Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14160 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12691/2012 proposto da:

Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza B. Cairoli n. 6, presso l’avvocato Alpa

Piero Guido, rappresentato e difeso dall’avvocato Galletto Tomaso,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cooperativa La Fratellanza S.c.r.l.;

– intimata –

e contro

Cooperativa Edilizia La Fratellanza S.c.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Piemonte n. 26, presso l’avvocato Bucarelli Monica (Studio Barzanò

& Zanardo), rappresentata e difesa dagli avvocati De Ferrari

Carlo, De Ferrari Stefano, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza B. Cairoli n. 6, presso l’avvocato Alpa

Piero Guido, rappresentato e difeso dall’avvocato Galletto Tomaso,

giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1166/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. COSTA, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

S. DE FERRARI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 1166 del 25.11.2011 la Corte d’Appello di Genova, definendo i gravami di entrambe le parti, ha respinto la domanda con la quale il Comune di Lerici aveva chiesto che fosse rideterminato in applicazione dell’allora vigente L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, comma 8, in considerazione dell’accordo transattivo intervenuto con gli espropriati, il corrispettivo a suo tempo pattuito con la s.c.a r.l. La Fratellanza alla quale i beni espropriati erano stati assegnati in concessione superficiaria novantanovennale ai fini della L. 18 aprile 1962, n. 167.

1.2. Il giudice distrettuale, affermata la propria giurisdizione e ravvisato un errore materiale nell’indicazione di una convenzione con data diversa rispetto a quella azionata, ha disatteso la pretesa del Comune sul rilievo che la clausola determinativa del corrispettivo contenuta nella convenzione a suo tempo sottoscritta con l’assegnataria “non era affetta di per sè da alcuna nullità, essendo libere le parti di determinare il corrispettivo”, nè tantomeno “essa violava il principio recepito dall’art. 35”, di talchè, non trattandosi di una clausola contrattuale nulla, “ma di una eccessiva onerosità sopravvenuta degli accordi intercorsi”, la proposta domanda di nullità andava respinta.

1.3. Avverso detta decisione ricorrono in via principale il Comune di Lerici sulla base di quattro motivi ed in via incidentale la cooperativa con ricorso condizionato basato su due motivi ai quali replica il Comune.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Ancorchè il primo motivo del ricorso incidentale condizionato sollevi una questione pregiudiziali di rito rilevabile d’ufficio lamentando invero la cooperativa l’erroneità dell’impugnata decisione nella parte in cui, rigettando la relativa eccezione, ha riconosciuto la propria giurisdizione a pronunciarsi sulla domanda dell’appellante principale – e sebbene la rilevabilità d’ufficio costituisce la condizione per poter superare la volontà della parte di subordinare l’esame della propria impugnazione all’accoglimento del ricorso principale, nondimeno il suo esame – ferma nella specie l’applicabilità dell’art. 374 c.p.c., comma 1, u.p., in quanto la questione è già stata pronunciata dalle SS.UU. (Cass., Sez. U., 10/08/2011, n. 17142) – può essere pretermesso e differito all’esito del giudizio sul ricorso principale, rendendosi qui applicabile – in ragione dell’assorbente considerazione che il giudicate ha definito nella specie la vicenda processuale al suo esame rigettando la formulata pregiudiziale – l’insegnamento in più occasioni enunciato dalle SS.UU. di questa Corte (Cass., Sez. U., 25/03/2013, n 7381), secondo cui, premesso che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, esso “deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito”, sicchè, “qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale”.

2.1. Ciò detto con il primo motivo del ricorso principale – alla cui disamina non si oppone l’eccepito difetto di autosufficienza del ricorso, dal momento che il Comune ha fatto precedere l’illustrazione dei motivi di ricorso dall’elenco analitico dei documenti su cui il ricorso si fonda, provvedendo anche a riprodurne il contenuto ed in tal modo soddisfacendo pienamente il dettato dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – il Comune di Lerici si duole della “violazione e/o falsa applicazione” della L. n. 865 del 1971, art. 35 e degli artt. 1339, 1374 e 1419 c.c., poichè, “stante il carattere imperativo e vincolante della L. n. 865 del 1971, art. 35, nella parte in cui impone l’obbligo dell’integrale copertura dei costi di acquisto delle aree destinate alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, emerge l’erroneità della sentenza impugnata in questa sede avendo essa al contrario affermato che il Comune di Lerici e la Cooperativa La Fratellanza erano libere di determinare il corrispettivo”.

2.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza, determinando la cassazione dell’impugnata decisione, assorbe gli ulteriori motivi di impugnazione rappresentati in via principale.

2.3. Va qui invero riaffermato l’indirizzo già enunciato e reiterato di recente da questa Corte giusta il quale la norma in parola deve essere interpretata “nel senso che il Comune ha l’obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l’acquisto delle aree medesime”, con l’ovvia conseguenza che “facendo riferimento ai “costi” e ai “corrispettivi” delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande, la norma comprende anche i costi sostenuti per l’esproprio delle aree sulle quali le opere devono sorgere”, trattandosi “di una disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell’art. 1339 c.c.” al quale l’art. 1419 c.c., comma 2, ricollega l’effetto tipico di determinare la nullità clausola negoziale difforme senza tuttavia comportare la nullità del contratto, (Cass., Sez. 1, 8/04/2016, n. 6928).

2.4. Non essendosi attenuta al predetto comando nomofilattico l’impugnata sentenza si rivela inficiata dal denunciato errore di diritto e meritevole perciò di doverosa cassazione.

3.1. Quanto al ricorso incidentale – di cui pur se condizionato si impone ora la disamina essendo stato accolto il ricorso principale con il primo motivo di esso la cooperativa deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 34, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, poichè, contrariamente all’assunto affermato dal giudice d’appello nel rigettare l’eccepito difetto di giurisdizione, è principio stabilmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità e da quella del giudice amministrativo che rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo la controversia riguardante il pagamento del corrispettivo versato dall’ente pubblico per l’acquisizione di una area di piano per l’edilizia economico popolare e ciò anche in ragione del fatto che il Comune “ha richiesto in via pregiudiziale l’accertamento della nullità della convenzione” e che l’azione prevista dall’art. 35, costituisce una tipica ipotesi di “azione amministrativa concordata o negoziata” integrativa del provvedimento di concessione e come tale soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

3.2. Il motivo è infondato.

Anche qui si rende doveroso, a conforto dell’inoppugnabilità in parte qua del dictum d’appello, il richiamo al consolidato insegnamento ancora ribadito di questa Corte, in ragione del quale “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, come sostituito dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo” (Cass., Sez. U, 10/08/2011, n. 17142).

Nè qui è sostenibile che la pretesa del Comune, in quanto diretta a reclamare un costo di acquisizione maggiore di quello portato in convenzione, intende procedere alla revisione dei patti contrattuali che, essendo espressione di una pregressa attività amministrativa, si sottragga perciò alla cognizione del giudice ordinario per ricadere nella giurisdizione del giudice amministrativo, perchè, come suggerisce il fatto che per descrivere il meccanismo operativo attraverso il quale il recupero del maggior costo si attua si sia richiamata la fattispecie dell’inserzione automatica di clausole di cui all’art. 1339 c.c., in combinato disposto con l’art. 1419 c.c., comma 2, la pretesa è diretto riflesso di una prescrizione ex lege, sicchè, discendendo per l’appunto dalla legge, che raccomanda il rispetto del principio del pareggio tra costi di acquisizione e corrispettivi di cessione, non è manifestazione di un’attività pubblicistica in relazione alla quale sia configurabile una riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

4.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale La Fratellanza lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 116, 163, 183, 184 c.p.c. e un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto il giudice d’appello “con motivazione apodittica e contraddittoria” ha ritenuto insussistente il vizio procedurale imputato al Comune per aver richiamato in sede di precisazione delle conclusioni una convenzione diversa da quella azionata inizialmente, in tal modo “modificando radicalmente” la propria domanda e per averne poi “inserito” il relativo documento nel proprio fascicolo in violazione dei termini dell’art. 184 c.p.c..

4.2. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili dedotti.

Ed invero deve reputarsi insussistente la denunciata erroneità in diritto del pronunciamento adottato dal giudice d’appello riguardo la pretesa novità della domanda, atteso che identificandosi questa in base alla causa petendi, al petitum ed ai soggetti e non in base al documento prodotto a sostegno di essa, nella specie non aveva avuto luogo alcuna mutatio libelli, ma come affermato dal decidente “una semplice correzione materiale”. E ciò porta a svuotare di ogni rilevanza anche l’argomento secondo cui il Comune si sarebbe servito – ed il giudicante ne avrebbe avallato l’uso – di un documento tardivamente prodotto, atteso che il giudice d’appello, onde accogliere la pretesa, non si è servito del documento in questione, ma ne ha ravvisato la fondatezza sulla base dell’unica convenzione regolante nella specie i rapporti tra le parti.

Parimenti infondata risulta la denuncia motivazionale, in quanto il giudice d’appello ha escluso la modifica della domanda con motivazione del tutto congrua ed appropriata (“l’indicazione di una data errata fatta dal comune nella citazione introduttiva del giudizio, allorchè la convenzione è stata menzionata come stipulata in data 24 agosto 1979, anzichè nella data corretta del 28 febbraio 1986, non ha comportato nessun fraintendimento, essendo pacifico in causa che tra le parti è stata stipulata un’unica convenzione in data 28 febbraio 86, che ad essa si riferiva l’attore nelle proprie difese e così pure la convenuta nelle proprie repliche”) ed immune perciò dai vizi logici in grado di determinare la cassazione dell’impugnata decisione.

5. Accogliendosi solo il primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata andrà cassata nei limiti del motivo accolto e la causa andrà pertanto rinviata al giudice territoriale per il seguito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo e respinge il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Genova che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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