Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14154 del 11/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14154
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8555/2009 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello
generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato ROMEO LUCIANA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.L.A., quale coerede di D.L.D., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio
dell’avvocato VITALE Fortunato, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7097/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
19/10/06, depositata il 02/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
Udito l’Avvocato Vitale Fortunato, difensore del controricorrente che
ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che l’INAIL ha proposto ricorso a questa Corte, lamentando la nullità della sentenza resa in data 2 aprile 2008 dalla Corte di appello di Roma, nella controversia promossa da D.L.D. per il riconoscimento di una rendita unica in conseguenza delle malattie professionali da cui era affetto;
che l’Istituto deduce il contrasto in ordine alla statuizione sulle spese del giudizio di appello, poichè nel dispositivo della sentenza ne era stata disposta la compensazione, mentre in quello letto in udienza il medesimo ente era stato condannato al pagamento delle spese, con distrazione in favore del difensore dell’assicurato;
che il coerede di costui ha resistito con controricorso;
che essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art, 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale;
che l’impugnazione è fondata;
che, infatti, come già osservato nella suddetta relazione, sussiste, secondo quanto emerge dagli atti di causa, il lamentato contrasto tra il dispositivo letto in udienza – ove è specificata la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese del grado liquidate in complessive Euro 1.880,00 con distrazione in favore del difensore di D.L.D. – e la sentenza, in cui sia in motivazione che nel dispositivo è riportata la statuizione di compensazione tra le parti del giudizio di appello;
che tale vizio è stato del resto riconosciuto pure dal resistente, anche se poi questi ha escluso la nullità della sentenza per la prevalenza del dispositivo letto in udienza sulla diversa statuizione contenuta nella sentenza depositata;
che tale regola della prevalenza del dispositivo letto in udienza su quello trascritto in calce alla sentenza depositata, senza dubbio da condividersi nel rito del lavoro, non può tuttavia valere ad escludere la nullità della sentenza, quando, come appunto si verifica nella fattispecie in esame, vi sia un insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, e la motivazione si presenti assolutamente incoerente con il dispositivo letto in udienza (v. fra le tante Cass. 17 dicembre 2008 n. 29490, Cass. 12 maggio 2008 n. 11668, Cass. 21 marzo 2008 n. 7698);
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame;
che è opportuno demandare al giudice di rinvio il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010