Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14156 del 08/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14156 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20975-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/8, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1840

Cohtro

BRACCIALI SIMONE C.F. BRCSMN74R28G702T;
– intimato –

Nonché da:
BRACCIALI SIMONE C.F. BRCSMN71R28G702T, elettivamente

Data pubblicazione: 08/07/2015


domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso
• lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO
FREZZA, giusta delega in atti;
– controricorrente

e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
e••-9.
difende giusta delegaintr.A…t.;
controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 1213/2008 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/09/2008 R.G.N.
794/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il ricorso principale accoglimento per guanto di
ragione, assorbimento per il ricorso incidentale.

contro

i

R.G. n. 20975/09
Ud. 23.4.15
Poste Italiane S.p.A. c. Bracciali
Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 27.9.08 la Corte d’appello di Firenze, in parziale
accoglimento del gravame proposto da Simone Bracciali contro la sentenza emessa

in prime cure dal Tribunale di Lucca, accertata la nullità del termine apposto al
contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane S.p.A. il 1°.7.2000 con Simone
Bracciali, dichiarava la sussistenza d’un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
tra le parti da tale data e condannava la società a pagare al lavoratore le retribuzioni
maturate dal 13.5.04.
Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro
motivi (sebbene erroneamente numerati in ricorso), poi ulteriormente illustrati con
memoria ex art. 378 c.p.c.
Simone Bracciali resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su
tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto aventi ad
oggetto la medesima sentenza.

1- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 230/62 e 23 legge n. 56/87: a riguardo si
sostiene che l’impugnata sentenza è erronea per non avere considerato che il potere
dei contraenti collettivi di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in
aggiunta a quelle normativamente già in essere, stabilito dall’art. 23 legge n. 56/87,
può esser esercitato senza limiti di tempo, in quanto non previsti dalla legge e,
quindi, senza circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo anteriore al
30.4.98, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 co.
2° lett. b) e 3 legge n. 230/62, 8 CCNL 26.11.94, 23 legge n. 56/87 e 1362 c.c.,
nonché vizio di motivazione, censurandosi l’impugnata sentenza per non avere
rilevato la diversità strutturale tra la fattispecie legale, che fa riferimento al

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Ud. 23.4.15
Poste Italiane S.p.A. c. Bracciali
Estensore: dott. Antonio Manna

fenomeno della sostituzione del lavoratore assente e ad essa ricollega direttamente
la possibilità di apporre un termine al contratto (prevedendo l’indicazione specifica
del nominativo del lavoratore da sostituire, la causa e la durata della sostituzione) e

quella contrattuale, incentrata sul fenomeno generalizzato e notorio dell’assenza per
ferie nel periodo estivo, prescindendo dalle singole assenze in sé considerate e
valutando esclusivamente il loro complessivo effetto sull’erogazione del servizio.
Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e vizio di motivazione là dove l’impugnata sentenza avrebbe violato i
principi in tema di corrispettività delle prestazioni e di onere della prova del danno,
che secondo Poste Italiane incombe sul lavoratore.
Con il quarto e ultimo motivo di ricorso la società deduce violazione di legge e
vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza non ha detratto dal
risarcimento del danno riconosciuto al lavoratore l’eventuale aliunde perceptum.

2- Il primo motivo è infondato.
L’impugnata sentenza ha correttamente attribuito rilievo decisivo alla
considerazione che il contratto di lavoro in oggetto è stato stipulato – ai sensi
dell’art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25.9.97 – in data
successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura
autorizzatoria prevista dalla stessa autonomia collettiva.
Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da
questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 e
al d.lgs. n. 368/2001) – è sufficiente a sostenere l’affermata nullità del termine
apposto al contratto de quo.
A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere
di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n.
230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame
congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia
per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della
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Poste Italiane S.p.A. c. Bracciali
Estensore: dott. Antonio Manna

predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a
quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di
individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o

di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di
fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro
di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr.,
altresì, Cass. 20.4.2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).
Ove però — come accaduto nel caso di specie — un limite temporale (quello del
30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi
integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della
clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006
n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745; Cass. 14.2.2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va
anche qui ribadito, “In materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con
l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26
novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16
gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della
situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla
conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali
in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve
escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998,
per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza
della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L.
18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass.
1°.10.2007 n. 20608; Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass.
27.3.2008 n . 7979; Cass. n. 18376/2006).
In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, accoglimento la prima
censura.

3- II secondo motivo del ricorso principale è — invece – fondato.
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R.G. n. 20975/09
Ud. 23.4.15
Poste Italiane S.p.A. c. Bracciali
Estensore: dott. Antonio Manna

La giurisprudenza di questa S.C. si è da tempo consolidata nell’affermare che, in
tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l’interpretazione della L. 28
febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel senso dell’estensione dei contratti a termine

“autorizzati”, consentendo alla contrattazione collettiva, con una sorta di “delega in
bianco”, di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al
contratto di lavoro, e affidando, adeguatamente, la tutela del lavoratore allo
strumento negoziale collettivo, non rappresenta un capovolgimento del rapporto di
regola – eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoro
temporaneo, né una liberalizzazione dell’assunzione a termine (ritenuta
inammissibile da Corte Cost. n. 41 del 2000, in forza dell’obbligo dell’Italia di
rispettare la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio dell’Unione Europea del 28.6.99).
La decisione impugnata si pone in sostanziale contrasto con detto orientamento
(cfr., ex aliis, Cass. n. 26678/05; Cass. n. 260/06) e con le norme ed i principi cui
esso si ispira.
È pacifico, infatti, che il termine al contratto di lavoro è stato apposto con
riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 c.c.n.l.
26.11.1994: necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per
ferie nel periodo estivo.
Il contratto collettivo ha previsto questa ipotesi di assunzione a termine ai sensi
del disposto della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, (Norme sull’organizzazione del
mercato del lavoro), il cui primo comma sancisce testualmente: “L’apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui alla L.
18 aprile 1962, n. 230, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al
D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25
marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di
lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono
il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo
indeterminato”.

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R.G. n. 20975/09
Ud. 23A.I5
Poste Italiane S.p.A. c. Bracciali
Estensore: don. Antonio Manna

Nell’interpretare la norma legislativa, la giurisprudenza di questa Corte Suprema
ha, in primo luogo, rifiutato la tesi secondo la quale il contratto a termine
autorizzato dalla contrattazione collettiva costituisca, essendone mutata la funzione

economico-sociale, un tipo contrattuale a sé stante, interamente sottratto all’area di
applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, rimasta, fino all’entrata in vigore del
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la legge generale della materia.
Il principio di diritto enunciato al riguardo (ormai ius receptum: v., per tutte, Cass.
S.U. n. 10343/1993, Cass. n. 751/1998, Cass. n. 3843/2000, Cass. n. 4199/2002 e
Cass. n. 18354/2003) – è che la disposizione della L. n. 56 del 1987, art. 23, che
consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima
apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, opera sul medesimo
piano della disciplina generale in materia e si inserisce nel sistema da questa
delineato.
Consegue a questo principio di diritto che la violazione di detta disposizione non
si sottrae alla sanzione della conversione (del rapporto di lavoro a termine) in
rapporto a tempo indeterminato, secondo le previsioni della disciplina generale (L.
n. 230 del 1962, art. 2), né alla regola in ordine all’onere della prova, imposto al
datore di lavoro (dallo stesso art. 2), sulla concreta sussistenza (anche) delle ipotesi
di legittima apposizione del termine individuate dalla contrattazione collettiva,
nonché delle condizioni che giustificano l’eventuale proroga.
La stessa giurisprudenza ha ritenuto erronea anche la tesi secondo la quale, se la
contrattazione collettiva è stata abilitata all’aggiunta di fattispecie diverse rispetto a
quelle legalmente fissate, non le è stato, tuttavia, attribuito il potere di incidere sulla
disciplina di quelle già contemplate dalla legge (così, ad esempio, l’occasione
temporanea di lavoro costituita dall’assenza per ferie presupporrebbe
necessariamente la funzione sostitutiva del personale assente), né di individuare
ipotesi di lavoro a termine prive del fondamentale connotato dell’assenza di
un’occasione stabile di lavoro, in contrasto con la disciplina legale che contempla
fattispecie di assunzione a termine tutte riconducibili al comune presupposto, di
carattere oggettivo, della temporaneità dell’occasione di lavoro.

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R. G. n. 20975/09
Ud. 23.4.15
Poste Italiane S.p.A. c. Bracciali
Estensore: dott. Antonio Manna

Ritiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità che siffatta limitazione del potere
conferito all’autonomia collettiva non trova rispondenza nella lettera e nella ratio
della nonna: un’ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva non può che

essere, in tutti i casi, diversa da quella contemplata dalla legge, restando di
conseguenza sottratta alle condizioni di legittima apposizione del
termine previste dalla disciplina legislativa.
La riserva all’autonomia collettiva dell’individuazione di ipotesi di contratti a
termine ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ha inteso, evidentemente,
creare un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione dello
strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della L. n. 18 del
1978, cosicché, accanto all’area originaria del contratto a termine per esigenze
organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di
prevedere anche un’area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del
quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela
del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e
astratte, ma allo strumento negoziale collettivo.
In breve: a) l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalle contrattazione collettiva
è, validamente, del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine
apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; b) l’autorizzazione conferita dal
contratto collettivo comporta che l’unico presupposto per la sua operatività è
costituito dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle
ferie.
A tale risultato la richiamata giurisprudenza di legittimità è pervenuta sul rilievo
che la clausola contrattuale non parla di sostituzione di dipendenti assenti, precisa il
periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in
periodi diversi), parla di necessità di espletamento del servizio con riferimento alle
ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine,
cosicché la necessità medesima, nel periodo, è stata dalle parti stipulanti considerata
sempre sussistente, come fatto palese dall’uso dell’espressione “in concomitanza”.

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R.G. n. 20975109
Ud. 23.4.15
Poste Italiane S.p.A. c. Bracciali
Estensore: dott. Antonio Manna

4- L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale assorbe le altre
censure del medesimo ricorso e quelle del ricorso incidentale, tutte relative — sia

termine apposto ai successivi contratti a termine stipulati tra le parti, questioni che
restano devolute al giudice del rinvio.

5- In conclusione, si rigetta il primo motivo del ricorso principale, si accoglie il
secondo motivo – assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale – e si cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese,
alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione_
P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo
motivo, assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 23_4.15.

pure sotto distinti profili – alla mancata pronuncia sulla legittimità o meno del

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