Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14156 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta Maria Consolata – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6063-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

KALAT AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIA ZHARA BUDA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

LA ROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2012 della COMM. TRIB. REG. SICILIA

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 581/08/2011, la Commissione tributaria provinciale di Catania ha rigettato il ricorso proposto dalla società Kalat Ambiente s.p.a. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate relativo ad IRAP ed IRES per il periodo d’imposta 2004, a seguito del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza che aveva rilevato l’omessa contabilizzazione nel conto economico dell’importo della somma liquidata dalla Regione Sicilia per un contributo concesso nel “piano di comunicazione” approvato per il triennio 2004/2006. La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto la sussistenza della violazione del principio di competenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, affermando che il contributo della Regione Sicilia è assoggettato all’obbligo di contabilizzazione nell’esercizio finanziario nel quale è stato liquidato, e non nel diverso esercizio finanziario nel quale si verificano le operazioni di incremento dei ricavi o di riduzione dei costi, che costituiscono il presupposto e la finalità di liquidazione del contributo, costituendo, comunque, i contributi in conto esercizio ricavi ai sensi del citato D.P.R. n. 917, art. 85, e, come tali, vanno inseriti nel conto economico sussistendo i requisiti di certezza di acquisizione sia in termini temporali che quantitativi;

che la Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Catania con sentenza n. 169/18/12 pubblicata il 19 luglio 2012, ha accolto l’appello proposto dalla Kalat Ambiente s.p.a. avverso detta sentenza di primo grado, ritenendo che il contributo in questione non abbia avuto i requisiti di certezza di acquisizione sia in termini temporali che quantitativi per cui, pur essendo la tranche del contributo incassata nel 2004, correttamente è stata contabilizzata nell’anno successivo essendo in stretta correlazione con i costi sostenuti in tale anno;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la Kalat Ambiente s.p.a. in liquidazione chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 85 e 109, in combinato disposto con gli artt. 1362 e segg. c.c., e in relazione al principio di non contestazione. In particolare si deduce che sarebbe pacifico fra le parti che il contributo in conto esercizio per cui è giudizio era condizionato risolutivamente o destinato ad essere revocato al mancato verificarsi di una serie di fatti, ma non era sottoposto a condizione sospensiva, per cui il giudice avrebbe dovuto conseguentemente applicare il principio di diritto per cui solo un contributo in conto esercizio sottoposto a condizione sospensiva, e quindi non certo nell’esistenza, concorre a formare il reddito dell’esercizio dell’anno in cui si verificherà la condizione, mentre, nel caso in esame, il contributo era certo nella sua esistenza e sottoposto a condizione risolutiva;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso con la quale si deduce che vengono sollevate questioni di fatto non sollevate nei precedenti gradi di merito è infondata in quanto la ricorrente fonda il proprio ricorso su un preciso motivo di diritto lamentando che il giudice dell’appello non vi si sarebbe attenuto;

che il ricorso è fondato. Nel caso in esame è pacifico che i contributi in questione sono stati erogati in conto esercizio ed erogati in base a specifiche disposizioni di legge e, sia fiscalmente che civilisticamente, rilevano nell’esercizio di competenza. In tema di determinazione del reddito d’impresa, i contributi, esclusi quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, corrisposti per effetto di decreto di “concessione provvisoria”, pur essendo tassati secondo il principio di cassa, costituiscono, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 3, lett. b) (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), sopravvenienze attive e devono pertanto essere iscritti in bilancio, in quanto la situazione giuridica che deriva dal predetto provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avente ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata già dalla prima rata, senza che assuma rilevanza l’ipotetica possibilità che l’Amministrazione revochi il contributo (che determinerebbe, a propria volta, una sopravvenienza passiva). I contributi in conto esercizio sono tassati come ricavi e si considerano di competenza dell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli (notificazione del provvedimento concessivo, se recettizio, ovvero pubblicazione, se non recettizio, avveramento della condizione, se condizionati, ecc.; Cass. 20 luglio 2018, n. 19430). Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 1, applicabile ratione temporis, in tema di imposte sui redditi d’impresa, dopo aver fissato il principio generale, tassativo ed inderogabile (Cass. n. 17195/2006), “di competenza” (per cui ricavi, spese ed altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e non possono essere imputati ad altro esercizio), stabilisce che “tuttavia” tali componenti, se nell’esercizio di competenza non ne sia “certa l’esistenza” o “determinabile in modo obiettivo l’ammontare”, concorrono a formare il reddito “nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”. Pertanto, solo un contributo in conto esercizio sottoposto a condizione sospensiva, non è certo nell’an, quand’anche sia determinabile nel quantum; quindi concorrerà a formare il reddito dell’esercizio in cui si verificherà la condizione da cui dipende la sua certa esistenza. In tal senso è consolidata la giurisprudenza di questa suprema Corte, condivisa dal collegio (Cass. n. 13948/2008, Cass. n. 8250/2008, Cass. n. 23866/2007, Cass. n. 23361/2006, Cass. n. 20521/2006).

Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale, dopo avere descritto il provvedimento di concessione dei contributi precisando che conteneva precisi obblighi di rendicontazione dell’utilizzo delle somme e di restituzione in caso di mancata attuazione dell’iniziativa per la quale i contributi erano erogati, perviene alla conclusione che il contributo è sottoposto a condizione sospensiva, in contrasto con quanto descritto, e pervenendo in tal modo alla ulteriore conseguente errata conclusione per cui tale contributo potrebbe essere contabilizzato in anno diverso da quello di materiale e certa liquidazione.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Catania in diversa composizione, che si adeguerà a quanto sopra e provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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