Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14160 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25492-2018 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 142,

presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI

STUDI DI (OMISSIS), in persona del Rettore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 373/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

RITENUTO

che la dottoressa A.V. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro dell’istruzione e della ricerca e l’Università degli studi di (OMISSIS) chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione in malattie infettive da lei frequentato a partire dall’anno accademico 1986-1987 fino al 16 ottobre 1990, giorno in cui aveva conseguito il relativo diploma;

che a sostegno della domanda osservò di non aver ricevuto alcun emolumento per tutta la durata del periodo suindicato ed aggiunse che le doveva essere riconosciuta, per ciascun anno di corso, la somma di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6;

che si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;

che il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero e dell’Università convenute, rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite; che la sentenza è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 6 giugno 2018, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Repubblica italiana, e per essa la Presidenza del Consiglio dei ministri, al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 35.031,18, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo, oltre che al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria propone ricorso la dottoressa A.V. con atto affidato ad un unico motivo;

che resistono la Presidenza del Consiglio deì ministri, il Ministro dell’istruzione e della ricerca e l’Università degli studi di (OMISSIS) con un unico controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al medesimo, in data 5 febbraio 2020;

che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

che tuttavia, notificato l’atto di rinuncia all’Avvocatura generale dello Stato, non risulta che questa l’abbia accettata, per cui le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile – 3, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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