Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1416 del 26/01/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1416 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

genericità.
Valutazione
giudice merito.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI MARCO DIEGO residente a Pian Camuno,
C,
rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avvocato Ignazio Paris, elettivamente
domiciliato in Roma, Piazza Pio X1 n.13 presso lo
studio dell’Avvocato Vincenzo Croce, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE

in persona del

ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.112/67/2012 della C.T.R. di Milano 1

Data pubblicazione: 26/01/2015

il •

Sezione Staccata di Brescia n. 67 in data 23.04.2012,
depositata il 07 maggio 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 17 dicembre 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.506/2013 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.112/67/2012, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
Staccata di Brescia n. 67 il 23.04.2012 e DEPOSITATA il
07 maggio 2012, con cui detta Commissione ha respinto
l’appello del contribuente e confermato la decisione di
primo grado e gli avvisi di accertamento impugnati,
relativi ad Irpef degli anni 2004 e 2005, in relazione
all’attività di idraulico, dallo stesso svolta.
Il ricorso del contribuente è affidato a quattro mezzi,
con i quali la decisione della CTR viene censurata per
violazione dell’art.38 del dpr n.600/1973 e dei DD.MM .
10.09.1992, 19.11.1992 e 21 21.09.1999, per carenza di
motivazione in ordine all’applicazione del “metodo
sintetico di cui all’art.42 del dpr 600/1973”, nonché
per omessa motivazione su punti decisivi della
controversia.
2

Nessuno è presente per la Procura Generale.

2 – L’Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che
l’impugnazione

venga

dichiarata

inammissibile

e,

comunque, infondata.
3 – La questione posta dal ricorso va esaminata in base
a principi, espressione di un ormai consolidato

E’ stato affermato che “In

tema

di

ricorso per

cassazione, il vizio di violazione di legge consiste
nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte
del provvedimento

impugnato,

della

fattispecie

astratta recata da una norma di legge e quindi
implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa

eI

esterna

all’esatta

interpretazione della norma di legge e inerisce alla
tipica valutazione del giudice di merito, la cui
censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine
tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge
in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione
dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea
applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie
concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima
3

orientamento giurisprudenziale.

censura,
contestata

e

non anche la prima, e’ mediata dalla
delle

valutazione

risultanze

di

causa”(Cass.SS.UU. n. 10313/2006, n. 15499/2004).
E’ stato, pure, affermato, in ossequio al principio di
autosufficienza, che il ricorrente per cassazione “deve

modo da far intendere il significato e la portata delle
critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al
contenuto di altri atti del processo”(Cass. n.15672/05;
19756/05, n.20454/2005,

SS.UU. 1513/1998) e, quindi,

deve indicare specificamente le circostanze di fatto
che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad
una diversa decisione, nonché i vizi logici e giuridici
della motivazione(Cass. n.11462/2004, n.2090/2004,
n.1170/2004, n.842/2002).
4 -Nel caso, sembra che i motivi di censura, ineriscano
alla tipica valutazione di merito, risolvendosi in una
diversa valutazione dei medesimi elementi utilizzati
dai Giudici di merito e, d’altronde, la sentenza
impugnata non solo non contiene alcuna affermazione di
principio in contrasto con la norme citate ma
evidenzia, pure, sia le ragioni per le quali non erano
state considerate probatoriamente rilevanti i dati
allegati a difesa, sia pure che il contribuente, che
contestava le circostanze valorizzate dall’Ufficio, non
4

rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in

aveva offerto la prova di quanto sostenuto, pur
gravando sullo stesso l’onere di dimostrare che il
proprio reddito effettivo era diverso ed inferiore da
quello scaturante dalla valutazione degli elementi
utilizzati dall’Ufficio.

coerenza a detti principi, posto che il contribuente si
limita a muovere critiche generiche ed in contrasto con
i richiamati principi, non indicando, peraltro, idonei
e concreti elementi pretermessi, cioè fatti controversi
e decisivi, che ove presi in considerazione avrebbero
potuto indurre a decisione di segno opposto,
risolvendosi le doglianze in una prospettazione di
diversa lettura di atti e documenti presi in esame dai
giudici di merito e valutati diversamente.
5 – La decisione impugnata non giustifica, dunque, le
formulate doglianze, per cui si propone, ai sensi degli
artt. 375 e 380 bis cpc, la trattazione in camera di
consiglio e la definizione del ricorso, con il relativo
rigetto, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi
5

I mezzi, in buona sostanza, non sembrano formulati in

principi, il ricorso va rigettato, per manifesta
infondatezza;
Considerato,

altresì,

che

spese seguono la

le

soccombenza e vanno liquidate in Euro
duemilacinquecento per onorario, oltre spese prenotate

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese
del giudizio, in ragione di euro duemilacinquecento
oltre S.P.A.D..
Così deciso in Roma il 17 dicembre

Marc l o acobellis

a debito;

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