Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1416 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 1416 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 27340-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio
dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza
n. 2671/2016 depositata il 21/11/2016 nella causa tra:
SICILIA CINZIA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro
ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

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Data pubblicazione: 19/01/2018

R.G. n. 27340/16

– resistente non costituitosi in questa fase Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato

dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario, con i conseguenti
provvedimenti di legge.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 3111/10 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione sulla domanda, proposta da Cinzia Sicilia
contro l’Assessorato Regionale al lavoro della Regione Sicilia, volta ad
ottenere gli adeguamenti retributivi e contributivi della qualifica di operatore
informatico, confermatale nel 2001, a decorrere non da tale epoca, ma dal
1°.12.1997.
2. Pertanto, la lavoratrice ha riassunto la causa davanti al TAR Sicilia,
che con ordinanza del 21.11.16 ha sollevato conflitto negativo di
giurisdizione sostenendo che essa debba attribuirsi, nel caso di specie, al
giudice ordinario.
3. Nello stesso senso ha concluso il PG.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Si premetta che il conflitto è stato tempestivamente elevato,
conformemente all’art. 59, comma 3, legge n. 69 del 2009, secondo il quale
il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio la
questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite

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