Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14160 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14160 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 15834/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Mascia

Simone

Vincenzo

Rosario,

elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo
Studio dell’Avv. Francesco Paolo Fiore, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in scrittura
privata autenticata;

Data pubblicazione: 05/06/2013

l

– controricorrente contro
Mascia

Luigi

Giuseppe

Rosario,

elettivamente

domiciliato in Roma, Via di Pietralata n. 320, presso
lo Studio dell’Avv. Gigliola Mazza Ricci, che lo

controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 46/26/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di
Foggia, depositata il 3 aprile 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17 aprile 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessandro De Stefano, per la
ricorrente;
udito

l’Avv.

Fiore,

Francesco

per

il

primo

controricorrente;
udito l’Avv. Gigliola Mazza Ricci, per il secondo
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 46/26/07, depositata il 3
aprile 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
2

rappresenta e difende, giusta delega a margine del

Puglia, sez. staccata di Foggia, respinti i riuniti
appelli proposti dall’Ufficio, confermava le decisioni
n.

881/07/97

e

n.

882/07/97

della

Commissione

Tributaria Provinciale di Foggia che aveva annullato
due avvisi di rettifica, il secondo emesso in relazione
a dichiarazione integrativa, entrambi notificati a

Margherita, coi quali avvisi veniva rettificato il
valore di taluni terreni caduti in successione.
La CTR, dopo aver rilevato che “risulta in atti che i
beni oggetto delle rettifiche erano – all’epoca di
riferimento – soggetti ad esproprio da parte del
Comune”, riteneva che illegittimamente l’Ufficio avesse
determinato il valore dei beni compendio di eredità
mediante comparazione con altri terreni non sottoposti
ad analoga procedura espropriativa; dovendosi, in
effetti, secondo la CTR, considerarsi irrilevante il
successivo rilascio di concessione edilizia; ciò in
quanto, così concludeva la CTR, “ai fini della
valutazione dei beni in sede di successione, deve farsi
riferimento alla situazione esistente all’epoca, a
nulla rilevando i successivi sviluppi”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resistevano i contribuenti, peraltro con distinti
controricorsi. Il primo dei controricorrenti si
avvaleva della facoltà di depositare memoria.
Diritto

3

Mascia Simone e Mascia Luigi, eredi di Mascia

1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 5, c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto
decisivo e controverso, questo indicato, sempre
dall’Agenzia delle Entrate, nel vincolo espropriativo
che, secondo l’Amministrazione, sarebbe stato esistente

successione, ma che sarebbe stato inesistente con
riguardo agli altri beni, circostanza, quest’ultima,
che sarebbe stata affermata dalla CTR senza alcuna
spiegazione.
Il

motivo

è

inammissibile

per

difetto

di

autosufficienza, atteso che la mancata integrale
riproduzione del testo del ricorso introduttivo della
lite fiscale e delle deduzioni dell’Amministrazione,
oltreché la mancata integrale riproduzione del testo
dell’appello, impediscono a questa Corte di stabilire
se, in effetti, come sostenuto dall’Ufficio, la
circostanza della sottoposizione a vincolo
espropriativo dei terreni diversi da quello
ridetto, fosse davvero

sub

28

inter partes controversa (Cass.

sez. III n. 2217 del 2012; Cass. sez. 11 n. 3507 del
2010); giacché, in realtà, per quanto invece si legge
in sentenza, la CTR sembra piuttosto dare il fatto per
pacifico, seppur mediante un rinnovato controllo,
quest’ultimo avvenuto “alla stregua dei documenti ed
elementi in atti”, tra i quali dalla CTR viene
specificatamente indicata la “relazione di consulenza
tecnica stragiudiziale”.

4

soltanto sul terreno n. 28 della prima dichiarazione di

2. Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma l, n. 5, c.p.c. per insufficiente motivazione
circa un fatto decisivo e controverso, quest’ultimo
ravvisato, dalla medesima Agenzia delle Entrate, nella
circostanza che, prima dell’apertura della successione,

espropriativo cui era stato sottoposto il terreno

sub

28 era già oggetto di lite amministrativa, lite poi
conclusasi nel 1994 ed in modo favorevole ai
contribuenti; secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi,
già al momento dell’apertura della successione “il
vincolo era decaduto”.
Il motivo è inammissibile, giacché con lo stesso non
tanto viene censurato un vizio motivazionale circa il
giudizio di esistenza o inesistenza di un fatto
decisivo e controverso, ai fini della risoluzione della
lite; bensì viene denunciato un vero e proprio

glimmitindigndt,

error in

che dovevasi perciò impugnare a’ sensi

dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. sez. lav.
n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178 del 2007); in
effetti, l’Agenzia delle Entrate rimprovera alla CTR di
non aver ritenuto che l’illegittimità del vincolo
espropriativo, in seguito dichiarata dal giudice
amministrativo, non comprometteva la vocazione
edificatoria del terreno

sub 28 e questo perché al

momento della morte del
amministrativo era in corso.

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de cuius

il giudizio

questa avvenuta il 20 novembre 1991, il vincolo

3. Col terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, coma 1,
n. 4, c.p.c. pel vizio processuale di omessa pronuncia,
violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che, anche a
voler “ammettere la irrilevanza dell’inefficacia del
vincolo al momento della denuncia di successione,

fondatezza della pretesa erariale che aveva accertato
per il predetto bene di cui al n. 28 della
dichiarazione di successione n. 1101 un valore al metro
quadro di lire 150.000”; un valore, quello attribuito
dall’Amministrazione al terreno

sub

28, così veniva

evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, che dovevasi
considerare “medio” pei terreni vincolati. Il quesito
era: “Se la CTR, in quanto «giudice del rapporto
tributario», debba esaminare nel merito la fondatezza
della pretesa erariale (che, nella fattispecie, aveva
accertato per il bene di cui al n. 28 della
dichiarazione di successione n. 1101, volume n. 180 del
20 novembre 2001, un valore al metro quadrato di lire
150.000, valore ben al di sotto dei valori
ordinariamente ritenuti congrui per i trasferimenti di
analoghi beni) come esposta nel relativo motivo
d’appello sul punto (motivo che l’ufficio svolgeva a
pag. 2 dell’atto di appello n. prot. 71 del 10.2.1998
in cui prospettava che, di norma, il valore medio di
cessione dei beni vincolati, come quelli in
contestazione

ricadenti

in

«Zona

B

Zona

di

completamento», era di lire 500.000/600.000 al metro

6

nondimeno la CTR avrebbe dovuto esaminare nel merito la

quadrato, ossia ben superiore a quello espresso
dall’Ufficio) e non limitarsi, come nella fattispecie,
a rigettare gli appelli dell’Ufficio, a pena di
violazione dell’art. 112 c.p.c.”.
Il motivo è infondato, giacché la CTR, in assenza di
uno specifico motivo d’appello circa la congruità del

comparazione, negando la pretesa fiscale, ha invece
proprio pronunciato sulla stessa, argomentando in fatto
e diritto che illegittimamente l’Ufficio aveva
attribuito al terreno

sub

28 il valore mediante

comparazione con altri beni (Cass. sez. H n. 10921 del
2011; Cass. sez. III n. 9134 del 2011); questo perché,
secondo la CTR, tali beni, non essendo sottoposti a
vincolo espropriativo, non presentavano quelle analoghe
caratteristiche che la norma prescrive per poter
determinare il valore d’un bene; né l’affermazione
della CTR è stata contestata in ordine alla verità del
fatto accertato, cioè che i terreni comparati non
fossero sottoposti a vincolo; né l’affermazione della
CTR è stata censurata sotto il profilo

dell’error in

iudicando, p. es. deducendo che la comparazione potesse
egualmente effettuarsi nonostante la diversità di
caratteristiche.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle
Entrate a rimborsare le spese processuali, queste

7

valore attribuito anche a prescindere dalla

133SNIS DA REGISTRAZIONE
M SENSI DEL D.P.. Yriki MIP6
N. 131 TA’A
– N. 5
1■11ATF,1,A
liquidate, a favore di ciascun controricorrente in
•-d

4.4

6.000,00 per compensi, g 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 17 aprile 2013

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