Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14158 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24680/2013 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 43, presso lo studio

dell’Avvocato ENRICO GUTIERREZ, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARCELLO DE NIARINI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. SIMONE FRANCESCO, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’Avvocato RAFFAELLO GIOIOSO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato DONATO MELLONE, giusta procura

speciale in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 493/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

14/05/2012, depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Banca Monte dei Mischi di Siena S.p.A. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Lecce, provvedendo sull’appello da essa proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lecce nella controversia introdotta nei confronti di M.A. e F.C., ha dichiarato improcedibile il gravame per non avere l’appellante rispettato il termine di costituzione di cui all’art. 165 c.p.c. e art. 347 c.p.c., comma 1 (avendo eseguito la prima notificazione il giorno 13 ottobre 2008 ed iscritto la causa al ruolo il 24 ottobre 2008);

che M.A. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, mentre l’intimato F.C. non ha svolto difese essendo in atti la sola procura speciale ad litem;

considerato che con l’unico motivo di ricorso la Banca MPS S.p.A. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 348 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello perchè: a) ha calcolato il termine di cui all’art. 165 c.p.c., decorrere dalla data della prima notificazione, e ciò sulla base di un mutamento di giurisprudenza che avrebbe giustificato una rimessione in termini; b) ha rilevato d’ufficio tale tardività della costituzione dell’attore dopo l’avvenuta precisazione delle conclusioni, con grave danno per il contraddittorio ed il diritto di difesa; c) ha infine violato lo stesso diritto di difesa nell’aver calcolato il termine in contrasto con la norma di cui all’art. 111 Cost.;

che con il ricorso incidentale, affidato ad unico articolato motivo, M.A. lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, per avere la corte leccese compensato le spese processuali in secondo grado;

ritenuto che il ricorso principale pare infondato, atteso che: a) la Corte d’Appello di Lecce sembra aver correttamente applicato le norme di cui all’art. 165 c.p.c., facendo decorrere il termine di costituzione dell’attore, nel caso di controversia plurisoggettiva, a partire dalla prima notificazione effettuata, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. ex multis: Cass. n. 10864/2011; Cass. n. 12724/2012; n. 7628/2010; n. 6481/97); non pare inoltre che nella specie possa trovare applicazione la regula della rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., conseguente al mutamento di giurisprudenza da parte della Cassazione in quanto, sul tema in questione, la tesi seguita dalla Corte di Appello di Lecce era da tempo ben presente nella prevalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sì che non pare potersi considerare come un caso di overrulin la conferma di tale indirizzo da parte delle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 10864/2011; b) la corte leccese pare aver correttamente applicato anche la norma di cui all’art. 348 c.p.c., data la rilevabilità d’ufficio dell’improcedibilità dell’appello in ogni stato del processo (cfr.

Cass. n. 12746/2008); c) non pare potersi prospettare la violazione dell’art. 111 Cost., in seguito alla applicazione dell’indirizzo prevalente riguardante il termine di costituzione dell’appellante adottato dalle stesse S.U. con la sentenza n. 10864/2011, nella quale viene tra l’altro evidenziato come la costituzione entro un termine dalla prima notificazione sia più funzionale al diritto di difesa di rutti i convenuti;

che il ricorso incidentale pare manifestamente infondato sotto entrambi i profili denunciati, in quanto, dovendo nella specie applicarsi il testo dell’art. 92 c.p.c., vigente prima della modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005 (in vigore dal 1 marzo 2006 e applicabile ai giudizi instaurati a partire da tale data) il presupposto della compensazione, costituito dai “giusti motivi”, appare congruamente e non illogicamente individuato nel provvedimento impugnato (dr Cass. S.U. n. 20598/2008), con il doppio riferimento specifico alla circostanza secondo cui l’improcedibilità era stata rilevata d’ufficio, e giudicata tenendo anche conto della definizione – solo dopo l’inizio del giudizio di appello – del contrasto di giurisprudenza;

ritiene pertanto che i ricorsi, principale ed incidentale, possano essere trattati in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettati”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta anche la memoria depositata da parte ricorrente, condivide pienamente le considerazioni esposte nella relazione, che non ritiene superate dalla critica espressa nella memoria (il riferimento, ivi contenuto, alla perspective overruling non apparendo appropriato in un caso, come quello in esame, nel quale non risulta introdotta una nuova regola di interpretazione giurisprudenziale), e che, quanto al ricorso incidentale, non risultano neppure sottoposte a critica da parte del ricorrente.

Si impone dunque il rigetto di entrambi i ricorsi, con la conseguente compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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