Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14159 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 11/07/2016), n.14159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17739/2013 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS) in persona del Dott.

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BORGIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO DE

STEFANO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO

LIVIO 59, presso lo studio dell’avvocato C.C., anche

difensore di sè medesimo;

M.R.L., L.A., V.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO DOSI, che li rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

J.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2448/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato FABIO DE STEFANO;

udito l’Avvocato GIANFRANCO DOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato quanto segue:

– la causa introdotta da L.M.A., M.R. L. e V.C., nel 2005, dinanzi al Tribunale di Roma avverso gli avv.ti J.A. e C.C. affinchè ne venisse accertata la responsabilità professionale per non aver proposto idoneamente appello avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva negato loro il diritto al risarcimento del danno per la morte dei congiunti in una sciagura aerea, con chiamata in causa, da parte dell’avv. C. della sua compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, Milano Ass.ni. s.p.a., si concludeva in primo grado nel 2007 con sentenza del tribunale di Roma che accertava e dichiarava la responsabilità del solo avv. J., condannandolo al risarcimento dei danni, mentre rigettava la domanda nei confronti dell’avv. C.;

– la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 2013 qui impugnata, condannava invece anche l’avv. C., in solido con l’avv. J., a pagare tutte le somme liquidate in favore degli attori da parte del tribunale e dichiarava la Milano Ass.ni tenuta a manlevare l’avv. C. sul presupposto dell’esistenza di un rapporto professionale con entrambi gli avvocati;

– la Milano Ass.ni s.p.a. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi e illustrato da memorie nei confronti di L.M. A., M.R.L. e V.C., nonchè degli avv. J. e C., per la cassazione della sentenza n. 2448 del 2013 depositata dalla Corte d’Appello di Roma in data 30 aprile 2013;

– l’avv. C. resiste con controricorso, e con distinto controricorso resistono i signori L., M. e V., mentre non ha svolto a tutt’oggi attività difensiva l’avv. J.;

– la ricorrente (che nel frattempo ha cambiato denominazione sociale in Unipolsai Ass.ni s.p.a.), poichè la notifica del ricorso originariamente eseguita nei confronti dell’avv. J. è risultata negativa (risultando lo stesso trasferito), in data 23.2.2016 ha provveduto a notificare ricorso in rinnovazione all’avv. J. al suo domicilio attuale con notifica andata a buon fine ed atto depositato in cancelleria in data 7.3.2016.

Ritenuto che:

non essendo ancora scaduti i termini per il deposito dell’eventuale controricorso – ove notificato – da parte dell’avv. J., si rende necessario rinviare a nuovo ruolo la causa, chiamata all’udienza odierna, per consentire all’avv. J. di svolgere, se lo riterrà opportuno, attività difensive.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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