Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1416 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2841-2020 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PISA, depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Il Tribunale, con ordinanza del 28.11.2019 accolse l’opposizione avverso il provvedimento con cui era stato modificato d’ufficio, su segnalazione della cancelleria, il decreto di liquidazione dei compensi del difensore d’ufficio;

– per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale non regolò le spese di lite;

– per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso M.P. sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale pronunciato sulle spese del giudizio di opposizione;

– il motivo è fondato;

– il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice – che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento – integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l’impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva (ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 3968):

– nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di regolare e liquidare le spese del giudizio di opposizione al decreto di revoca della liquidazione del compenso proposto dal ricorrente;

– il ricorso va, pertanto, accolto; il decreto impugnato va cassato e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Pisa in diversa composizione.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Pisa in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile 2, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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