Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14155 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15228/2009 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

34, presso lo studio dell’avvocato D’ATRI Roberto, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI in

persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo

studio dell’avvocato PROSPERETTI Giulio, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale per atto notaio Enrico Fenoaltea di

Roma, in data 24.6.09, n. rep. 38431, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23563/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 15.5.08, depositata il 12/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Roberto d’Atri che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Daniela Dal Bo (per delega

avv. Giulio Prosperetti) che si riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 23563 depositata il 12 settembre 2008 questa Corte ha rigettato, dopo averli riuniti, il ricorso principale di M. S. e quello incidentale dell’INPGI, entrambi proposti avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di Roma nella controversia promossa nei confronti del medesimo Istituto dal M., il quale aveva agito in giudizio per ottenere la riammissione in servizio ed il pagamento delle differenze retributive reclamate con riferimento al periodo di sospensione del rapporto.

Questa Corte ha ritenuto, per quanto ancora qui rileva, l’inammissibilità della parte del primo motivo del ricorso principale concernente la violazione delle norme del regolamento del personale dell’INPGI, approvato con D.M. 15 dicembre 1978, e del ccnl 1996 per i dipendenti degli enti pubblici non economici, per l’inosservanza del ricorrente al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo il M. adempiuto all’onere di specifica indicazione e della trascrizione delle disposizioni asseritamente violate.

Di questa sentenza M.S. ha domandato la revocazione sulla base di un solo motivo.

L’Istituto intimato ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria, aderendo alle conclusioni della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha dedotto che il giudice di legittimità nella pronuncia da revocare è incorso in un errore di fatto, in quanto gli è sfuggito che il regolamento organico del personale dell’INPGI con la clausola di cui era stata denunciata la violazione da parte del giudice del merito, era stato adottato con decreto ministeriale e quindi, quale norma di fonte secondaria, aveva dignità di diritto oggettivo, per cui il ricorrente non aveva l’onere di trascriverla nel ricorso per cassazione; la Corte ha invece considerato la clausola regolamentare in questione di natura pattizia, con il conseguente onere di trascrizione ai fini dell’autosufficienza del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Come osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., l’errore denunciato non integra quello revocatorio ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4. Tale errore, secondo la consolidata giurisprudenza, deve consistere nella falsa percezione dei fatti di causa, che si sostanzi nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell’asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito (cfr. fra le più recenti Cass. 27 marzo 2007 n. 7469). Mentre qui la doglianza è rivolta contro la qualificazione della disposizione regolamentare ritenuta dal giudice di legittimità, che erroneamente, ad avviso di parte ricorrente, non lo ha considerato atto di normazione secondaria, e pertanto concerne un errore di diritto.

Il Collegio condivide i suesposti rilievi con i principi di diritto dai quali sono supportati, per cui va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Istituto resistente delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA