati

in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 84/04/06, depositata il 9 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” C.B., medico pediatra di medicina convenzionata, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 84/04/06, depositata il 9 gennaio 2007, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Sciacca, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale il contribuente per svolgere la propria attività ha utilizzato beni strumentali quali autovetture, computers, videoregistratore, climatizzatore, beni strumentali di valore inferiore a L. 1.000.000 in misura considerevole. Tutti elementi che inducono alla convinzione che il professionista nello svolgere la propria attività… si sia avvalso anche di una organizzazione di mezzi. Elemento questo che esclude la non assoggettabilità al tributo IRAP – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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