Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14159 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14159 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 7442/08 proposto da:
Pascarella Sabatino Claudio, Pascarella Giuseppina
Elena, Pascarella Rosa Mafalda, Pascarella Rita,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Tirso n. 90,
presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Patrizi,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Raffaele Barone e
Concetta di Giacomo, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

391-1
15

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata contro
Equitalia Polis S.p.A., già Gest Line S.p.A.;

Data pubblicazione: 05/06/2013

- intimata avverso la sentenza n. 15/01/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 29
gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 15/01/07, depositata il 29
gennaio 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, in riforma della decisione n. 252/11/05 della
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta,
respingeva il ricorso dei contribuenti Pascarella
Sabatino Claudio, Pascarella Giuseppina Elena,
Pascarella Rosa Mafalda, Pascarella Rita, tutti eredi
di Pascarella Pasquale, avverso la cartella di
pagamento n. 07120040131002090 notificata a seguito di
avviso di liquidazione, quest’ultimo emesso dopo il
passaggio in giudicato della sentenza che aveva
pronunciato sull’avviso di accertamento contenente la
pretesa fiscale.
La CTR motivava il rigetto del ricorso in ragione della
circostanza che i contribuenti non potevano usufruire
della “procedura di definizione agevolata di cui alla
A, (AMAMI,
legge 43/91, non essendovi lite pendente” cgc2gErn
2

udienza del 17 aprile 2013, dal Consigliere Dott.

della “definitività dell’avviso di liquidazione” in
quanto notificato a seguito di giudicato.
Contro

la

sentenza

della

CTR,

i

contribuenti

proponevano ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
Le intimate Agenzia delle Entrate di Caserta e

Diritto
1.

Col primo motivo di ricorso, i contribuenti

censuravano la sentenza per “violazione e falsa
applicazione degli artt. 24, 32, 58, 61 d.lgs. 546/92 e
dell’art. 24 Cost.”, deducendo, a riguardo, che la CTR
non aveva “rilevato” la tardività del deposito del
prodromico avviso, rendendo con ciò impossibile
eccepire l’eventuale decadenza dell’Ufficio dal
“diritto alla riscossione coattiva del tributo ex art.
25 d.p.r. 602/73”. L’illustrazione del motivo finiva
coi seguenti plurimi quesiti: “l) se il deposito in
atti dell’avviso di liquidazione, notificato il 5/12/97
ai Pascarella, sia intervenuto tardivamente e
illegittimamente, non essendo stato depositato entro i
termini di cui all’art. 32, coma 1, d.lgs. 546/92,
dichiarati perentori dalla Corte, e secondo le
formalità prescritte dall’art. 24, comma 1, d.lgs. 546
cit., in particolare, non essendo stato materialmente
allegato, formandone parte integrante, al ricorso in
appello notificato. 2) se la CTR poteva porre a
fondamento della propria decisione un atto depositato
oltre i termini perentori di cui all’art. 32, comma 1,

Equitalia Polis S.p.A., non si costituivano.

d.lgs. 546/92 e nel non rispetto delle forme di cui
all’art. 24, comma 1, d.lgs. 546 cit. 3) se tale
tardivo e illegittimo deposito ha comportato la
violazione del diritto di difesa

(ex art. 24 Cost.) in

combinato disposto all’art. 24, comma 2, d.lgs. 546/92,
avendo precluso ai signori Pascarella la possibilità di

Il motivo è inammissibile perché, censurando la tardiva
produzione documentale, non coglie la

ratio decidendi

dell’impugnata sentenza che ha difatti respinto il
ricorso dei contribuenti per l’impossibilità di
usufruire del “condono” ex 1. 31 dicembre 1991, n. 41S
attesa la mancanza di “lite pendente” in quanto
l’avviso di liquidazione era conseguente a giudicato
sulla pretesa fiscale (Cass. sez. trib. n. 23946 del
2011).
2. Col secondo motivo di ricorso, i contribuenti
censuravano la sentenza per “violazione e falsa
applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92”, deducendo,
nello specifico, che la territoriale Agenzia delle
Entrate di Caserta, con l’unico motivo d’appello, aveva
formulato “una eccezione e/o domanda nuova”, sulla
quale, pertanto, la CTR non poteva pronunciare, come,
invece, aveva erroneamente fatto; domanda o eccezione
nuova che, secondo i contribuenti, sarebbe consistita
nell’aver giustificato la riscossione in ragione di un
accertamento divenuto definitivo, ragione non contenuta
nella cartella, ciò che avrebbe comportato, appunto, la
proposizione di “una eccezione e/o domanda nuova,

4

proporre motivi aggiunti”.

5..F.Trrii& REGISTR A 7 107\10.,

DEL D.P.k.

Ai

N. i
MAISMIA TRIBUTAXIA
modificativa e non specificativa della

causa petendi”.

Il quesito era quindi: “se l’Agenzia delle Entrate di
Caserta nell’affermare nell’unico motivo d’appello, la
tempestività (in termini di decadenza e prescrizione)
dell’esercizio del diritto alla riscossione
dell’imposta iscritta a ruolo, provato dall’intervenuta

abbia proposto un’eccezione e/o domanda nuova,
modificativa della

causa petendi

delineata nella

cartella di pagamento n. 07120040131002090, la cui
proposizione è vietata in sede d’appello

ex art. 57,

comma 2, d.lgs. 546/92”.
Il motivo è inammissibile perché, in realtà, con lo
stesso non viene censurato un

error in procedendo,

bensì l’apprezzamento, da parte della CTR, di un fatto;
e cioè se la cartella contenga o no la causale di
riscossione in parola; vizio che ha quindi natura
motivazionale e che perciò doveva farsi valere a’ sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. sez. lav.
n. 7394 del 2010).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 17 aprile 2013

notifica dell’avviso di liquidazione in data 5/12/97,

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