Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1416 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 22/01/2020), n.1416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 95-2018 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

AUBRY N 5, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TORRE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDO BELMONTE, SALVATORE

GUZZI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.R., D.V.P., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato PAOLO RICCIARDI,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO

RICCIARDI giusta procura a margine del controricorso;

B.M.R., B.G. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CAPRAIA 75, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BALBI,

e rappresentati e difesi dall’avvocato ANNAMARIA CRESCENZI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.G., V.N., V.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 471/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione del 5 novembre 1971 D.V.L., figlio naturale di D.V.G., conveniva in giudizio le altre figlie del de cuius D.V.M., A. e P. per sentire accertare la simulazione di alcuni atti di vendita effettuati dal genitore in loro favore in quanto donazioni dissimulate, ovvero per disporne la riduzione in quanto lesive della sua quota di legittima.

Deceduto D.V.L., e subentrate le figlie R. e P., il Tribunale di Vallo della Lucania con una prima sentenza non definitiva dichiarava la simulazione delle vendite e la nullità dei sottostanti atti di donazione e disponeva procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.

A seguito di appello avverso tale statuizione, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza passata in giudicato, stabiliva che la quota spettante all’attore, e per esso alle figlie, era pari alla metà della quota spettante alle altre discendenti del de cuius.

Con sentenza definitiva n. 408/2014 dell’8 ottobre 2014, il Tribunale approvava il progetto di divisione n. 1 predisposto dal CTU ed avverso tale sentenza ha proposto appello P.F. quale procuratore di D.V.M..

La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 471 del 23 maggio 2017 ha rigettato l’appello.

Rilevava la Corte distrettuale che correttamente il CTU aveva preso atto dell’evoluzione che i beni caduti in successione avevano avuto nel corso degli anni, pervenendo quindi alla corretta formazione dell’asse relitto.

Quanto alla censura concernente il mancato riconoscimento delle spese di straordinaria manutenzione ed ampliamenti sostenute dall’appellante per l’immobile di (OMISSIS), si osservava che pur essendo emersa la prova di tali interventi, tuttavia la documentazione prodotta a supporto della quantificazione si palesava generica, attesa anche la condizione di promiscuità nel godimento del bene, sicchè appariva corretta la determinazione degli importi in via presuntiva.

Ritenuta corretta la stima degli immobili e la determinazione dei debiti ereditari, la sentenza di appello affermava che non potesse trovare spazio la documentazione relativa al diverso giudizio n. 809/79 pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, in quanto la produzione era impedita dalla previsione dell’art. 345 c.p.c., mancando la prova della non imputabilità della causa impediente la precedente produzione.

Infine, quanto alla pretesa di commutare la quota dell’attore, la sentenza osservava che sebbene l’attrice avesse effettivamente manifestato tale volontà già nel corso del giudizio di prime cure, tuttavia vi era stata l’opposizione da parte dello stesso attore, provenendo peraltro la richiesta non da tutti gli eredi legittimi ma solo dall’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza P.F., quale procuratore di D.V.M., ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

D.V.R., B.M.R. e B.G., quali eredi di D.V.P. hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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