Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14158 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36242-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO NARDONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C., S.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2046/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2046/2018 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 7 maggio 2018, articolando tre motivi.

Il ricorrente espone in fatto che il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 407/2018, aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti di B.C., geometra, e S.R., architetto, ai quali era stato conferito l’incarico di progettare una struttura alberghiero-ristorativa nell’area (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Napoli, investita del gravame, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, accoglieva parzialmente l’appello di C.G. e condannava B.C. al pagamento di Euro 7.200,00, oltre agli interessi dalla sentenza al saldo, di Euro 1.700,00 pari alla metà delle spese del giudizio di primo grado e di Euro 2.470,00, per la metà delle spese del giudizio di appello. Confermava nel resto la sentenza impugnata e dichiarava non ripetibili le spese di appello quando a S.R., rimasto contumace.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame della CTU redatta da Ca.Pa. nell’ambito del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La CTU avrebbe rilevato l’esistenza di errori imputabili ai due professionisti che avevano determinato la non approvazione della pratica e la revoca dell’assegnazione dei lotti ed aveva quantificato il danno derivante dalla mancata assegnazione dei lotti in Euro 25.610,00, tuttavia, la stessa, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stata completamente disattesa dal giudice, senza alcuna giustificazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

L’assunto del ricorrente è che il giudice a quo non abbia esaminato l’iter argomentativo del giudice di prime cure e non abbia effettivamente sottoposto a scrutinio gli elementi di prova ed i fatti emersi nel corso del giudizio, giudicando sull’operatività delle norme giuridiche che sarebbero state applicate dal giudice di primo grado, assecondandone l’assunto secondo cui non sarebbe stato provato che nell’ambito dell’incarico conferito ai professionisti rientrasse l’attività materiale del deposito del progetto e della documentazione a suo corredo presso le amministrazioni interessate. Difettando di un autonomo processo deliberativo, essendo stata la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della medesima ricostruzione in fatto e in diritto, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di appello, la sentenza dovrebbe, a suo avviso, considerarsi nulla.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il giudice di Appello, accertato che B.C. aveva preso in locazione dall’odierno ricorrente un immobile uso ufficio e che non aveva pagato i relativi canoni di locazione, lo aveva condannato al pagamento degli stessi, ma avrebbe violato l’art. 1224 c.c., comma 2, in tema di rivalutazione ed interessi. Con l’atto di citazione del giudizio di primo grado il ricorrente aveva chiesto il pagamento dei canoni di locazione nel periodo 1985-1990 nella misura di Euro 7.746,85, corrispondente alla somma dei canoni mensili moltiplicati per cinque anni e convertiti in Euro. La Corte, invece, aveva liquidato i canoni in Euro 7200,00 all’attualità cioè inglobando nei canoni la rivalutazione monetaria e gli interessi.

4. Mette conto rilevare, in primo luogo, che l’esposizione del fatto è gravemente carente, in quanto il ricorrente omette: a) di indicare le ragioni della domanda proposta; b) di riferire dello svolgimento del giudizio di primo grado; c) di indicare le ragioni della decisione assunta dal giudice di primo grado.

Se ne conclude che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato da tale norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che sia capace di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 18/05/2006 n. 11653). La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

5. In via gradata, si rilieva che il primo motivo, proprio per le insufficienze segnalate in ordine all’esposizione del fatto, non si presta ad essere apprezzato in termini di decisività (nel senso che la sua formulazione non mette questo Collegio in grado di comprendere se quanto si riproduce aveva un qualche rilievo rispetto a quanto la Corte di merito, che fra l’altro esclude una integrazione della C.T.U., ha motivato) e, in prima battuta, nemmeno indica se e dove sarebbe esaminabile la C.T.U., giacchè non la si dice prodotta in copia e nemmeno se ne dichiara – come ammette Cass., sez. un., 03/11/2011, n. 22726 – la sua presenza nel fascicolo d’ufficio.

6. Il secondo motivo è inammissibile alla stregua del principio di diritto secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali” (Cass., Sez., Un., 20/03/2017, n. 7074).

7. In ordine al terzo motivo, va ricordato che l’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta (Cass. 29/09/2015, n. 19222) e come tale non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, ma il richiedente deve dedurre e provare il “maggior danno” derivatogli dall’impossibilità di disporre della somma di denaro durante il periodo della mora (Cass. 02/02/1995, n. 1239).

Il ricorrente non risulta avere provato il maggior danno nè deduce di aver allegato e dimostrato l’esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall’art. 1224 c.c., comma 1.

Costituisce ius receptum, infatti, che in caso di inadempimento o di ritardato adempimento dell’obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, semprechè il creditore alleghi e dimostri sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, la quale, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicchè non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito – divenuto liquido ed esigibile produce interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1282 c.c., (Cass. 12/11/2019, n. 29212).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha riconosciuto a carico del resistente l’inadempimento dell’obbligo di pagamento dei canoni di locazione per un quinquennio, perciò, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte ha rivalutato all’attualità la somma corrispondente ai canoni dovuti e sulla somma rivalutata, in assenza evidentemente di prova, da parte del ricorrente, del maggior danno, ha provveduto a stabilire la produzione degli interessi corrispettivi al tasso legale dalla

sentenza al saldo. Il motivo sarebbe stato, inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla deve essere liquidato per le spese non essendo stata svolta attività difensiva in questa sede da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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