Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14157 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14157 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 1281/08 proposto da:
Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,
pro tempore,

in persona

del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

dpe

legis;

– ricorrente contro
Bacchi Franca, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo Studio
dell’Avv. Mario Contaldi, che la rappresenta e difende,
giusta delega;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/06/2013

avverso la sentenza n. 42/09/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
7 maggio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17 aprile 2013, dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 42/09/07, depositata il 7
maggio 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 61/04/06 della Commissione
Tributaria Provinciale di Forlì, la quale aveva
annullato l’avviso di liquidazione n.
2005/004/SC/306/002 2005, questo emesso nei confronti
di Bacchi Franca a recupero dell’imposta di
registrazione della sentenza del Tribunale di Forlì
che, a seguito dell’intervenuto scioglimento della
comunione per causa la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, al termine del separato giudizio di
divisione, aveva attribuito la casa coniugale in
proprietà esclusiva alla contribuente.
Secondo la CTR, era questa difatti la questione, il
trasferimento giudiziale dell’immobile non sarebbe
stato da tassare perché, a’ sensi dell’art. 19 1. 6
marzo 1987, n. 74, tutti i provvedimenti “relativi”

2

Ernestino Bruschetta;

a4a-r cessazione degli effetti civili del matrimonio,
compresi quelli pronunciati fuori dallo stesso, erano
previsti esenti da imposta.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad unico
mezzo.

avvalendosi della facoltà di depositare memoria.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per “falsa
applicazione” dell’art. 19 1. n. 74 del 1987,
deducendo, a riguardo, che “Soltanto i trasferimenti
immobiliari inerenti alla regolamentazione degli
obblighi a contenuto patrimoniale disposti nell’ambito
dei procedimenti di separazione o di divorzio, e in
particolare degli obblighi connessi all’affidamento dei
figli e al loro mantenimento, sono esenti dall’imposte
di registro, ipotecarie e catastali”; laddove, invece,
il beneficio non poteva riconoscersi per quei
provvedimenti o atti che, fuori dei procedimenti di
separazione e divorzio, come era in effetti quello
all’esame, avessero semplicemente tenuto “conto della
situazione di fatto creatasi a seguito di separazione e
divorzio”. Il quesito era così formulato: “se
l’esenzione da imposte (nel caso di specie, di
registro, ipotecarie, catastali) di cui all’art. 19 1.
79 del 1987 si applichi esclusivamente ai trasferimenti
immobiliari attuati nel procedimento di scioglimento
del matrimonio in ragione alla loro inerenza
3

La contribuente resisteva con controricorso, anche

all’adempimento

dei

doveri

discendenti

dalla

separazione o dal divorzio, e se debba conseguentemente
escludersi che il trasferimento disposto con sentenza
di scioglimento della comunione coniugale emessa in
epoca successiva a quella di scioglimento del
matrimonio in un ordinario giudizio di divisione goda

Il motivo è infondato.
Deve esser invero osservato che la lettera dell’art. 19
1. n. 74 del 1987, laddove la norma parla lato di
esenzione dall’imposta dei provvedimenti “relativi” a
procedimenti “divorzili”, sembra voler riconoscere il
beneficio anche con riferimento a provvedimenti che,
come quello pervenuto all’esame, pur se non pronunciati
nel corso del giudizio di divorzio, siano comunque
rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i
coniugi a cagione della lite matrimoniale (Cass. sez.
n. 7493 del 2002). Ciò conformemente alla

ratio

dell’agevolazione, la quale, come ben messo in evidenza
da Corte cost. n. 154 del 1999, quando ha ampliato la
platea del beneficio, deve andare ravvisata in quella
di favorire la definizione delle controversie coniugali
mediante l’incentivo fiscale, poiché non di rado
l’onere economico da sostenersi per la sistemazione dei
rapporti patrimoniali costituisce serio ostacolo. Il
caso sottoposto alla Corte, da tale punto di vista, può
aggiungersi, si dimostra addirittura paradigmatico.
Difatti, a’ sensi dell’art. 191 c.c., la divisione
giudiziale poteva radicarsi soltanto dopo lo
scioglimento

della

comunione
4

coniugale,

quindi

della predetta esenzione”.

unicamente fuori del procedimento di cessazione degli
effetti civili del matrimonio (Cass. sez. I n. 4351 del
2003; Cass. sez. I n. 266 del 2000). Cosicché
l’esclusione dall’esenzione, secondo la restrittiva
interpretazione dell’art. 19 1. n. 74 del 1987 proposta
dall’Ufficio, diverrebbe addirittura costituzionalmente

di divisione giudiziale che termini una controversia
patrimoniale insorta in “relazione” a procedimento
“divorzile”, non verrebbe fiscalmente incentivate sol
perché il rispetto della forma processuale ne impedisce
la contestuale trattazione, con la conseguente
irrazionale perdita della funzione assegnata all’art.
19 1. n. 74 del 1987 in un’ipotesi non diversa da altre
per cui il beneficio viene dall’Amministrazione
pacificamente accordato. Peraltro, pare utile
avvertire, la positiva ricognizione che provvedimenti
giudiziali come quello in parola definiscano rapporti
patrimoniali dipendenti dalla lite “divorzile”, col
derivato diritto all’esenzione

ex art. 19 1. n. 74 del

1987, una ricognizione che deve essere attenta ad
evitare facili abusi (Cass. sez. trib. n. 15231 del
2001), risolve una tipica questione di fatto sulla
quale il giudice di legittimità non ha sindacato, a
meno che, come noto, la motivazione sia omessa o
insufficiente o contraddittoria.
2. Nella specificità della questione, debbono esser
fatti consistere i giusti motivi che inducono la Corte
a compensare integralmente le spese processuali.

5

incongrua. Questo perché, in effetti, un provvedimento

MENTE DA REGISTRAzIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2.J i6
N.131 TAB. ALL. 4. N. s
MATERIA TRIBUTAXIA

P.Q.M.

La

Corte

rigetta

il

ricorso,

con

integrale

compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 17 aprile 2013

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