Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14155 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14155 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 27433-2008 proposto da:
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA
ASCSP in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, COMUNE DI ARLUNO in
persona del Sindaco e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio
dell’avvocato TONUCCI MARIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DE GREGORI ANTONIO
giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 05/06/2013

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 26/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LODI;

Svolgimento del processo
L’Ascsp (Azienda speciale consortile servizi alla
persona) e il comune di Arluno ricorrono per
cassazione, con un motivo cui l’agenzia delle entrate
replica con controricorso, avvero la sentenza della

commissione tributaria regionale della Lombardia n.
50/38/07 che, in esito ad appello dell’agenzia delle
entrate di Lodi, ha respinto un ricorso contro un
avviso di liquidazione di imposte catastali
relativamente a un atto di conferimento della
proprietà superficiaria sk un immobile.
La commissione ha ritenuto che la norma agevolativa
di cui all’art. 1, 275 ° co., della l. n. 311 del 2004
(legge finanziaria 2005), in quanto riguardante le
fondazioni e le società disposte ad acquisire i beni
immobili di proprietà dei comuni, non potesse essere
applicata alla fattispecie siccome attinente a
un’operazione di conferimento in azienda consortile
costituita tra i comuni stessi.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
Il motivo – che denunzia la violazione e la falsa
applicazione del citato art. 1, 275 ° co., della l. n.
311 del 2004 – è inammissibile in relazione al
prospettato quesito di diritto.

1

Questo

risulta

articolato

nell’

astratta

interrogazione “se l’art. l, comma 275 (..) disponga
le agevolazioni fiscali (..) solo per i conferimenti
e trasferimenti di immobili degli enti locali per
necessità di cassa ovvero per i conferimenti e

trasferimenti per finalità di interesse pubblico e
istituzionali e in genere per altre finalità”.
Un simile quesito, non essendo mentovati i termini
della fattispecie concreta, è privo di utilità per la
soluzione della controversia.
La commissione tributaria regionale, con valutazione
in fatto intangibile perché non censurata sul
versante della congruenza e completezza della
motivazione, ha previamente affermato che il comune
di Arluno aveva partecipato, con altri comuni, alla
costituzione dell’azienda consortile, conferendo un
immobile in proprietà superficiaria senza effetto di
valorizzazione patrimoniale.
Tale effetto la commissione ha viceversa ritenuto
necessario per il riconoscimento della reclamata
agevolazione, questa essendo stata accordata – a suo
dire – per il perseguimento, tramite la vendita a
fondazioni e società, di necessità di cassa.
Ora, i ricorrenti contestano la dianzi riferita
conseguenza giuridica.

2

aSENT E. DÀ 1EGISTt .tAZ1ONE
Al SENSI DEL D.P.1 :. t. 2.d196
N. 131 TAB. ALL. – N. 5

MATERIA TRIBUTAXIA

Ma

la

censura

mossa

al

riguardo

prospetta

genericamente l’esistenza di legittime distinte
finalità

di

interesse

pubblico

degli

operati

trasferimenti immobiliari. E quindi si palesa
insondabile da punto di vista della pertinenza al

supponendo accertamenti di fatto in ordine alle
finalità del conferimento, e ai correlati effetti,
inesplicati in termini di autosufficienza e preclusi
alla corte.
Consequenziale è il rigetto del ricorso.
Spese processuali alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti,
in solido, alle spese processuali, che liquida in
euro 3.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate
a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 4 aprile 201
Prq dente

profilo agevolativo che rileva, oltre tutto

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