Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14158 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14158 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 6843/08 proposto da:
Alessandro Corsi, Roberto Corsi, Giulio Corsi, Stefano
Corsi, elettivamente domiciliati in Roma, Via Sicilia
n. 66, presso lo Studio degli Avv.ti Edoardo Belli
Contarini e Francesco Giuliani, che li rappresentano e
difendono, giusta delega;

– ricorrenti contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n.

12,

presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;

ope

Data pubblicazione: 05/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 245/01/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 20 giugno
2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Cutarelli Daniela, per delega, per i
ricorrenti;
udito l’Avv. dello Stato Alessandro De Stefano, per la
resistente Agenzia delle Entrate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 245/01/07, depositata il 20
giugno 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, in parziale accoglimento dell’appello dei
contribuenti, riformava la decisione n. 323/10/05 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva
invece integralmente respinto il ricorso proposto da
Corsi Alessandro, Roberto Corsi, Giulio Corsi, Stefano
Corsi, eredi di Giorgio Corsi, contro l’avviso di
accertamento col quale l’Ufficio aveva rideterminato,
ai fini dell’imposta di successione, il valore di due
appartamenti in Roma e di due terreni in Citerna (PG).

2

udienza del 17 aprile 2013, dal Consigliere Dott.

La CTR, respinta l’eccezione dei contribuenti di
nullità dell’avviso per difetto di motivazione dello
stesso, nel merito confermava la prima decisione tranne
che per “il valore del terreno sito in Citerna” che
veniva diminuito in ragione della accertata sua minore
estensione.
la

sentenza

della

CTR,

i

contribuenti

proponevano ricorso per cassazione affidato a due
complessi motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, i contribuenti
censuravano la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma
l, n. 5, c.p.c. “per insufficiente motivazione” circa
fatti decisivi e controversi, questi indicati nella
“carente motivazione dell’atto impositivo” e nella “non
congruità dei valori attribuiti dall’ente impositore”
agli appartamenti in Roma, deducendosi, in particolare,
con riferimento al primo fatto controverso, che la CTR
si era limitata “a richiamare un principio generale
sulla motivazione degli atti impositivi, senza tuttavia
alcun riferimento alla fattispecie concreta; e a
ripetere pedissequamente, se non addirittura a copiare,
quanto affermato dall’ente impositore nella motivazione
dell’avviso”; con riferimento, invece, al secondo fatto
controverso, quello, cioè, relativo al valore dei due
appartamenti in Roma, i contribuenti facevano osservare
di aver eccepito il degrado delle abitazioni in
questione, addirittura la loro non abitabilità al

3

Contro

MENTE DA REGISTRAZ1ONe
AI SENSI DEL D.P.R. 264119.6
N. 131 TAb. ALL. – N.5
momento della successione, laddove la CTR aveva invece
MATRIA

T9BUTA

“erroneamente affermato” che gli appartamenti erano
dotati di ascensore, questo, in realtà, costruito
solamente dopo il 1990, oltreché affermato, in modo
apodittico, che gli stessi fossero di pregio.
Il motivo è fondato.

consolidato principio per cui la motivazione dell’atto
impositivo deve contenere “tutti quegli elementi
necessari alla parte per esercitare pienamente il
diritto di difesa”, nella pratica si è semplicemente
limitata a trascrivere l’impugnato avviso, senza in
alcun modo spiegare il perché del rigetto

In effetti la CTR, dopo l’astratta affermazione del

dell’eccezione di difetto di sua motivazione (Cass DEPTIVTAW cAtfiguERtA
sez. trib. n. 12664 del 2012).
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara
assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza,
rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
altra sezione, che nel decidere dovrà uniformarsi a
quanto statuito e regolare le spese di ogni fase e
grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 17 aprile 2013

PILL Lula

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