Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14157 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso

la stessa domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 3/10/07, depositata l’8 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 3/10/07, depositata l’8 febbraio 2007, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Udine, ha riconosciuto a Z.G., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2001.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in relazione agli artt. 1742 e 2195 cod. civ., sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, che sarebbe intrinseco all’attività dell’agente di commercio; con il secondo motivo denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il terzo motivo, denunciando violazione di legge, si duole che non sia stato ritenuto sussistente, nella specie, il presupposto dell’autonoma organizzazione, connaturato all’impresa familiare, forma nella quale il contribuente svolge la sua attività.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui l’impiego di strumenti materiali e personali non viene di per sè ad integrare il presupposto applicativo dell’IRAP, avendo i beni strumentali, per quanto complessi e costosi, una funzione meramente servile, specie nel caso di attività professionali caratterizzate dal c.d. intuitus personae. Principio che può tranquillamente essere esteso all’ausilio prestato dal coniuge nell’impresa familiare, trattandosi… di attività che non altera la figura centrale del professionista, a cui solo fa riferimento la clientela e che costituisce, in ultima analisi, il vero capitale dell’impresa – non è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso va rigettato, mentre vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua dei principi sopra enunciati, motivando in ordine all’apporto specifico, nell’ambito dell’impresa familiare, del familiare, persona che, ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ., “presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare”.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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