Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14155 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34808-2018 proposto da:

OF COURSE LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO BACHELET 12, presso

lo studio dell’avvocato CARLO DALLA VEDOVA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO NARDI;

– ricorrente –

contro

GARDANI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio

dell’avvocato WALTER FELICIANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO MORINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1206/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/ 02/ 2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

Of Course Ltd ricorre per la cassazione della sentenza n. 1706/2018 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata il 9 luglio 2018, articolando un solo motivo.

Resiste con controricorso Gardani S.r.L.

La ricorrente espone in fatto di avere evocato dinanzi al Tribunale di Mantova la società Gardani per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 9.884,72 a titolo di indennità di fine rapporto e di mancato preavviso relativamente ad un contratto di agenzia con essa intercorrente e stipulato verbalmente, avente ad oggetto l’incarico di promuovere su tutto il territorio francese la conclusione di contratti di vendita in esclusiva per il settore dei prodotti alimentari di carne realizzati dalla società Gardani.

La convenuta eccepiva l’incompetenza del giudice adito e nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande, perchè il rapporto tra le parti era da ricondurre ad attività di marketing e di procacciamento di affari; in via riconvenzionale, ove il rapporto fosse stato qualificato come di agenzia, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione e che la società attrice venisse condannata a rifonderle la somma di Euro 12.062,92 o quella ritenuta di giustizia, corrisposta a titolo di anticipo provvigionale.

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 344/2016, rigettava la domanda dell’attrice e la condannava alle spese di lite.

Il giudizio di Appello, instaurato su iniziativa dell’odierna ricorrente, dinanzi alla Corte d’appello di Brescia, terminava con il rigetto dell’appello e la condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con un solo articolato motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, rappresentate dalla direttiva relativa alla disciplina del contratto di agenzia.

La tesi sostenuta è che la Corte d’Appello sia giunta a qualificare il rapporto intercorso tra le parti come contratto d’opera professionale avente ad oggetto attività di propaganda e di pubblicizzazione, attraverso una valutazione meramente superficiale della vicenda e della produzione documentale, incorrendo in una serie di errori di valutazione, di interpretazione e di ragionamento.

Gli argomenti addotti a supporto sono i seguenti: a) la comunicazione del (OMISSIS) proveniente dalla società Gardani non faceva riferimento ad un affare determinato nè ad un arco temporale determinato, perciò la Corte d’Appello avrebbe dovuto dedurre che l’obbligazione in essere era perdurante e non istantanea e/o limitata nel tempo come avviene nell’attività di procacciamento, la quale, secondo la Dir. n. 86/653/CEE, ha come elementi essenziali la continuità e la stabilità dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando una non episodica collaborazione professionale autonoma; b) il numero delle fatture prodotte, 8, la loro periodicità e regolarità, indipendentemente dalla formulazione della loro causale, dei relativi importi e della durata effettiva del rapporto, da cui avrebbero dovuto trarsi elementi a favore del requisito della continuità dell’attività dell’agente; c) la società Gardani stessa aveva confermato che l’incarico era stato conferito per un periodo di tempo indeterminato e per una determinata zona; d) l’attività di propaganda, riconosciuta dalla Corte d’Appello, avrebbe dovuto essere considerata una prestazione tipica dell’agente di commercio, ex art. 1742 c.c., comprendente svariate attività di impulso e di agevolazione finalizzate al collocamento di un bene e/o di un servizio in una zona determinata, anche attraverso l’invio di prodotti campione; e) l’attività di incremento del volume di affari e dei rapporti conclusi con importanti gruppi del settore avrebbe dovuto ritenersi comprovato dal mantenimento di rapporti commerciali con Auchan, Systeme U e C. e sarebbe stata analiticamente provata ove fosse stata accolta la richiesta di acquisizione di tutta la documentazione contabile in possesso della società Gardani.

Il motivo è inammissibile, fondamentalmente perchè si traduce in una richiesta di diversa valutazione delle prove raccolte. La dedotta violazione di legge è argomentata esclusivamente, infatti, attraverso l’imputazione alla Corte territoriale di non aver adeguatamente valutato le prove raccolte e/o di non avere consentito l’acquisizione di prove più specifiche, per avere rigettato la richiesta di ordinare alla controricorrente la esibizione della documentazione contabile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. del 30/12/2015, n. 26110).

E comunque, questo Collegio rileva che il giudice a quo, con una motivazione che non merita le censure formulate, ha chiarito, con adeguato supporto in fatto – che solo due fatture risultavano emesse con la causale provvigione sulle vendite e per importi esegui, le altre sei fatture recavano la causale marketing research in France – che l’attività svolta dalla società ricorrente non presentava i caratteri di stabilità e di continuità che la Dir. n. 86/653/CEE, ha individuato come necessari.

Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che considera al fine di ritenere integrato il requisito della continuità proprio la periodicità delle fatture emesse dall’agente ed i loro importi.

Va premesso che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. In altri termini, mentre l’agente assume l’incarico di promuovere o di concludere stabilmente, verso retribuzione, contratti in una zona determinata, il procacciatore d’affari effettua una prestazione che non corrisponde ad una necessità giuridica (manca l’obbligo di effettuarla) ma dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (Cass. n. 12/10/2007, n. 21484; Cass. 28/06/2005, n. 13629).

Quando, dunque, come nel caso di specie, il giudice, sulla base dell’insindacabile valutazione delle risultanze istruttorie, ritiene dimostrato lo svolgimento solo di una limitata attività di raccolta delle ordinazioni dei clienti, non incorre in errore là dove esclude la ricorrenza dei caratteri del contratto di agenzia, ravvisando piuttosto i caratteri del procacciamento di affari (Cass. 07/11/2005, n. 21484).

Nè la ricorrente può dolersi che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto dei benefici economici che la società Gardani avrebbe tratto dallo svolgimento della sua attività: non è stato provato – non vi sono bozze di accordi commerciali, nè sono stati allegati ordini – ma solo affermato assertivamente che la società Gardani avesse intrattenuto e continuasse ad intrattenere accordi commerciali con canali di grande distribuzione francese, intercorsi con l’intermediazione della ricorrente.

Tantomeno la ricorrente può lamentare che il giudice non abbia accolto la sua istanza di esibizione della documentazione contabile.

Non ricorrono, infatti, gli estremi della violazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta” (così Cass., Sez. Un., del 29/03/1963, n. 789; nello stesso senso si vedano anche Cass. 20/10/1964, n. 2631; Cass. 05/10/1964; in seguito il principio è stato costantemente ribadito, sino a divenire ius receptum: cfr. Cass. 07/05/2015 n. 9249; Cass. 19/06/2019, n. 16505).

Nè il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte è sindacabile in Cassazione, poichè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Per concludere, la ricorrente fa continuo riferimento alla missiva del (OMISSIS), al fine di lamentarne l’erronea interpretazione da parte della Corte territoriale. Tale documento non risulta in alcun modo riprodotto nel ricorso nè direttamente, trascrivendone i passi essenziali – che questa Corte ha avuto occasione di conoscere solo perchè riportati dal giudice a quo al fine di trarne conclusioni opposte rispetto a quelle pretese dalla ricorrente (p. 15) – nè indicando in quale modo agevolmente reperirlo.

Il che implica l’inammissibilità della censura anche sotto il profilo della violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il quale oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; e che tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento (Cass., Sez. Un. 25/03/2010, n. 7161).

1. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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